C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 168 del 24/03/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S.D. VIRTUS SANGIUSTINO IN MERITO ALLA GARA VIRTUS SANGIUSTINO – MONTECASTELLI, DISPUTATASI A SAN GIUSTINO IL 05.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 159 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA CALCIATORE PICA SALVATORE PER QUATTRO GARE.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S.D. VIRTUS SANGIUSTINO IN MERITO ALLA GARA VIRTUS SANGIUSTINO - MONTECASTELLI, DISPUTATASI A SAN GIUSTINO IL 05.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 159 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA CALCIATORE PICA SALVATORE PER QUATTRO GARE.
NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 23.03.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara e dall’audizione del direttore di gara, che ha confermato il referto, è emerso che il calciatore Pica Salvatore ha attinto con uno sputo un calciatore della squadra avversaria. Alla luce di ciò, la sanzione irrogata dal G.S. appare congrua e commisurata ai fatti contestati ed il reclamo proposto dalla società non offre elementi per una riforma della delibera impugnata, che va pertanto integralmente confermata.
P.Q.M
Respinge il reclamo.
Dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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