C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 73 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. Atletico Levane Leona avverso l’ammenda di € 600,00 (C.U. n. 67 del 16.03.2023).
Reclamo della società A.S.D. Atletico Levane Leona avverso l’ammenda di € 600,00 (C.U. n. 67 del 16.03.2023).
L'A.S.D. Atletico Levane Leona, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 12/03/2023, contro la Società Montemignaio. Il G.S.T. motivava così la proprie decisioni: Ammenda alla società Atletico Levane Leona di € 600,00: “Per zuffa tra propri sostenitori e sostenitori avversari che provocava lunga interruzione del gioco e danno all’incolumità fisica di una persona”. La Società reclamante contesta, con un’ampia motivazione, la sussistenza dell’ipotetico “scontro” avvenuto tra i tifosi affermando solo che, dopo un diverbio verbale tra un loro sostenitore - peraltro “affetto da patologia invalidante degenerativa che ne pregiudica la mobilità” - ed una signora (che successivamente si scoprirà essere madre di un calciatore della compagine avversaria), la donna sarebbe stata colta da un malore. La sospensione dell’incontro sarebbe avvenuta solo per sincerarsi delle condizioni della donna e per le due successive espulsioni: quella del figlio della signora, che avrebbe lasciato il terreno di gioco per inveire contro i tifosi e quella dell’allenatore del Montemignaio che avrebbe aggredito un componente della panchina dell’Atletico Levane. Contestando dunque la ricostruzione arbitrale e concludendo per l’annullamento, ovvero la riduzione dell’ammenda, la reclamante allega la dichiarazione sottoscritta da un presunto testimone chiedendone l’audizione in giudizio. Il ricorso può trovare parziale accoglimento. Le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà e, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere, nel rapporto di gara, le ragioni a sostegno della sospensione temporanea della gara. Sull'inserimento della dichiarazione testimoniale questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene di non potere ammettere la stessa precisando che le Carte Federali regolamentano in modo preciso il mezzo istruttorio e l’art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce al primo comma che: “La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso.” E' evidente che tale stringente regolamentazione - sia della preventiva fase di ammissione che della successiva di acquisizione della prova testimoniale - non può essere “aggirata” con deposizioni scritte che consentirebbero di introdurre (sotto forma di documenti) illegittime dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo in deroga alle disposizioni generali. Pertanto tale dichiarazione risulta inammissibile e l’invocata deposizione non può essere concessa non ravvisandosi alcuna necessità di integrare il quadro probatorio già sufficientemente cristallizzato. Infatti il C.G.S. all’art. 61, titolato “Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare” stabilisce che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.” Nel rispetto dunque delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento espressamente richiesto da quest'organo giudicante. Il D.G., nel documento, smentisce la ricostruzione difensiva e conferma integralmente i disordini avvenuti in tribuna tra i sostenitori delle due compagini i quali “discutevano animatamente su quanto accaduto sugli spalti talvolta non sottraendosi al contatto fisico”. Continua poi affermando che “in questo clima di grande confusione o incertezza ho ritenuto opportuno fermare la gara” per dieci minuti impiegando i successivi minuti della sospensione a convincere la squadra del Montemignaio a tornare in campo. Per quanto riguarda i fatti specifica di non potere contribuire a determinare con certezza le ragioni del malore della signora avendola notata quando era già a terra ma di avere solo avere raccolto le sue dichiarazioni del tutto difformi dalla ricostruzione ipotizzata dalla difesa. In punto di responsabilità, non potendosi dare alcun rilievo ad avvenimenti ai quali l’arbitro non ha direttamente assistito, emerge chiaramente, quale che sia l’effettiva origine del mancamento della signora, che il malore della donna sia connesso ai disordini avvenuti in tribuna attribuibili, secondo il narrato del D.G., ad entrambe le tifoserie. Occorre però, nella valutazione del quantum, evidenziare la limitata portata dei tafferugli i quali, anche nella ricostruzione arbitrale, erano prevalentemente verbali, l’esiguità temporale dei medesimi ed il numero ridotto dei partecipanti. In tale ricostruzione la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado può essere parzialmente rideterminata.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana accoglie parzialmente il reclamo rideterminando l’ammenda a carico della società in € 400,00 (anziché € 600,00) e dispone la restituzione della relativa tassa.