C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 69 del 23/03/2023 – Delibera – Reclamo Rio Marina Avverso Squalifica Carletti Cristiano Per 4 Giornate (C.U. N. 40 Del 1\3\2023)

Reclamo Rio Marina Avverso Squalifica Carletti Cristiano Per 4 Giornate (C.U. N. 40 Del 1\3\2023)

Propone rituale reclamo la società Rio Marina avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST di Livorno con la seguente motivazione: “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica offendeva il D.G.; sanzione aggravata in quanto capitano.”. Con rituale e tempestivo reclamo, la reclamante chiede una riduzione della sanzione, contesta la seconda ammonizione subita dal calciatore, ed a seguito di tale, a detta della reclamante, discutibile seconda sanzione, il calciatore avrebbe solo “dialogato concitatamente” con l’arbitro, ma a debita distanza. Implicitamente, quindi contesta che siano state profferite offese. Richiama i precedenti del calciatore con comportamento sempre educato e sportivo. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto. Si osserva come i rilievi mossi nel reclamo in ordine all’opportunità o la correttezza della seconda ammonizione, non possano essere in alcun modo oggetto di esame da parte del Collegio e siano, ovviamente, rimessi alla valutazione dell’arbitro in campo. Quindi la reazione del calciatore ad un provvedimento del DG non è mai giustificabile alla luce della correttezza o meno del provvedimento sanzionatore arbitrale, né può costituire attenuante, tantomeno scriminante. Anche i precedenti del calciatore non hanno rilevanza. Esaminando la congruità della sanzione, appare poi come il primo giudice sia stato addirittura magnanimo, considerando che sono state contestate al calciatore solo le offese e non anche le minacce, come invece la lettura del rapporto di gara poteva suggerire. Tuttavia il Collegio ritiene di non applicare la reformatio in peius, ritenendo che per “scomodare” tale istituto, sia necessario una discrepanza significativa e non minimale tra la sanzione da comminarsi e quella effettivamente irrogata.

P.Q.M.

La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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