F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 150/TFN – SD del 07 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 20288/ 257 pf 22-23/GC/SA/ep del 1° marzo 2023, depositato il 3 marzo 2023, nei confronti della società ASD Giarre 1946 + altri – Reg. Prot. 131/TFN-SD
Decisione/0150/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0131/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente (Relatore)
Paolo Clarizia – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Valentina Ramella – Componente
Ermando Bozza – Componente aggiunto
Carlo Purificato – Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 29 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20288/ 257 pf 2223/GC/SA/ep del 1° marzo 2023, depositato il 3 marzo 2023, nei confronti dei sigg.ri Benedetto Mancini, Fabrizio De Micheli e Giulio Nirelli, nonché nei confronti della società ASD Giarre 1946,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 1° marzo 2023, depositato in data 3 marzo 2023, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
il Sig. Mancini Benedetto, nel periodo oggetto di indagine, di fatto, Presidente della società ASD Giarre 1946, e comunque, all'epoca dei fatti, soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Giarre 1946, per rispondere delle seguenti violazioni:
A. violazione di cui all'art. 4 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 30, commi 2 e 3, dello Statuto FIGC e all'art. 34 del Codice di Giustizia sportiva, per avere presentato, a ministero degli Avvocati Federico Tedeschini e Gianmaria Covino, ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in data 9 agosto 2022 (avverso la delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti del 3 agosto 2022 avente ad oggetto il rigetto del ricorso della predetta società per l'esclusione dal campionato di serie D, fondato sul parere negativo della Co.Vi.So.D., pubblicata con C.U. LND n. 51 del 4 agosto 2022) nonché (successivamente al rigetto del superiore ricorso da parte del Tar Lazio), impugnazione avverso la decisione del predetto TAR dinanzi al Consiglio di Stato, senza dapprima esperire tutti gli strumenti della giustizia sportiva, previsti dalle norme federali, tra cui il rimedio dell'impugnazione dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI ex art. 30, comma 3, dello Statuto FIGC;
B. violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS in relazione al C.U. LND – Dipartimento Interregionale n. 63 del 10 giugno 2022, per aver consentito di allegare alla domanda di iscrizione al Campionato di Serie D-LND bonifici aventi ad oggetto il pagamento di somme in favore di dieci propri tesserati, successivamente risultati non andati a buon fine, determinando in tal modo l'esclusione della società ASD Giarre 1946 dal campionato LND di serie D;
C. violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS - per aver omesso di comunicare la variazione dell'organigramma societario della ASD Giarre 1946, deliberato con verbale di assemblea dei soci del 13 giugno 2022 alla FIGC nonché per aver consentito e non impedito al Sig. Fabrizio De Michele di operare (in qualità di collaboratore nella gestione della società ASD Giarre 1946), sui portali informatici federali, con le credenziali della società ASD Giarre 1946, presentando la domanda di iscrizione al campionato di serie D della predetta società in data 15 luglio 2022, al Dipartimento Interregionale LND, al quale sono stati trasmessi i relativi fogli di censimento ss 2022-2023 (firmati dal Sig. Nirelli Giulio) in cui risulta presidente della società ASD Giarre 1946 il Sig. Nirelli Giulio;
D. violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per aver tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto pur essendo perfettamente a conoscenza e consapevole che la LND aveva ammesso con riserva la società ASD Giarre 1946 alla Coppa Italia ed al campionato, in virtù del provvedimento cautelare del TAR Lazio del 9 agosto 2022, recepito dal C.U. del 12 agosto 2022 pubblicato in pari data e, tenuto conto altresì che, (in riscontro alla diffida del difensore del Sig. Mancini Benedetto, che eccepiva la mancata ottemperanza al provvedimento cautelare del TAR Lazio del 9 agosto 2022 da parte della FIGC), la LND, a mezzo pec del 16 agosto 2022 delle ore 13:42, comunicava che in ottemperanza al decreto cautelare del TAR Lazio del 9 agosto 2022, ammetteva con riserva la società ASD Giarre 1946 alla Coppa Italia ed al Campionato, presentava in data 16 agosto 2022 alle ore 16:08, denuncia-querela presso la Questura di Roma, XV Distretto di Pubblica Sicurezza "Ponte Milvio", per asserita inosservanza di provvedimento dell'Autorità, nei confronti della FIGC - Lega Nazionale Dilettanti con sede in Roma, Piazzale Flaminio;
