C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 73 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo U.S. Settignanese Avverso Squalifica Del Calciatore Bini Alessandro Per 3 Gare. C.U. N. 27 Del 11\1\2023)
Reclamo U.S. Settignanese Avverso Squalifica Del Calciatore Bini Alessandro Per 3 Gare. C.U. N. 27 Del 11\1\2023)
Propone rituale reclamo la U.S. Settignanese avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “A fine gara per condotta violenta nei confronti di un avversario”. La reclamante con tempestivo ricorso, chiede una revisione della sanzione, contestando che nell’occasione del tafferuglio scatenatosi tra i giocatori delle due compagini il Bini abbia preso parte attiva, sopraggiungendo solo successivamente per dividere i contendenti. La C.A.S.T. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto, confermando che il calciatore non era intervenuto a separare i compagni, ma era lui stesso il protagonista con un contendente del tafferuglio. La sanzione irrogata al calciatore, è congrua e va confermata.
P.Q.M.
La C.A.S.T. respinge il reclamo e conferma la squalifica al calciatore Bini Alessandro, ordina acquisirsi la tassa di reclamo.