C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 73 del 06/04/2023 – Delibera – Gara Castelnuovese – Petrarca Calcio (2-3) dell’11 marzo 2023. Campionato Juniores Provinciale. In C.U. n. 41 del 15 marzo 2023 D.P. Arezzo. Reclama l’A.S.D. Petrarca Calcio avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Arezzo: -“A CARICO ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 15/7/2023 CARRESI EMILIANO (PETRARCA CALCIO) Espulso per aver offeso il dg, alla notifica del provvedimento entrava nel tdg assumendo atteggiamento minaccioso e proferendo frase intimidatoria all’indirizzo del medesimo. Uscito dal tdg grazie all’intervento dei propri calciatori si posizionava in tribuna da dove proferiva grave frase minacciosa nei confronti del dg.”.

Gara Castelnuovese – Petrarca Calcio (2-3) dell’11 marzo 2023. Campionato Juniores Provinciale. In C.U. n. 41 del 15 marzo 2023 D.P. Arezzo. Reclama l’A.S.D. Petrarca Calcio avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T. per la Provincia di Arezzo: -“A CARICO ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 15/7/2023 CARRESI EMILIANO (PETRARCA CALCIO) Espulso per aver offeso il dg, alla notifica del provvedimento entrava nel tdg assumendo atteggiamento minaccioso e proferendo frase intimidatoria all’indirizzo del medesimo. Uscito dal tdg grazie all’intervento dei propri calciatori si posizionava in tribuna da dove proferiva grave frase minacciosa nei confronti del dg.”.

La Società reclamante osserva che il proprio allenatore sarebbe entrato sul terreno di gioco esclusivamente allo scopo di dividere alcuni calciatori delle due squadre che si erano accapigliati in conseguenza di un fallo subito da un calciatore della Società Petrarca Calcio e non sanzionato dal D.G., in tale contesto il D.G. avrebbe allontanato dal terreno di gioco il signor Carresi il quale, sorpreso dal provvedimento disciplinare subito, proferiva effettivamente all’indirizzo del D.G. una frase dal tono irriguardoso. Sul punto la Società Petrarca Calcio osserva come sarebbe invece incongruente la dinamica dei fatti fornita dal D.G. in quanto apparirebbe inverosimile che l’Allenatore possa aver offeso il D.G. con le frasi riportate nel referto atteso che il fallo era stato subito proprio da uno dei suoi giocatori e quindi il fischio dell’Arbitro sarebbe stato sicuramente a favore della sua squadra; al contrario il signor Carresi sarebbe stato espulso quando si trovava già all’interno del campo al fine di riportare la calma tra i giocatori in un momento in cui la sua squadra stava vincendo e quindi lo stesso non avrebbe avuto alcun interesse ad assumere la condotta che gli è stata addebitata. D’altra parte la medesima Reclamante, dopo aver evidenziato le doti di fair play del proprio tesserato, con riferimento alle minacce proferite dalle tribune da parte di quest’ultimo si chiede come il D.G. abbia potuto osservare e distinguere l’allenatore del Petrarca tra il numeroso pubblico presente sugli spalti. Tutto ciò premesso il Petrarca Calcio chiede l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica comminata al signor Carresi Emiliano. Richieste dalla Corte osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, il medesimo conferma integralmente la propria refertazione, precisando di aver potuto riconoscere il signor Carresi quando si trovava in tribuna perché indossava gli indumenti della Società. La dinamica dei fatti deve ritenersi confermata dagli atti ufficiali di gara, attesa anche la fede privilegiata che deve essere necessariamente attribuita alle dichiarazioni del D.G.. Peraltro la stessa Reclamante afferma che il fallo asseritamente subito dal proprio calciatore non era stato sanzionato e ciò rende compatibile la reazione dell’allenatore con la dinamica degli eventi descritta dall’Arbitro, inoltre la precisazione fornita da quest’ultimo in sede di supplemento chiarisce anche l’identificazione del Carresi al momento in cui si era recato in tribuna. Ciò premesso, la Corte rileva come tuttavia che la quantificazione della squalifica in relazione agli addebiti contestati risulti comunque eccessiva e per l’effetto meriti una parziale riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del signor Carresi Emiliano fino a tutto il 15 giugno 2023. Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata

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