il Sig. De Micheli Fabrizio, nel periodo oggetto di indagine, di fatto, direttore generale della società ASD Giarre 1946 dalla ss 2223 e fino a metà settembre 2023 e comunque all'epoca dei fatti, soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Giarre 1946, per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma 1 del CGS per aver operato sui portali informatici federali, con le credenziali della società ASD Giarre 1946, presentando la domanda di ammissione della predetta società al campionato di serie D in data 15 luglio 2022, al Dipartimento Interregionale LND, al quale sono stati trasmessi i relativi fogli di censimento ss 2022-2023 firmati dal Sig. Nirelli Giulio, in cui risulta presidente della società ASD Giarre 1946 il Sig. Nirelli Giulio;
il Sig. Nirelli Giulio, già presidente della società ASD Giarre 1946 ss 2021-2022 e fino al verbale di assemblea dei soci del 13 giugno 2022, all'epoca dei fatti privo di qualunque carica e legittimazione all'interno della società ASD Giarre 1946, e comunque, all'epoca dei fatti, soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Giarre 1946, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS per aver prestato la propria chiavetta di firma digitale per consentire al Sig. De Micheli Fabrizio, delegato dal Sig. Benedetto Mancini, di presentare la domanda di iscrizione della società ASD Giarre 1946 al campionato di serie D ss 22-23 in cui risulta presidente lo stesso Sig. Nirelli Giulio;
la società ASD GIARRE 1946 , per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
In data 4 novembre 2022, la Procura Federale iscriveva, nel relativo registro al n. 257 pf 22-23, il procedimento disciplinare avente ad oggetto “Accertamenti in ordine alla condotta tenuta dalla società ASD Giarre nelle fasi di iscrizione al Campionato di Serie D 2022/2023 ed in quelle successive".
Nel corso dell’attività istruttoria, veniva acquisita, oltra alla segnalazione trasmessa, in data 10 ottobre 2022, dalla LND, unitamente ai relativi allegati, diversa documentazione ritenuta di particolare valenza dimostrativa e, in particolare, le domande di ammissione al campionato di serie D presentate dalla ASD Giarre 1946, nelle stagioni sportive 2021/22 e 2022/23.
Venivano altresì disposte le audizioni del Presidente della società ASD Giarre 1946, all’epoca dei fatti, Sig. Benedetto Mancini, del precedente Presidente, Sig. Giulio Nirelli, del Segretario Amministrativo (fino al 30 giugno 2022), Sig. Ragonesi Alessandro e del Sig. Fabrizio De Micheli, Direttore Generale/collaboratore del Presidente Mancini.
All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, in data 20 gennaio 2022, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, notificava l’avviso di conclusione indagini.
A seguito della notifica della CCI veniva disposta ulteriore audizione dei Sigg.ri Giulio Nirelli e Fabrizio De Micheli, come dagli stessi formalmente richiesto.
Ritenuto che le dichiarazioni assunte post CCI non fossero idonee a scalfire l’assunto accusatorio, la Procura Federale, in data 3 marzo 2023, notificava alle parti l’atto di deferimento.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 29 marzo 2023, nessuno dei deferiti faceva pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
All’udienza del 29 marzo 2023, svoltasi in videoconferenza, partecipava per la Procura Federale l’Avv. Alessandro Boscarino, mentre nessuno compariva per le parti deferite.
Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Mancini Benedetto, anni 3 di inibizione;
- per il Sig. De Micheli Fabrizio, mesi 6 di inibizione;
- per il Sig. Nirelli Giulio, mesi 6 di inibizione;
- per la società ASD Giarre 1946, euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda
La decisione
Il Tribunale ritiene provata la responsabilità dei deferiti nei limiti appresso specificati.
La vicenda in oggetto trae origine da una segnalazione della LND (prot. N. 0003670 – U), trasmessa alla Procura Federale in data 10 ottobre 2022, con la quale venivano sollecitati gli accertamenti di competenza relativamente alle attività poste in essere dalla società ASD Giarre 1946 in occasione dell’iscrizione al campionato di serie D ss 2022/2023 e dei successivi sviluppi.
Gli approfondimenti istruttori esperiti dalla Procura Federale e, in particolare, l’acquisizione della documentazione relativa alla domanda di iscrizione al campionato per la ss 2022/2023 e degli atti del procedimento amministrativo promosso dalla società a seguito della sua mancata ammissione, conducevano alla formulazione delle contestazioni di cui al deferimento in oggetto. Al fine di delineare le responsabilità degli odierni deferiti, occorre preliminarmente definire il contesto nel quale sono maturati i fatti di cui ai capi di incolpazione.
