DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 884 del 31.03.2023 – Delibera – GARA DEL 11/03/2023: AOSTA CALCIO 511 – SOC. POL. SANTU PREDU 1978
GARA DEL 11/03/2023: AOSTA CALCIO 511 – SOC. POL. SANTU PREDU 1978
Reclamo proposto da: Soc. Pol. Santu Predu 1978 Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società SOC. POL. SANTU PREDU 1978avverso l’esito della gara in oggetto rileva: La gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della SOC. POL. SANTU PREDU 1978 entro il tempo regolamentare di attesa. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore che avrebbe impedito alla squadra di raggiungere in tempo utile la sede dell’incontro. A tal fine la reclamante esponeva che non era stato possibile prendere parte alla gara in programma per il giorno 11 marzo 2023 perché si era in precedenza accordata con l’altra Società per lo spostamento dell’incontro inoltrando detta richiesta alla Divisione - Ufficio Gare in data 09.03.2023. Detta richiesta veniva tuttavia respinta dalla Divisione in data 10.03.2023 poiché posta a 24 ore da altra gara del medesimo campionato, la cui vicinanza non avrebbe garantito gli adempimenti di giustizia sportiva. La reclamante a questo punto insisteva inoltrando nuova richiesta di variazione congiunta per la data del 24.03.2023 anche alla luce della difficoltà oggettiva ad organizzare simile trasferta e ad ottenere biglietti aerei e/o sistemazioni navali in un lasso di tempo così breve, senza tuttavia ottenere riscontro dalla Divisione ma ritenendo di fatto accolta tale richiesta, attesa la disponibilità e la richiesta formulata dalla stessa Divisione. Il giorno 11.03.2023 la reclamante veniva contattata telefonicamente dalla Società Aosta calcio 511 che riferiva che a partita sarebbe iniziata all’orario previsto, come da Comunicato n. 681 del 21.02.2023, poiché la gara non era stata riprogrammata attraverso un Comunicato Ufficiale, ma stante l'impossibilità oggettiva a quel punto di poter raggiungere in tempo utile l’impianto di gioco, non avendo la possibilità di recuperare altri e diversi mezzi di trasporto, la reclamante non era in grado di prendere parte alla gara stessa. Il ricorso è infondato e va respinto. Questo Organo Giudicante, esaminata la documentazione rilasciata ritiene che non possano essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla società SOC. POL. SANTU PREDU 1978 per cui è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti. Come è noto la nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l’impossibilità assoluta, richiede che il mancato verificarsi dell’evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere. Nel caso di specie la società ricorrente non ha adottato un comportamento sufficientemente diligente finalizzato ad evitare le conseguenze in cui è incorsa, avendo volontariamente deciso di non attivarsi per organizzare il viaggio per raggiungere l’impianto di gioco, confidando immotivatamente nel possibile accoglimento della propria richiesta di variazione data da parte della Divisione, nonostante detta richiesta sia stata formulata tardivamente solo il giorno prima della disputa dell’incontro senza il rispetto dei limiti temporali previsti dal C.U. n.01/2022. In tema di richiesta di variazione di data ed orari, infatti, il C.U. n.01/22 riconosce alle Società la facoltà di richiedere Segreteria della Divisione Calcio a 5 la variazione purché tre giorni prima della disputa della gara precisando che “I predetti termini (10 giorni e 3 giorni) devono intendersi quale termine ultimo entro il quale deve pervenire sia la richiesta della Società che inoltra l’istanza unitamente alla documentazione idonea alla valutazione della Divisione Calcio a 5 di seguito indicata: La Divisione si riserva in ogni caso di valutare le istanze pervenute nelle 48 ore precedenti la gara al fine di determinare la sussistenza di eccezionali motivazioni che hanno determinato le richieste.” Il predetto articolo, infatti, è predisposto proprio al fine di regolamentare le richieste di variazione delle gare coordinandole con il regolare svolgimento dei campionati, lasciando in ogni caso riservata alla Divisione la valutazione finale sulla richiesta modifica dei calendari ufficiali delle gare. Nel caso in esame la gara, originariamente inserita in calendario per il giorno 11.03.2023, non avendo subito variazioni da parte della Segreteria della Divisione Calcio a 5 avrebbe potuto essere disputata solo in tale data, e ciò a prescindere dalle convinzioni e/o convenienze espresse dalla reclamante. Osservato tuttavia che, nel caso in esame, entrambe le società avevano manifestato la comune volontà di differire l’incontro e che la Divisione aveva inizialmente manifestato la disponibilità di valutare detta richiesta, si ritiene equo comminare, vista la peculiarità degli eventi, la sanzione pecuniaria accessoria in forma ridotta. Tanto premesso, visti gli artt. N° 10 del C.G.S., N°53 e 55 delle N.O.I.F ed i C.U. N.01/22.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 786 del 14/03/2023 si decide: - di considerare la soc. SOC. POL. SANTU PREDU 1978 rinunciataria alla disputa dell'incontro; - di respingere il ricorso, comminando alla SOC. POL. SANTU PREDU 1978 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 e la penalizzazione di un punto in classifica, nonché di comminare l’ammenda in misura ridotta di €100,00 (quale 1° rinuncia) e di versare alla Società ospitante la somma ridotta di €100,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità della gara stessa. - la tassa di reclamo viene addebitata.