C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 177 del 07/04/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. ATHLETIC CLUB BASTIA IN MERITO ALLA GARA DUCATO SPOLETO – ATHLETIC CLUB BASTIA, DISPUTATASI A S. GIACOMO DI SPOLETO IL 12.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 163 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – INIBIZIONE DIRIGENTE NATALINI GIANCARLO FINO AL 31.08.2023;

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. ATHLETIC CLUB BASTIA IN MERITO ALLA GARA DUCATO SPOLETO - ATHLETIC CLUB BASTIA, DISPUTATASI A S. GIACOMO DI SPOLETO IL 12.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 163 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - INIBIZIONE DIRIGENTE NATALINI GIANCARLO FINO AL 31.08.2023;

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 06.04.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli esami degli atti ufficiali di gara emerge che il dirigente Giancarlo Natalini ha pronunciato frasi dal tenore ingiurioso e minaccioso all’indirizzo dell’assistente ufficiale dell’arbitro, mentre si trovava in tribuna ed in regime di precedente squalifica. La sanzione inflitta dal G.S., tenuto conto della recidiva, appare congrua e come tale meritevole di integrale conferma.

P.Q.M

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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