F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 152/TFN – SD del 07 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 21763/832pf21-22/GC/GR/ff, del 15 marzo 2023, depositato il 16.03.2023, nei confronti della società ASD Academy Rossano – Reg. Prot. 140/TFN-SD

Decisione/0152/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0140/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 30 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21763/832pf21-22/GC/GR/ff del 15 marzo 2023, depositato il 16 marzo 2023, nei confronti della società ASD Academy Rossano,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 21763/832pf21-22/GC/GR/ff, depositato il 16 marzo 2023 ha deferito al Tribunale, Sezione Disciplinare la società ASD Academy Rossano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Rocco Russo e Giuseppe Morfù così come indicati nei capi di incolpazione di cui al provvedimento prot. n. 12460/832pf21-22/GC/GR/ff del 16 novembre 2022

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine da una segnalazione trasmessa alla Procura Federale in data 22 maggio 2022 da parte del dipendente della LND, sig. Paolo Dattis, con la quale lo stesso richiedeva l'apertura di un procedimento disciplinare a carico della società ASD Academy Rossano, del sig. Russo Rocco, della sig.ra Morfù Francesca e del tecnico Morfù Giuseppe per condotte non regolamentari e doppia attività del tecnico.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

- al sig. Fabio Abbruzzese, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Rossanese, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Morfù – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella stagione sportiva 2021-2022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il sig. Morfù, l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva; - al sig. Rocco Russo, allenatore UEFA B non tesserato all’epoca dei fatti e commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Morfù – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il sig. Morfù, l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva nonché per rispondere della violazione di cui all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico per espletare attività di commissario – dirigente della società ASD Academy Rossano nella stagione sportiva 2021-2022;

- al sig. Giuseppe Morfù, all’epoca dei fatti allenatore per la società ASD Rossanese, la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF per aver svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2021-2022, pur essendo regolarmente tesserato con la società ASD Rossanese, la funzione di Allenatore sia della squadra della società ASD Rossanese nonché della squadra della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto l’attività di allenatore per più di una società nella medesima stagione sportiva 2021-2022; - la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, della società ASD Rossanese alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i sig.ri Fabio Abbruzzese e Giuseppe Morfù;

- la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, della società ASD Academy Rossano alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il sig. Rocco Russo e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività ai sensi ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 Codice di Giustizia Sportiva da parte del sig. Giuseppe Morfù.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Fabio Abbruzzese, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società ASD Rossanese, trasmetteva istanza di audizione regolarmente tenutasi in data 17 settembre 2022. Invece, il sig. Giuseppe Morfù e la società ASD Academy Rossano convenivano con la Procura Federale della FIGC l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Alcuna attività difensiva veniva compiuta dal sig. Rocco Russo.

La Procura, quindi, ritenendo che le difese articolate dal sig. Abbruzzese non fossero utili al suo proscioglimento, con provvedimento prot. n. 12460/832pf21-22/GC/GR/ff del 16 novembre 2022 deferiva al Tribunale, Sezione Disciplinare:

1) il sig. Fabio Abbruzzese, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Rossanese, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Giuseppe Morfù – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella stagione sportiva 2021-2022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il sig. Morfù, l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva;

2) il sig. Rocco Russo, allenatore UEFA B non tesserato all’epoca dei fatti e commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Giuseppe Morfù –allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 20212022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Sig. Morfù, l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva nonché per rispondere della violazione di cui all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico per espletare attività di commissario – dirigente della società ASD Academy Rossano nella stagione sportiva 2021-2022;

3) la società ASD Rossanese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Fabio Abruzzese e Giuseppe Morfù, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione

Lo svolgimento del dibattimento originariamente fissato per il giorno 13.12.2022 veniva poi rinviato – giusta ordinanza 0029/TFNSD-2022-2023 del 13 dicembre 2022 – all’udienza del 16 gennaio 2023.

Alla nuova udienza, con ordinanza/0039/TFNSD-2022-2023 del 16 gennaio 2023 veniva disposto lo stralcio della posizione del sig. Rocco Russo (non risultando agli atti la prova del perfezionamento nei suoi confronti della comunicazione della precedente ordinanza di rinvio del 13 dicembre 2022) con conseguente rinvio della trattazione della posizione in questione all’udienza del 9 febbraio 2023.

