C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 168 del 24/03/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. ATHLETIC CLUB BASTIA IN MERITO ALLA GARA ATHLETIC CLUB BASTIA – SPOLETO, DISPUTATASI A BASTIA UMBRA IL 05.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 159 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – INIBIZIONE DIRIGENTE NATALINI GIANCARLO FINO AL 30.06.2023; – SQUALIFICA CALCIATORE FERMI DANIELE PER QUATTRO GARE.

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. ATHLETIC CLUB BASTIA IN MERITO ALLA GARA ATHLETIC CLUB BASTIA - SPOLETO, DISPUTATASI A BASTIA UMBRA IL 05.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 159 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - INIBIZIONE DIRIGENTE NATALINI GIANCARLO FINO AL 30.06.2023; - SQUALIFICA CALCIATORE FERMI DANIELE PER QUATTRO GARE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 23.03.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli esami degli atti ufficiali di gara emerge in modo incontrovertibile il comportamento antisportivo posto in essere dal calciatore Fermi nei confronti del Direttore di gara nonché dal Dirigente Natalini nei confronti dell’assistente dell’arbitro. Le sanzioni inflitte dal GS appaiono congrue rispetto ai fatti contestati e come tali meritevoli di integrale conferma.

P.Q.M

 Respinge il reclamo proposto dalla società. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it