Come è noto, prima dell’inizio di ogni stagione sportiva, il Dipartimento Interregionale presso la LND stabilisce, con Comunicato Ufficiale, le modalità di iscrizione al Campionato nazionale di Serie D, ivi precisando i necessari adempimenti e le relative tempistiche.
In particolare, a norma del CU n. 63 del 10 giugno 2022, analogamente alle precedenti stagioni sportive, le società, a pena di decadenza, avevano l’onere di presentare, entro il 15 luglio 2022, la richiesta di iscrizione corredata dalla documentazione meglio descritta nel suddetto Comunicato e, per quanto di interesse, i dati societari, ivi compreso l’organigramma, la copia del verbale di assemblea di attribuzione delle cariche sociali nonché “la documentazione (dichiarazioni liberatorie e/o copia della contabile del bonifico bancario e copia documento di identità) attestante il pagamento a tutto il 31 maggio 2022 dei rimborsi a calciatori e allenatori così come previsto dagli accordi economici depositati”.
Era altresì previsto, come di consueto, che la Co.Vi.So.D., esaminata la documentazione prodotta, avrebbe comunicato alle società richiedenti l’esito dell’istruttoria “In caso di esito positivo la domanda di ammissione si intende accolta” mentre “le Società che dovessero risultare non in possesso dei requisiti per l’ammissione al Campionato di Serie D 2022/2023 ai fini della partecipazione al campionato di competenza 2022/2023 possono presentare Ricorso avverso la decisione negativa della Co.Vi.So.D.” (CU63/ pg 6).
Chiarita la disciplina applicabile alla vicenda in esame, occorre precisare che la società ASD Giarre 1946, con delibera assembleare del 13 giugno 2022, modificava i propri organi societari, assumendo la Presidenza, in luogo del dimissionario Sig. Giulio Nirelli, il Sig. Benedetto Mancini.
Di tale variazione veniva data informativa di rito all’Agenzia delle Entrate, come si evince dalla documentazione versata in atti, ma alcuna comunicazione veniva trasmessa agli organismi federali, entro i 20 gg prescritti dall’art. 4 co. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
Occorre pertanto sottolineare che, in assenza di comunicazioni in ordine alla suddetta variazione societaria, la società ASD Giarre 1946, in data 15 luglio 2022, presentava l’istanza di iscrizione al campionato a nome del precedente Presidente, Sig. Nirelli, il quale, a tal fine, non solo forniva le proprie credenziali - PEC e firma digitale - circostanza pacificamente ammessa dal predetto in sede di audizione, ma sottoscriveva, seppur non più in carica, sia l’organigramma, che la successiva attestazione (datata 18 luglio 2022) della mancata variazione, alla data del 15 luglio, del “consiglio direttivo e organigramma dell’associazione sportiva ASD Giarre 1946, comunicato nella stagione sportiva 2021/2022”.
Successivamente, nei termini previsti dal CU 63 citato, la Co.Vi.So.D., con nota del 19 luglio 2022, comunicava alla ASD Giarre l’esito negativo dell’istruttoria, in virtù del “mancato incasso di bonifici come da contabili presentate”, da parte di alcuni calciatori. Nei termini di rito la società, in questo caso in persona del L.R. Sig. Benedetto Mancini, proponeva ricorso, rappresentando come il “mancato incasso” fosse ascrivibile a disguidi bancari, nonostante le relative disposizioni fossero state regolarmente eseguite in data 30 giugno 2022 e, a conferma di quanto sostenuto, depositava ulteriore documentazione.
In data 3 agosto 2022, il Consiglio Direttivo della LND rigettava il ricorso della ASD Giarre per la mancata produzione delle liberatorie di alcuni tesserati e “per il mancato incasso da parte dei medesimi calciatori dei bonifici bancari allegati dalla società a supporto del ricorso”.
Avverso tale provvedimento, in data 9 agosto 2022, la società presentava ricorso davanti al TAR del Lazio, che, in via cautelare, ammetteva con riserva la società al campionato, con decreto del Presidente di Sezione del 9 agosto 2022.
Successivamente, instaurato il contraddittorio, il Tar respingeva l’istanza cautelare, con Ordinanza del 7 settembre 2022, confermata altresì dal Consiglio di stato in data 6 ottobre 2022.
Tanto premesso, le risultanze istruttorie versate nel fascicolo del dibattimento consentono di ritenere provata la responsabilità degli odierni deferiti e, quanto al Sig. Mancini, limitatamente ai capi A) e C) della rubrica.
