C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 73 del 06/04/2023 – Delibera – RECLAMO DELL’A.S.D. MONTEMIGNAIO AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARAATLETICO LEVANE LEONA/MONTEMIGNAIO DEL 12.03.2023 (2-0).
RECLAMO DELL'A.S.D. MONTEMIGNAIO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARAATLETICO LEVANE LEONA/MONTEMIGNAIO DEL 12.03.2023 (2-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 67 del 16.03.2023; -avverso l'esito e la regolarità della gara Atletico Levane LeonaMontemignaio, disputata il 12 marzo 2023 nell'ambito del Campionato di 2^ categoria, girone L e terminata col punteggio di 2 a 0 l'A.S.D. Montemignaio propone rituale reclamo avverso la regolarità dell'incontro sostenendo che nel corso della gara, al 25' del secondo tempo, in tribuna avveniva un piccolo tafferuglio in cui veniva coinvolta la madre di un proprio calciatore che cadeva rovinosamente a terra. Tale episodio comportava l'interruzione dell'incontro, che veniva ripreso dopo 20' minuti. Sostiene la reclamante che dopo questo evento venne a crearsi una situazione talmente grave che l'ordine pubblico non poteva essere più garantito. Per tale stato di turbativa inquinante la regolarità di svolgimento della gara la società Atletico Levane Leona deve essere ritenuta responsabile per cui la reclamante chiede assegnarsi la vittoria della gara per 0-3. Il reclamo non è meritevole di accoglimento. Va osservato, in via di principio, che l'ipotesi di punizione sportiva di perdita della gara per 0-3, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, ha carattere eccezionale e può ritenersi verificata soltanto quando siano state accertate, in maniera incontrovertibile, irregolarità tali da pregiudicare il regolare svolgimento della gara. Soltanto allorché ricorrano tali condizioni l'ordinamento sportivo consente che sia modificato il risultato conseguito sul campo, infliggendo la sanzione della perdita della gara alla società responsabile delle irregolarità , mentre negli altri casi soccorrono sanzioni diverse, che non influiscono sul risultato della gara. Ai fini dell'accertamento dei fatti che possono dar luogo all'applicazione della sanzione in questione, deve poi farsi riferimento all'art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva che attribuisce fede privilegiata al rapporto dell'arbitro. Ciò posto, la presente decisione, deve far corretta applicazione di tali principi, esaminando automaticamente le risultanze del rapporto dell'arbitro e pervenendo alla conclusione logica che la gara si è svolta senza che fossero riscontrabili i fatti o le situazioni previste dall'art. 64 delle Norme Organizzative Interne. Non può , in particolare, condividersi l'assunto della società reclamante, secondo cui l'arbitro avrebbe interrotto definitivamente la gara non essendoci più le condizioni per proseguirla, giacché tale assunto è smentito espressamente proprio dall'arbitro nei documenti ufficiali ed a nessuno può essere consentito di essere giudice delle intenzioni dello stesso. Analogamente è smentita dal rapporto e dal supplemento dell'arbitro la mancanza delle condizioni di ordine pubblico per poter continuare la gara, in quanto in tali atti si precisa, anzi, che l'incontro temporaneamente sospeso, fu ripreso proprio perché l'arbitro constatava che la situazione si era normalizzata anche per il sopraggiungere della forza pubblica.
Per questi motivi
il G.S.T. respinge il reclamo come innanzi proposto dall'A.S.D. Montemignaio di Montemignaio (Arezzo) e dispone l'addebito della tassa.