NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO SIG. URSINI FILIPPO CALCIATORE DELLA SOCIETA’ A.S. MONTECASTELLO VIBIO IN MERITO ALLA GARA MONTECASTELLO VIBIO – FERENTILLO VALNERINA, DISPUTATASI A MONTECASTELLO VIBIO IL 05.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 159 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA PER OTTO GARE.
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO SIG. URSINI FILIPPO CALCIATORE DELLA SOCIETA’ A.S. MONTECASTELLO VIBIO IN MERITO ALLA GARA MONTECASTELLO VIBIO – FERENTILLO VALNERINA, DISPUTATASI A MONTECASTELLO VIBIO IL 05.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 159 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA PER OTTO GARE.
NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 23.03.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara e a seguito dell’audizione del reclamante è emerso che il calciatore Filippo Ursini ha attinto alle spalle il Direttore di gara senza provocargli alcun dolore. La dinamica del fatto non evidenzia alcuna condotta violenta, potendosi invece qualificare come scomposta protesta in un contesto concitato venutosi a creare a seguito della concessione di un calcio di rigore. Alla luce di quanto precede la Corte ritiene equo contenere la squalifica in quattro giornate di gara.
P.Q.M
Il reclamo proposto in proprio dal Sig. Ursini Filippo, viene accolto con la riduzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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