C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 73 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo Polisportiva S. Maria Avverso Ammenda 500,00 Euro (C.U. N° 44 Del 15\3\2023)

Reclamo Polisportiva S. Maria Avverso Ammenda 500,00 Euro (C.U. N° 44 Del 15\3\2023)

Propone rituale reclamo la Polisportiva S. Maria, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Per lancio di alcuni petardi durante la gara senza peraltro causare conseguenze.”. La reclamante col reclamo, non contesta che vi sia stato lo scoppio di alcuni petardi, ma contesta che tale episodio sia riconducibile ai sostenitori della propria squadra. Precisa infatti che la squadra giocasse in trasferta a Cerreto Guidi, non vi fosse tra le due tifoserie alcun segno distintivo tale da far riconoscere al D.G. i tifosi del S. Maria (poche unità). Tra l’altro segnala come ben sei calciatori del S. Maria avessero militato nel precedente campionato nella Cerretese e che vi fosse un clima disteso e che il lancio di petardi sarebbe stato effettuato in occasione del pareggio della Cerretese. Fa inoltre presente che al dirigente che si era recato nello spogliatoio arbitrale per riprendere i documenti, l’arbitro avrebbe chiesto chi avesse lanciato i petardi, con ciò manifestando di non sapere a quale tifoseria attribuire il fatto. La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo. Il DG nel supplemento di rapporto afferma di aver ipotizzato che il lancio di petardi fosse avvenuto da parte dei sostenitori del S. Maria, in assenza di segni distintivi (sciarpe, vessilli) solo perché a fine gara alcuni giocatori del S. Maria si erano recati sotto le tribune per salutare proprio i tifosi che avevano lanciato i petardi. E’ di tutta evidenza come la circostanza, frutto di una presunzione priva di qualsiasi riscontro oggettivo, sia del tutto insufficiente per attribuire il lancio dei petardi alla tifoseria del S. Maria, circostanza oltretutto avvalorata dal fatto che il reclamo sottolinea come ben sei componenti della squadra della reclamante avevano militato in precedenza nell’altra compagine, rendendo così verosimile che proprio questi calciatori, a fine gara, siano andati sotto le tribune per salutare persone che conoscevano, anche se tifosi dell’altra squadra. Del resto in assenza di elementi oggettivi, non può valere una supposizione del D.G. per comminare una sanzione pecuniaria di sicura afflittività, vigendo il generale principio del favor rei. La sanzione pertanto va annullata.

P.Q.M.

 La C.A.S.T. accoglie il reclamo, annulla l’ammenda ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.

 

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