C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 73 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. Montemignaio avverso l’ammenda di € 600,00 (C.U. n. 67 del 16.03.2023).
Reclamo della società A.S.D. Montemignaio avverso l’ammenda di € 600,00 (C.U. n. 67 del 16.03.2023).
L'A.S.D. Montemignaio, reclamava il seguente provvedimento adottato dal G.S.T.: “Per zuffa tra propri sostenitori e sostenitori avversari che provocava lunga interruzione del gioco e danno all’incolumità fisica di una persona”. I fatti si riferiscono alla gara esterna disputatasi in data 12/03/2023, contro la Società Atletico Levane Leona. Nel reclamo la Società contesta i disordini affermando che un isolato sostenitore avrebbe colpito al volto una donna in tribuna con uno schiaffo. Conclude pertanto chiedendo l'annullamento o in subordine la riduzione dell’ammenda irrogata. Il ricorso può trovare parziale accoglimento. Sulla ricostruzione possono valere le medesime considerazioni esplicitate nella speculare decisione, pubblicata in questo stesso comunicato ed adottata con riferimento al reclamo avanzato dalla società Atletico Levane Leona. In estrema sintesi, il contenuto del rapporto di gara e le precisazioni fornite dal D.G. nel supplemento arbitrale, affermano la presenza di alcuni tafferugli verosimilmente innescati dal malore della signora dovuto ad eventi non percepiti direttamente dall’arbitro. Nella determinazione dell’ammenda da irrogare occorre però valutare complessivamente gli illegittimi eventi descritti i quali, per la loro durata e per la loro dimensione concreta, non appaiono di particolare portata e pertanto la sanzione, anche in considerazione della categoria di appartenenza della società, deve essere parzialmente ridotta.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana accoglie parzialmente il reclamo rideterminando l’ammenda a carico della società in € 400,00 (anziché € 600,00) e dispone la restituzione della relativa tassa.