C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 69 del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Aquila S. Anna avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il tesserato Bechelli Francesco per sette gare effettive. Campionato Allievi B – Gara del 26.2.2023 – Aquila Sant’Anna/Serravezza Pozzi (C.U. n. 37 del 1.3.2023).

Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Aquila S. Anna avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato il tesserato Bechelli Francesco per sette gare effettive. Campionato Allievi B – Gara del 26.2.2023 – Aquila Sant’Anna/Serravezza Pozzi (C.U. n. 37 del 1.3.2023).

Il G.S.T. Territoriale della Toscana nei confronti del calciatore Bechelli Francesco assumeva il seguente provvedimento, in ordine ai fatti verificatisi nel corso della gara di cui in epigrafe: squalifica per sette gare effettive “per condotta violenta nei confronti di un avversario consistita nell’esercitare azione violenta mediante stretta, con ambo le mani, del collo di un avversario. Alla notifica del provvedimento di espulsione ritardava l’uscita dal terreno di gioco offendendo e minacciando gravemente, specificatamente e reiteratamente il D.G. Sanzione aggravata in virtù della rivestita qualifica di capitano” . Veniva tempestivamente reclamato dalla società A.S.D Sant’Anna il provvedimento del G.S.T., al fine di ottenere la riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato. La reclamante contesta essenzialmente il fatto che il proprio tesserato abbia commesso atti violenti, essendosi limitato a “smanacciare” e a “colpire” l’avversario senza violenza, peraltro dopo aver subito “una serie di interventi fallosi”. Avrebbe, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, offeso il D.G. ma senza proferire minacce, allontanandosi dal terreno di gioco senza ritardo. Con supplemento prontamente reso a questa Corte, il D.G. conferma i fatti come già descritti nel proprio referto gara, sottolineando il fatto violento compiuto con volontà nei confronti dell’avversario e le minacce proferite al proprio indirizzo, evidenziando l’inesistenza di precedenti interventi fallosi che secondo la reclamante avrebbe subito il Bechelli. Rileva la Corte: il reclamo che introduce l’odierno procedimento, contiene mere asserzioni prive di riscontri oggettivi o di elementi che possano essere valutati alla stregua di elementi probatori. D’altro canto è noto che il referto gara e il supplemento reso dal DG, godono di fede privilegiata. Tali documenti appaiono chiari, coerenti tra loro, ed i fatti in essi rappresentati risultano narrati con dovizia di particolari. La Corte non può pertanto che ritenere verificatosi l’accaduto come riferito dal D.G. Il fatto violento esercitato durante un’azione di gioco, l’atteggiamento irriguardoso e minaccioso del Bechelli, peraltro capitano della propria squadra, inducono a ritenere corretta e proporzionata la sanzione comminata dal G.S.T. Il reclamo deve pertanto essere respinto.

P.Q.M.

la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo proposto.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it