DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 883 del 31.03.2023 – Delibera – GARA DEL 11/03/2023: ASD REAL THIENE – ASD DUEVILLE CALCIO

GARA DEL 11/03/2023: ASD REAL THIENE – ASD DUEVILLE CALCIO

Reclamo proposto da: Soc. Dueville Calcio Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD DUEVILLE CALCIO avverso l’esito della gara in oggetto rileva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatrici formate non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 19/07/2022 per le gare del campionato Under 19 femminile, in forza del quale è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di giocatrici formate, almeno pari al 80% (ottanta/percento), arrotondato per eccesso, al numero delle giocatrici presenti ed inseriti nella distinta presentata all’Arbitro. Nel merito sostiene che, avendo la Asd Real Thiene presentato all'arbitro una distinta con 9 giocatrici, le formate, in virtù delle disposizioni dianzi citate avrebbero dovute essere minimo 8, pari, quindi, al 80% arrotondato per eccesso delle atlete schierate, mentre quest’ultima avrebbe provveduto a schierare solo n.7 calciatrici formate. In particolare la ricorrente lamenta la carenza di formazione riguardo a n.2 atlete della Società antagonista: Dal Prà Francesca (data di nascita 12.09.2008) e Quartiero Rachele (data di nascita 14.02.2008). In subordine chiede che venga disposta la ripetizione della partita indicata in epigrafe, per errore tecnico della terna arbitrale. Il tutto discenderebbe dalla circostanza che l’arbitro avrebbe consentito lo svolgimento dell’incontro con i portieri della propria squadra che indossavano una maglia con gli stessi colori dei calciatori della squadra avversaria. Il ricorso è infondato e deve essere respinto . Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale di appartenenza, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, è risultato che entrambe la calciatrici Dal Prà Francesca e Quartiero Rachele risultano formate in Italia. Il tabulato del settore giovanile scolastico, cui appartengono le due calciatrici, non è allineato al tabulato informatico delle giocatrici dilettanti e pertanto non appare nel predetto tabulato la dicitura formata in Italia, tuttavia le stesse in sede di presentazione della richiesta di tesseramento avevano depositato il certificato di residenza storico ed ottenuto lo così status di formate in Italia. Alla luce delle predette risultanze devono essere considerate nove le calciatrici formate dalla compagine ASD REAL THIENE che hanno preso parte all’incontro di che trattasi, pari, quindi, al 100% delle atlete schierate e per tale motivo risultano rispettati i limiti previsti dal C.U n.1 del 19/07/2022 per le gare del campionato di Serie U19 Femminile. Quanto al presunto errore tecnico il Direttore di gara nel referto di gara ha precisato che durante il controllo delle maglie, prima dell'inizio della gara, i colori delle maglie delle giocatrici di movimento della società ospitante Real Thiene erano molto simili al colore delle maglie dei portieri e dei portieri di movimento della società ospitata Dueville Calcio a 5 e che alla sua richiesta di poter cambiare il colore delle mute, entrambe le società si rifiutavano di adempiere a questa richiesta e pertanto in assenza di accordo l’arbitro decideva di far effettuare l’incontro con i colori delle mute molto simili fra loro. Rilevato che nel referto di gara e nel relativo supplemento di referto inviato dall’arbitro, fonti privilegiate di prova, il Direttore di gara ha confermato che la gara si è svolta regolarmente e che, nonostante il rifiuto di entrambe le società di cambiare il colore delle maglie, tale elemento non influito, a suo insindacabile giudizio, sulla regolarità della partita in questione. Considerato che l’applicazione di quanto previsto dalla regola n°4 del Regolamento del Giuoco del Calcio del Calcio a Cinque, rientra nell’ambito più generale delle c.d. “decisioni dell’arbitro” e come tale è soggetta alla sua discrezionalità. Come noto il Giudice Sportivo non giudica su fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall’arbitro, che sono devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di quest’ultimo. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le motivazioni indicate nel ricorso configurano un esempio tipico di fatti valutabili con criteri esclusivamente tecnici, con la conseguenza che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte dello scrivente.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 786 del 14/03/2023 si decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro REAL THIENE – DUEVILLECALCIO A.S.D. 4 -3; b) sussistono giusti motivi per non addebitare alla reclamante la tassa di reclamo.

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