Risulta infatti provato per tabulas come la società ASD Giarre abbia adito il Giudice statale in violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 34 CGS in combinato disposto con l’art. 30 Statuto FIGC, non avendo previamente esperito tutti i gradi di giustizia sportiva.
Il vincolo di giustizia, come è noto, è espressione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento statale; i rapporti tra i due ordinamenti sono regolati dalla L. 280/03 che, all’art. 3, prevede che, laddove la materia non esaurisca i propri effetti all’interno dell’ordinamento sportivo, ma assuma rilevanza anche per l’ordinamento generale (quale l’iscrizione ai campionati), è ammesso il ricorso alla Giustizia ordinaria previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva.
Nel caso di specie, essendo garantita dalla giustizia domestica la tutela delle posizioni di diritto soggettivo che si assumono violate, la pregiudiziale sportiva esplica i suoi effetti, con conseguente integrazione della violazione di cui all’art. 34 CGS, avendo la ASD Giarre 1946 adito la giustizia ordinaria senza esaurire tutti i gradi di quella sportiva ed, in particolare, avendo omesso di impugnare previamente il provvedimento del Consiglio Direttivo della LND davanti al Collegio di Garanzia del CONI.
Il Tribunale ritiene altresì provata la responsabilità del Sig. Benedetto Mancini in ordine a quanto ascrittogli al capo C), sia relativamente alla irregolare presentazione della domanda di iscrizione, effettuata a nome e con credenziali di soggetto all’uopo non abilitato in quanto fuoriuscito dalla compagine societaria, sia all’omessa tempestiva comunicazione agli Organi federali (entro 20 gg) dell’avvenuta variazione delle cariche societarie.
Anche tale violazione si rileva per tabulas, oltre ad essere stata di fatto ammessa da tutti i deferiti in sede di audizione.
Analogamente, il Tribunale ritiene provata la responsabilità del Sig. Nirelli, il quale ha pacificamente ammesso di aver fornito le proprie credenziali ai fini della domanda di iscrizione al campionato e le giustificazioni addotte, in ordine ad una disponibilità di natura “affettiva” nei confronti della società, non possono sollevare da responsabilità un soggetto esperto delle regole federali, avendo assunto la carica di Presidente della società per circa 6 anni (come dallo stesso riferito in sede di audizione).
Né tantomeno l’autorizzazione scritta del presidente Mancini può assurgere a scriminante della violazione ascrittagli, essendo il formale atto di iscrizione al campionato, come noto, non delegabile a soggetto che non rivesta alcuna carica all’interno della compagine societaria.
Occorre, incidentalmente, rilevare come, in sede di audizione del 6 dicembre 2022, il Sig. Nirelli abbia disconosciuto (solo) la sottoscrizione in calce all’attestazione della mancata variazione, alla data del 15 luglio, del “consiglio direttivo e organigramma dell’associazione sportiva ASD Giarre 1946, comunicato nella stagione sportiva 2021/2022”, ma, sotto tale profilo, l’assenza di ulteriori approfondimenti e di formale contestazione, esime il Tribunale da ogni valutazione di merito.
Il Collegio ritiene altresì provata la responsabilità del Sig. Fabrizio De Micheli per la violazione ascrittagli, in quanto lo stesso, nella sua qualità di stretto collaboratore e/o comunque di persona di fiducia del neo Presidente Mancini, non solo ha direttamente operato sui portali informatici federali per procedere all’iscrizione al campionato della ASD Giarre 1946, ma, a tal fine, si è personalmente occupato di richiedere e farsi consegnare le credenziali di accesso da parte del Sig. Nirelli, soggetto, come chiarito, non abilitato ad operare in nome e per conto della società a seguito della variazione delle cariche societarie.
Alcun rilievo pertanto può assumere il mancato tesseramento del deferito, il quale ha pacificamente ammesso che, in attesa di ufficializzare la sua nomina a Direttore generale, ha ricoperto tale ruolo “da giugno 2022 e sino alla metà di settembre del 2022”; in sede di audizione il Sig. De Micheli ha altresì chiarito di aver comunque svolto un ruolo operativo all’interno della compagine societaria, occupandosi “della formazione della squadra e della gestione di tutte le problematiche che emergevano”.
Alla luce di tali dichiarazioni, peraltro confermate dagli altri soggetti auditi, non è revocabile in dubbio che il ruolo operativo svolto dal De Micheli lo renda “un soggetto rilevante per l’Ordinamento Federale” ai sensi dell’art. 2 CGS, avendo svolto in tale ambito attività precipue di una società sportiva, indipendentemente dal suo formale tesseramento.
