C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 69 del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Atletico Calcio Impruneta avverso la decisione del G.S.T. Territoriale della Toscana che ha inibito al Dirigente Bartoli Simone ogni attività in ambito Federale fino al giorno 8. 04.2023: (C.U. n. 62 del 2.03.2023).

Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Atletico Calcio Impruneta avverso la decisione del G.S.T. Territoriale della Toscana che ha inibito al Dirigente Bartoli Simone ogni attività in ambito Federale fino al giorno 8. 04.2023: (C.U. n. 62 del 2.03.2023).

In data 7/3/2023 è pervenuta a questa Corte, a mezzo p.e.c., un’istanza intestata “preavviso di ricorso gara…” con la quale si contesta la decisione indicata in premessa e, pur trattandosi di “preavviso”, adduce espressi motivi della doglianza. L’esame formale del documento, che deve necessariamente precedere l’assunzione di qualsiasi decisione relativa alle violazioni delle norme di comportamento previste dall’Ordinamento sportivo, evidenzia quanto segue. Il provvedimento che si intenderebbe impugnare è stato emesso in data 2 marzo 2023 per cui entro due giorni da tale data (il 4 marzo quindi) avrebbe dovuto essere depositato il preannuncio di reclamo ex art. 76, c. 2, del C.G.S., seguito, entro l’ulteriore termine di cinque giorni, dal reclamo presso questa Corte. (art. 76, c. 3). Il reclamo, inoltre, per quanto disposto dal comma 2 dell’art. 48 del C.G.S. con norma di carattere generale, ribadita nello specifico dall’art. 76 del medesimo Codice, deve essere gravato, a pena di irricevibilità, del contributo che viene determinato annualmente dal Consiglio Federale al fine di potersi procedere innanzi gli Organi della Giustizia sportiva. Il reclamo proposto, a prescindere dall’esistenza di eventuali ulteriori vizi, deve essere quindi dichiarato irricevibile dato che esso non reca alcuna indicazione circa il versamento del contributo e che gli accertamenti eseguiti presso i competenti Uffici del C.R.T. hanno confermato l’inesistenza di qualsiasi versamento per tale titolo.

P.Q.M.

la Commissione Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara il reclamo proposto irricevibile. Il contributo processuale non versato deve essere addebitato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it