C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 73 del 06/04/2023 – Delibera – RECLAMO DEL PISA S.C. AVVERSO REGOLARITA ED ESITO GARA PISA/LIVORNO DEL 18.03.2023 (1-5).

RECLAMO DEL PISA S.C. AVVERSO REGOLARITA ED ESITO GARA PISA/LIVORNO DEL 18.03.2023 (1-5).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 69 del 23.03.2023; -all esito della gara del Campionato Under 15 Femminile a 9, Pisa/Livorno , disputata in Pisa il 18 marzo 2023 e terminata con il punteggio di 1-5 , la Società ospitante si rivolge, in termini, a questo Giudice Sportivo denunciandone l irregolarità e chiedendo una diversa soluzione positiva in sede disciplinare. In particolare, lo S.C. Pisa addebita al sodalizio avversario di aver effettuato nel corso dell’incontro sostituzioni senza osservare la normativa in vigore. In via preliminare la reclamante produce documentazione attestante il tentativo di notifica a mezzo PEC, con esito negativo, del preannuncio del reclamo alla A.S.D. Livorno Calcio Femminile. Tale esito negativo non risulta addebitabile a responsabilità della reclamante, la quale ha correttamente individuato l'indirizzo PEC asdlivornocalciofemminile@legalmail.it dal portale della LND dove le società avevano l onere di indicare l indirizzo PEC in cui ricevere le comunicazioni. Da un riscontro testuale dell’indirizzo riportato nell avviso di mancata consegna del preannuncio, che sarebbe avvenuto il 19.3.2023 alle ore 11:05, quindi entro i termini perentori previsti dal CGS, questo GST ha potuto rilevare la corretta ed esatta indicazione dell indirizzo asdlivornocalciofemminile@legalmail.it quale destinatario del messaggio inviato dalla casella PEC pisasc@pec.it della reclamante. La mancata consegna del messaggio è imputabile ad un errore 5.1.1 Infocert spa indirizzo non valido. Da una ricerca online circa le cause dell errore 5.1.1è emerso quanto segue: Descrizione dell'errore: L'errore si evidenzia in fase d'invio di un messaggio di posta certificata e indica che l indirizzo email del destinatario è errato oppure non attivo. Verificarne la correttezza. Tutto ciò premesso, non può imputarsi al Pisa Calcio S.C. il difetto di notifica del preannuncio di reclamo nei termini di rito, avendo rispettato i dettami di cui all art. 53 del CGS e, viceversa, l’inesistenza di un indirizzo valido è imputabile alla società opposta A.S.D. Livorno Calcio Femminile che aveva l’onere di curarne l’attivazione e la manutenzione nel tempo ovvero di comunicare eventuali variazioni attraverso il portale della LND. Passando al merito del reclamo, la doglianza ha pregio e pertanto può essere accolto. Le sostituzioni, effettuate dal Livorno Calcio Femminile in spregio alla norma di cui all art.6 punto 7 (Sostituzione delle calciatrici) dell’attività di calcio Under 15 femminile contenuta sul Com. Uff. n. 20 del 25.07.2022 del Settore Giovanile e Scolastico, è vizio invalidante la gara che va qualificato in relazione alla previsione contemplata al n. 6 lett. c) dell art. 10 C.G.S. La tassa non deve essere addebitata.

Per questi motivi

il G.S.T. accoglie il reclamo come innanzi proposto dal Pisa S.C. di Pisa ed infligge a carico della A.S.D. Livorno la punizione sportiva di perdita 0-3 della suindicata gara. Ordina non addebitarsi la tassa.

 

 

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