Quanto alle residue incolpazioni ascritte al Sig. Mancini ai capi B) e D) il Tribunale non ritiene raggiunta la prova della commissione di condotte disciplinarmente rilevanti.
Dalla documentazione versata in atti si evince come l’esclusione dal campionato di appartenenza sia stata determinata dalla mancanza dei requisiti previsti dal CU n. 63 citato e, in particolare, dal “mancato incasso da parte dei medesimi calciatori dei bonifici bancari allegati dalla società a supporto del ricorso”.
Non è però dato rinvenire nella copiosa documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento, alcuna contestazione, né da parte degli Organismi federali, né in sede di giudizio amministrativo, in ordine alla genuinità delle contabili bancarie allegate alla domanda di iscrizione prima ed al reclamo poi.
Occorre peraltro precisare che la stessa contestazione, così come formulata, non appare integrativa di alcuna violazione disciplinare, laddove la produzione documentale “di bonifici aventi ad oggetto il pagamento di somme in favore di dieci propri
tesserati, successivamente risultati non andati a buon fine”, non essendo satisfattiva dei requisiti espressamente previsti dal citato CU n. 63, ha causato la mancata ammissione al campionato della società richiedente.
L’inadempimento, quantomeno parziale, all’onere di allegazione, come detto espressamente sanzionato con la mancata ammissione al campionato, non sembra però integrare un’autonoma violazione disciplinare, peraltro non codificata, soprattutto in assenza di approfondimenti sulla genuinità della documentazione prodotta.
Quanto al capo D), nell’atto di deferimento, si assume che il Presidente Mancini, consapevole dell’ottemperanza da parte della LND del provvedimento cautelare del Tar (ammissione con riserva), comunicata con pec delle h. 13,42 del 16 agosto 2022 al suo difensore, Prof. Tedeschini, si sarebbe recato, in pari data, alle h. 16,08, presso il Commissariato di Ponte Milvio a sporgere atto di denuncia-querela; dall’esame della querela, però, si rileva un evidente refuso relativo all’orario di presentazione dell’atto presso il suddetto Commissariato, che non può essere individuato, come sostenuto nell’atto di deferimento, nelle h. 16.08.
Nell’incipit della denuncia-querela si legge testualmente “L’anno 2022 il giorno 16 del mese di agosto, alle ore 16.08.2022…”, ove pertanto l’indicazione dell’orario appare del tutto omessa, essendo stata, per errore, reiterata la data (16 agosto 2022).
Per quanto di interesse, pur non disponendo di alcun dato certo in ordine all’orario di apertura dell’atto, abbiamo però evidenza di quello di chiusura “alle ore 14,20”; avendo pertanto chiuso il verbale alle h. 14,20, alla luce dei normali tempi di attesa presso un Ufficio di PS, nonché di stesura e rilettura dell’atto, appare improbabile che il querelante, in quella sede, potesse avere avuto contezza di una pec inviata alle h. 13,42, peraltro all’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore.
Atteso quanto sopra il Tribunale non ritiene raggiunta, con ragionevole certezza, la prova della commissione dell’illecito disciplinare e della responsabilità del deferito relativamente a quanto a lui ascritto al capo D).
Quanto alla ASD Giarre 1946 ne va riconosciuta la responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte rispettivamente al Presidente ed ai soggetti che hanno svolto in suo favore attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva,
Sotto il profilo sanzionatorio, considerato che l’art. 34 CGS prevede nei confronti delle società l’applicazione della sanzione di almeno tre (3) punti di penalizzazione unitamente all’ammenda (per le società dilettantistiche da € 500,00 ad € 20.000,00) e per le persone fisiche l’inibizione non inferiore ad un (1) anno unitamente all’ammenda (da € 500,00 ad € 20.000,00 per gli appartenenti al settore dilettantistico), valutate altresì tutte le circostanze sopra descritte, nonché la natura e gravità dei fatti contestati, nei limiti, relativamente al Sig. Mancini, dei capi A) e C), il Tribunale ritiene equo irrogare le sanzioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Benedetto Mancini, mesi 18 (diciotto) di inibizione ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda;
- per il sig. Fabrizio De Micheli, mesi 2 (due) di inibizione;
- per il sig. Giulio Nirelli, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Giarre 1946, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile, ed euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Carlo Sica
Depositato in data 7 aprile 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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