C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 73 del 06/04/2023 – Delibera – Gara del 19.3.2023 fra ASD Campiglia 1914 (ospitante) vs ASD Monteverdi 2006 (ospitata) disputata in Campiglia Marittima, campo La Pieve – risultato 1-2

Gara del 19.3.2023 fra ASD Campiglia 1914 (ospitante) vs ASD Monteverdi 2006 (ospitata) disputata in Campiglia Marittima, campo La Pieve – risultato 1-2

Reclama l’ ASD Monteverdi 2006 avverso la decisione del Giudice Sportivo di Livorno . Ripetizione della gara del 19.3.2023 giocata con ASD Campiglia 1914 (C.U. n. 44 del 22.03.2023) Il G.S.T. della delegazione di Livorno, disponeva la ripetizione della gara disputata il 19.3.2023 fra ASD Campiglia 1914 e ASD Monteverdi 2006 non avente avuto svolgimento regolare in considerazione dell’errore tecnico commesso dal DG che ammetteva di aver comminato la seconda ammonizione al calciatore Schiano per errore, avendo ritenuto che il medesimo, autorizzato a rientrare sul terreno di gioco dal campo di destinazione, non potesse partecipare attivamente all’azione in svolgimento, dovendo riprendere prima la sua posizione in campo. Sostiene la reclamante a fondamento della propria impugnazione, in particolare, che la seconda ammonizione al calciatore Schiano, uscito dal terreno di gioco al 38° del primo tempo per cambiare le scarpe da gioco, non sarebbe stata comminata per errore dall’Arbitro ma in considerazione dell’intervento, volontariamente falloso, da quegli commesso da dietro ai danni di un calciatore dell’ASD Monteverdi 2006 in quel momento portatore di palla che sulla stessa fascia si stava dirigendo verso l’area avversaria. Rileva di poi la reclamante altresì che il DG ha scritto sul referto l’errore commesso solo dopo essere stato circondato, offeso e minacciato dai dirigenti e giocatori della ASD Campiglia nello scompiglio derivato successivamente all’espulsione del detto calciatore. Il reclamo non può trovare accoglimento. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale inoltrava i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante al D.G. ai fini di un approfondimento istruttorio. Quest’ultimo nel supplemento precisava chiaramente quanto occorso, ovvero: - il calciatore Schiano, già ammonito in precedenza per fallo di gioco imprudente, usciva dal terreno di gioco al 38° del p.t. per cambiare le proprie scarpe; - ricevuta l’autorizzazione al rientro dal DG, immediatamente dopo contendeva, in modo regolare, il pallone ad un avversario che ne era in quel momento in possesso. Aggiungeva altresì il DG che, ritenendo che lo Schiano non potesse al rientro partecipare all’azione di gioco ma dovesse prima collocarsi nella sua posizione, rilevando quindi nel detto intervento del calciatore, erroneamente, un comportamento antisportivo, lo espelleva per somma di ammonizioni. L’arbitro ammetteva, sempre nel supplemento, di essersi accorto dell’errore solo nello spogliatoio, a seguito del colloquio con l’Osservatore Arbitrale, quando ormai non era più possibile modificare la sua decisione. Precisava, infine, il DG di non aver notato alcun atto di violenza o minaccia ai suoi danni, né nei confronti dei calciatori o dirigenti ospiti, avendo altrimenti preso i dovuti provvedimenti. Dovendo attribuire al referto ed al successivo supplemento l’indubbia fede privilegiata conferita loro dall’art. 61 CGS, non ha questa Corte motivo di riconoscere un diverso svolgersi dei fatti, in particolare, conformemente a come riferiti dalla società reclamante nel suo reclamo. Ciò precisato, avendo il DG chiaramente ammesso nel referto arbitrale l’errore commesso, ribadito lo stesso nel supplemento, questa Corte deve disporre la ripetizione della gara non avendo avuto la medesima regolare svolgimento a seguito dell’espulsione comminata per errore al calciatore Schiano.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e per l’effetto dispone la ripetizione della gara giocatasi il 19.3.23 fra ASD Campiglia 1914 e ASD Monteverdi 2006 con rimessione degli atti alla Segreteria della Delegazione Provinciale affinché fissi la nuova data della stessa, con addebito della tassa di reclamo

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