C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 73 del 06/04/2023 – Delibera – Gara del 18.3.2023 fra ASD Atletico Levane (ospitante) vs ASD Bucine (ospitata) disputata in Levane, via della Resistenza 19, campo Comunale – risultato 3-1

Gara del 18.3.2023 fra ASD Atletico Levane (ospitante) vs ASD Bucine (ospitata) disputata in Levane, via della Resistenza 19, campo Comunale - risultato 3-1

Reclamo l’ ASD Bucine avverso la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 18.4.2023 comminata al Dirigente Andrea Tata (CU n. 42 del 22.3.23). Il G.S.T. della Delegazione di Arezzo comminava la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività fino al 18.4.2023 al Dirigente Andrea Tata il quale, già colpito da provvedimento di inibizione fino al 4.4.23 (CU n. 40 del 8.3.23), riconosciuto personalmente dal DG, accedeva indebitamente nello spogliatoio della propria squadra. La reclamante chiede la revoca della sanzione sostenendo la sua erroneità in quanto essa sarebbe stata disposta nei due comunicati a carico di un dirigente anziché dell’allenatore quale è il Signor Andrea Tata, nonché argomentando che la sanzione dell’inibizione decadrebbe al momento del fischio finale della partita: rileva infine che l’allenatore sarebbe entrato nell’area propriamente dedicata alla gara solo al fine di tranquillizzare i propri giocatori e farli rientrare negli spogliatoi. Il reclamo non può trovare accoglimento. Secondo quanto chiaramente disposto dall’art. 137, comma 3, lett. B) CGS, non sono reclamabili le inibizioni comminate ai dirigenti o le squalifiche ai tecnici e massaggiatori fino ad un mese. Essendo la sanzione oggetto dell’odierno reclamo inferiore alla durata di un mese (CU del 22.3.23, inibizione sino al 18.4.23), la stessa non è reclamabile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo, non essendo la comminata sanzione reclamabile ex art. 137, comma 3 CGS, con addebito della tassa di reclamo.

 

 

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