DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 04.04.2023 – Campionato Serie D – Delibera – A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 – U.S. GROSSETO 1912 S.R.L.:
A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 – U.S. GROSSETO 1912 S.R.L.:
Il Giudice Sportivo, - letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. GROSSETO 1912 S.R.L., con il quale si chiede di infliggere alla A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 la sanzione della perdita della gara in epigrafe, per avere il sodalizio presentato al direttore di gara, prima dell’inizio gara, specifica riserva scritta in merito all’altezza delle porte e che l’arbitro avrebbe autorizzato lo svolgimento della gara “in condizioni di assoluta irregolarità del campo di gioco”, non avendo la Sangiovannese rimediato alla situazione denunciata dal Grosseto, bensì creato ”una sorta di fosso/solco esattamente in corrispondenza della linea di porta che, oltre a rendere disomogeneo il terreno, essendosi creato uno scalino, lo ha reso certamente più pericoloso”; - lette le controdeduzioni depositate dalla A.S.D. SANGIOVANNESE 1927, con cui si chiede il rigetto del reclamo e la omologazione della gara; - rilevato come il direttore di gara, nel proprio referto, afferma chiaramente che: a) la società Grosseto presentava alle 14.28 una riserva scritta che contestava l’irregolarità delle porte del terreno di gioco; b) il direttore di gara, con l’ausilio dell’attrezzatura messa immediatamente a disposizione dalla squadra locale “accertava che l’altezza di entrambe le porte era di 235 cm”; C) in seguito ad immediati lavori di sistemazione, “la società locale è riuscita a regolarizzare le porte e le sue relative dimensioni”; d) in ragione di quanto precede la “gara è iniziata con 36’ di ritardo (15.06)”. - rilevato come sempre il direttore di gara, a cui è rimessa ogni valutazione sulla regolarità del terreno di gioco, su richiesta di codesto giudice sportivo, ha inviato un supplemento al proprio referto di gara in cui non offre alcun riscontro alle circostanze lamentate dal sodalizio reclamante, ma a maggior chiarimento dettaglia quanto già esposto, specificando che la società ospitante “ha immediatamente provveduto ad abbassare il dislivello che era presente nelle linee di porta” e successivamente il medesimo primo ufficiale di gara ha provveduto “insieme ai dirigenti e ai capitani delle due squadre” a misurare “la distanza tra l’estremità bassa della traversa e la linea di porta che misurava 2,44 mt, così da rendere regolari le porte del terreno di gioco”.
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1; 3) di comminare alla A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 l’ammenda di euro 300 per il tardivo inizio della gara; 4) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della U.S. GROSSETO 1912 S.R.L.