F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 151/TFN – SD del 07 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 12460/832 pf21-22/GC/GR/ff del 16 novembre 2022, depositato il 17 novembre 2022 nei confronti del sig. Rocco Russo – Reg. Prot. 85/TFN-SD
Decisione/0151/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0085/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 30 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12460/832 pf21-22/GC/GR/ff del 16 novembre 2022, depositato il 17 novembre 2022, nei confronti del sig. Rocco Russo,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con provvedimento prot. n. 12460/832pf21-22/GC/GR/ff del 16 novembre 2022 ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare per rispondere:
1) il sig. Fabio Abbruzzese, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Rossanese, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Giuseppe Morfù – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il sig. Morfù, l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva;
2) il sig. Rocco Russo, allenatore UEFA B non tesserato all’epoca dei fatti e commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Morfù – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il sig. Morfù, l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva nonché per rispondere della violazione di cui all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico per espletare attività di commissario – dirigente della società ASD Academy Rossano nella stagione sportiva 2021-2022;
3) la società ASD Rossanese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sig.ri Fabio Abruzzese e Giuseppe Morfù, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine da una segnalazione trasmessa alla Procura Federale in data 22 maggio 2022 da parte del dipendente della LND, sig. Paolo Dattis, con la quale lo stesso richiedeva l'apertura di un procedimento disciplinare a carico della società ASD Academy Rossano, del sig. Russo Rocco, della sig.ra Morfù Francesca e del tecnico Morfù Giuseppe per condotte non regolamentari e doppia attività del tecnico.
Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:
- al sig. Fabio Abbruzzese, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Rossanese, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Morfù - allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il sig. Morfù, l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva;
- al sig. Rocco Russo, allenatore UEFA B non tesserato all’epoca dei fatti e commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Morfù - allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Sig. Morfù, l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva nonché per rispondere della violazione di cui all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico per espletare attività di commissario – dirigente della società ASD Academy Rossano nella stagione sportiva 2021-2022;
- al Giuseppe Morfù, all’epoca dei fatti allenatore per la società ASD Rossanese, la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1, 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF per aver svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2021-2022, pur essendo regolarmente tesserato con la società ASD Rossanese, la funzione di Allenatore sia della squadra della società ASD Rossanese nonché della squadra della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto l’attività di allenatore per più di una società nella medesima stagione sportiva 2021-2022; - la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, della società ASD Rossanese alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i sigg.ri Fabio Abbruzzese e Giuseppe Morfù;
- la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, della società ASD Academy Rossano alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il sig. Rocco Russo e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività ai sensi ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 Codice di Giustizia Sportiva da parte del sig. Giuseppe Morfù.
A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Fabio Abbruzzese, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società ASD Rossanese, trasmetteva istanza di audizione regolarmente tenutasi in data 17 settembre 2022. Invece, il sig. Giuseppe Morfù e la società ASD Academy Rossano convenivano con la Procura Federale della FIGC l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
Alcuna attività difensiva veniva compiuta dal sig. Rocco.
La Procura, quindi, ritenendo che le difese articolate dal sig. Abbruzzese non fossero utili al suo proscioglimento, notificava il deferimento in oggetto a carico dei sigg.ri Fabio Abbruzzese, Rocco Russo nonché della società ASD Rossanese.
Lo svolgimento del dibattimento originariamente fissato per il giorno 13 dicembre 2022 veniva poi rinviato – giusta ordinanza 0029/TFNSD-2022-2023 del 13 dicembre 2022 – all’udienza del 16 gennaio 2023.
Alla nuova udienza, con ordinanza/0039/TFNSD-2022-2023 del 16 gennaio 2023 veniva disposto lo stralcio della posizione del sig. Rocco Russo (non risultando agli atti la prova del perfezionamento nei suoi confronti della comunicazione della precedente ordinanza di rinvio del 13 dicembre 2022) con conseguente rinvio della trattazione della relativa posizione all’udienza del 9 febbraio 2023.
Nella medesima udienza, giusta dispositivo/0090/TFNSD-2022-2023 e successiva Decisione/0108/TFNSD-2022-2023 del 23.01.2023, questo Tribunale irrogava le seguenti sanzioni:
- per il sig. Fabio Abbruzzese, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Rossanese, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Alla successiva udienza del 9 febbraio 2023, su istanza del sig. Rocco Russo, trasmessa, dal medesimo, nella tarda serata dell’8 febbraio 2023, unitamente a certificazione medica, il Collegio, giusta Ordinanza/0040/TFNSD-2022-2023, riteneva “nonostante la genericità della malattia e la natura privata della certificazione” di poter accogliere la richiesta del deferito, rinviando la trattazione del procedimento all’udienza del 2 marzo 2023.
In vista dell’udienza del 2 marzo 2023, il sig. Russo faceva pervenire, la sera del 1° marzo 2023, un nuovo certificato medico chiedendo un ulteriore rinvio, richiesta ancora una volta accolta con Ordinanza/0043/TFNSD-2022-2023 recante il rinvio della trattazione del procedimento all’udienza del 30 marzo 2023.
La fase predibattimentale
In vista dell’udienza, nessuna attività è stata posta in essere dai deferiti.
Nella tarda serata del 29 marzo 2023 il sig. Rocco Russo trasmetteva a mezzo pec una terza istanza di rinvio, depositando un certificato medico attestante una lombosciatalgia.
Il dibattimento
All’udienza del 30 marzo 2023, svoltasi in modalità videoconferenza è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si opponeva all’istanza di rinvio del deferito.
