C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 73 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Polisportiva Suvereto Calcio 2020 avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per tre giornate il Calciatore Barlettani Gabriele (C.U. n. 69/2023). “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”, con questa motivazione il G.S.T. della Toscana ha adottato il provvedimento indicato in epigrafe che viene tempestivamente e ritualmente impugnato dalla Società Suvereto Calcio.

Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Polisportiva Suvereto Calcio 2020 avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per tre giornate il Calciatore Barlettani Gabriele (C.U. n. 69/2023). “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”, con questa motivazione il G.S.T. della Toscana ha adottato il provvedimento indicato in epigrafe che viene tempestivamente e ritualmente impugnato dalla Società Suvereto Calcio.

Afferma la reclamante, ammettendo il fatto, non essersi trattato di comportamento violento quello tenuto dal Tesserato nel frangente quanto di gesto antisportivo che, comunque, non ha causato conseguenze dannose all’avversario. Citando non meglio precisate decisioni di questa Corte in proposito e, invocando l’applicazione dell’art. 19, c. 4, lettera b del C.G.S., chiede ridursi la sanzione subita dal proprio tesserato. Esaminato il rapporto di gara e chiesto al D.G. ulteriori precisazioni alla luce di quanto affermato con il reclamo, il collegio decide ritenendo dover premettere quanto segue. Pur essendo considerazione preliminare irrilevante agli effetti della decisione, si ricorda alla reclamante che l’art. 19, c. 4, del C.G.S. citato, indica tutt’altra fattispecie essendo rivolto a regolamentare l’Esecuzione delle sanzioni La materia è invece testualmente regolata dall’art. 38 del C.G.S. il quale statuisce che gli atti di violenza tra calciatori sono puniti con la sanzione minima della squalifica per tre giornate di gara che diventano cinque “in casi di particolare gravità della condotta violenta”. Diviene quindi necessario esaminare quanto accaduto. Sostiene in punto di merito la reclamante, al fine di escludere che sia stato inferto un pugno, che il Barlettani “... spingeva con la mano aperta l’avversario cingendogli per un paio di secondi la parte posteriore del collo, senza però colpirlo deliberatamente con un pugno” azione che, a parere di questa Commissione, implica comunque un atto di violenza dovendosi tener conto della sua potenzialità lesiva Per contro l’Arbitro, il cui rapporto, ed il relativo supplemento, hanno carattere di prova privilegiata controvertibile solo in caso di indizi gravi, precisi e concordanti, descrive già fin dal rapporto di gara l’episodio nel modo seguente: “al 25’ del secondo tempo il Sig. Gabriele Barlettani n. 1 del Suvereto Calcio veniva espulso perché gioco fermo colpiva con un pugno il collo posteriore del calciatore n. 18 della squadra avversaria.” La dinamica del fatto è stata ulteriormente ribadita con il supplemento di rapporto reso a questa Corte con la seguente precisazione: “….. a gioco fermo e con il pallone in possesso già in una delle sue mani colpiva con un pugno con la mano libera il collo nella parte posteriore di quest’ultimo (il n. 18 della Società Rio Torto, n.d.r.) non provocandogli alcun tipo di danno fisico ……). Quindi si è trattato di un vero e proprio pugno che, in quanto tale costituisce l’atto di violenza previsto dal già richiamato art. 38 del C.G.S.. L’assenza di conseguenze fisiche ha determinato il G.S.T. a contenere la sanzione nel minimo edittale. Il gravame proposto non può quindi trovare accoglimento.

P.Q.M.

la C.S.A.T. (Corte Sportiva di appello Territoriale) della Toscana respinge il reclamo con conseguente acquisizione definitiva del contributo processuale versato.

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