Nella medesima udienza, giusta dispositivo/0090/TFNSD-2022-2023 e successiva Decisione/0108/TFNSD-2022-2023 del 23 gennaio 2023 questo Tribunale irrogava le seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabio Abbruzzese, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società ASD Rossanese, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Per quanto concerne la posizione dei soggetti che avevano convenuto con la Procura Federale della FIGC l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, la FIGC in data 11 novembre 2022 con il Comunicato Ufficiale n. 135/AA rendeva noto l’accordo raggiunto dal sig. Giuseppe Morfù e dalla società ASD Academy Rossano in persona del legale rappresentante sig.ra Stefania Correale ex art. 126 citato, il quale prevedeva per la società ASD Academy Rossano l’applicazione di 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Tuttavia, in data 23 febbraio 2023 con il Comunicato Ufficiale n. 251/AA della FIGC veniva resa nota l’intervenuta risoluzione dell’accordo raggiunto dalla società ASD Academy Rossano con la Procura Federale atteso che la società non ha versato l’ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento.

La Procura, pertanto, preso atto dell’intervenuta risoluzione dell’accordo, ha notificato il deferimento in oggetto nei confronti della ASD Academy Rossano

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza, nessun attività è stata posta in essere dalla deferita.

Il dibattimento

All’udienza del 30 marzo 2023 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, chiedendone l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione della sanzione di euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda nei confronti della società ASD Academy Rossano. Nessuno è comparso per la deferita.

La decisione

L’esame della posizione della società ASD Academy Rossano coinvolta a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Rocco Russo e Giuseppe Morfù presuppone la valutazione della fondatezza degli addebiti contestati a tali soggetti.

Al riguardo, con decisione/0108/TFNSD-2022-2023 del 23 gennaio 2023 è stato accertato che il sig. Giuseppe Morfù (che nelle more ha definito il procedimento disciplinare a suo carico convenendo con la Procura una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva), pur essendo tesserato come allenatore per la società ASD Rossanese nella sportiva stagione 2021-2022, svolgeva contestualmente anche la medesima attività di allenatore in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo quindi di fatto l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva.

Con siffatta decisione – stante l’accertata violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico - sono state irrogate le seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabio Abbruzzese, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società ASD Rossanese, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Inoltre, ritiene il Collegio che delle medesime violazioni debba rispondere anche il sig. Rocco Russo che, quale commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano all’epoca dei fatti, ha ammesso di essere stato a conoscenza che il sig. Morfù per la stagione sportiva 2021/2022, era tesserato come allenatore con la ASD Rossanese. Da tale conoscenza deriva ex lege l’accertamento della responsabilità del sig. Russo per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Morfù di allenare la squadra della società ASD Academy Rossano contestualmente al tesseramento come allenatore per la ASD Rossanese. Infatti, per un verso, l’art. 38 comma 1 delle NOIF prevede che: “1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività”, e per altro verso, l’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico prevede che “I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse”, con la conseguenza che l’ammissione del deferito di essere stato a conoscenza che il sig. Morfù svolgesse attività per la società ASD Academy Rossano pur non essendo tesserato con tale società essendo viceversa tesserato come allenatore per la ASD Rossanese, ha indubbia rilevanza comprovante l’illecito contestatogli consistente nella violazione dei principi di lealtà previsti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 38 comma 1 delle NOIF.

Né rileva in senso ostativo al suddetto accertamento quanto affermato dallo stesso deferito secondo cui il sig. Morfù quale tesserato AIC si trovava spesso presso gli impianti della Academy Rossano solo per dimostrazioni tecniche ai giovani calciatori, in quanto il coinvolgimento diretto e continuativo del sig. Morfù nelle attività della società Academy Rossano è comprovato dalle risultanze documentali e dallo stesso profilo social del sig. Morfù.

In ragione di quanto precede, stante la fondatezza degli addebiti contestati ai sig. Morfù e Russo, delle relative violazioni commesse da tali soggetti, risponde a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, la società ASD Academy Rossano alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il sig. Rocco Russo e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 Codice di Giustizia Sportiva da parte del sig. Giuseppe Morfù.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo, conformemente anche a quanto già disposto, in fattispecie analoghe da questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Academy Rossano la sanzione di euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                         Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 7 aprile 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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