Il Tribunale rigettava l’istanza di ulteriore rinvio; pertanto il rappresentante della Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, ne chiedeva l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione nei confronti del sig. Rocco Russo della sanzione di mesi 8 (otto) di squalifica Nessuno è comparso per il deferito.
La decisione
In via preliminare, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per concedere l’ulteriore rinvio richiesto dal deferito Val la pena evidenziare, infatti, che nel deferimento in oggetto il diritto di difesa è stato ampiamente garantito al deferito in ragione dei due rinvii già concessi e della possibilità, mai precusagli, di presentare, nell’ampio lasso di tempo intercorso fra i rinvii e l’odierna discussione, delle memorie difensive ovvero documentazione utile idonee ad evidenziare le proprie ragioni anche in considerazione del fatto che la facoltà della parte di essere sentita, riconosciuta al deferito, non appare l’unica modalità prevista dal codice di giustizia sportiva FIGC per garantire il necessario contraddittorio processuale.
In tale sede, infatti, la parte può essere sentita, avendone facoltà, per eventualmente chiarire alcuni aspetti dubbi ovvero alcuni fatti non rappresentati negli scritti difensivi che la stessa già avrebbe ampio titolo a presentare nei termini prescritti dall’art. 85 CGS.
Orbene non vi è dubbio che il procedimento disciplinato dal codice di giustizia sportiva deve assicurare il giusto contemperamento fra le esigenze di celerità legate al regolare andamento delle competizioni sportive ed alla effettiva afflittività delle sanzioni disciplinari con i principi del giusto processo e del contraddittorio.
Nel caso di specie tale contemperamento è risultato ampiamente assicurato dai due rinvii comunque riconosciuti e dalla possibilità di poter rappresentare le proprie difese, garantendo il pieno contraddittorio - mediante la proposizione di scritti difensivi - non risultando, pertanto, in alcun modo leso il diritto di difesa del deferito.
Da ultimo occorre sottolineare, poi, che la patologia posta a base dell’istanza del deferito non avrebbe comunque potuto precludere, in ragione delle modalità di svolgimento dell’udienza mediante video conferenza, una partecipazione dell’interessato alla stessa ed un suo intervento orale che, tuttavia - va ribadito – avrebbe potuto ampiamente ed analogamente rendere in forma scritta nel corso dell’ampio periodo intercorso fra la fissazione della prima udienza e quella svoltasi in data 30 marzo 2023.
Passando alla trattazione del merito del procedimento, la valutazione della posizione del deferito non può prescindere dalle statuizioni già contenute nella decisione/0108/TFNSD-2022-2023 del 23 gennaio 2023 in cui è stato accertato che il sig. Giuseppe Morfù, pur essendo tesserato come allenatore per la società ASD Rossanese nella sportiva stagione 2021-2022, svolgeva contestualmente anche la medesima attività di allenatore in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Morfù, l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva.
Ebbene, ritiene il Collegio che sussistono gli addebiti contestati anche al sig. Rocco Russo che quale commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano all’epoca dei fatti, ha ammesso di essere stato a conoscenza che il sig. Morfù per la stagione sportiva 2021/2022, era tesserato come allenatore con la ASD Rossanese. Da tale consapevolezza deriva il conseguente accertamento della responsabilità del sig. Russo per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Morfù di allenare la squadra della società ASD Academy Rossano contestualmente al tesseramento come allenatore per la ASD Rossanese.
Infatti, per un verso, l’art. 38 comma 1 delle NOIF prevede che: “1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività”, e per altro verso, l’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico prevede che “I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse”, con la conseguenza che l’ammissione del deferito di essere stato a conoscenza che il sig. Morfù svolgesse attività per la società ASD Academy Rossano pur non essendo tesserato con tale società essendo viceversa tesserato come allenatore per la ASD Rossanese, ha indubbia rilevanza comprovante l’illecito contestatogli consistente nella violazione dei principi di lealtà previsti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38 comma 1 delle NOIF.
Né rileva in senso ostativo al suddetto accertamento quanto affermato dallo stesso deferito secondo cui il sig. Morfù quale tesserato AIC era spesso presso gli impianti della Academy Rossano solo per dimostrazioni tecniche ai giovani calciatori, in quanto il coinvolgimento diretto e continuativo del sig. Morfù nelle attività della società Academy Rossano è comprovato dalle risultanze documentali e dallo stesso profilo social del sig. Morfù.
Quanto alla contestazione della violazione di cui all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico - secondo cui : “1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività” - risulta per tabulas che il sig. Russo pur essendo iscritto all’Albo dei Tecnici non ha chiesto la sospensione di tale iscrizione al fine di ricoprire la carica di commissario della Academy Rossano.
Pertanto, sussiste anche la violazione dell’art. 35 citato.
Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, la gravità dei fatti contestati, aventi ad oggetto, fra le altre cose, l’espletamento di un obbligo correlato alla propria specifica posizione (la mancata richiesta di sospensione dell’iscrizione), la cui violazione appare idonea ad infrangere il vincolo di fiducia che lega il tesserato alla Federazione sportiva, induce il Tribunale a ritenere congrua la più grave pena di cui al dispositivo rispetto alla richiesta formulata dalla Procura Federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Rocco Russo la sanzione di mesi 10 (dieci) di squalifica.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Leopoldo Di Bonito Pierpaolo Grasso
Depositato in data 7 aprile 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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