DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 903 del 05.04.2023 – Delibera – GARA DEL 22/03/2023: POL. CAGLI SPORT ASSOCIATI – REAL BUBI MERANO
GARA DEL 22/03/2023: POL. CAGLI SPORT ASSOCIATI – REAL BUBI MERANO
Reclamo proposto da: Pol. Cagli Sport Associati Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo proposto dalla Società POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI avverso l’esito della gara in oggetto rileva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che venga disposta la ripetizione della partita indicata in epigrafe, per errore tecnico della terna arbitrale. Il tutto discenderebbe dalla circostanza che la terna arbitrale avrebbe permesso ad un calciatore della società ospitata di giocare da portiere in movimento con una maglia non idonea poiché “con il buco” e tale da non identificare il portiere contravvenendo alla Regola 4 del Regolamento di gioco secondo cui: “Nei Campionati Nazionali, con esclusione dei Campionati Nazionali Under 19 Maschile e Femminile, i due portieri devono indossare una maglia identica, ciascuno con il proprio numero di gioco sulla schiena." e con riferimento alla sostituzione del portiere con calciatore di movimento “Con riferimento ai Campionati Nazionali, con esclusione dei Campionati Nazionali Under 19 Maschile e Femminile, nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia identica a quella del portiere sostituito, e deve avere il proprio numero di gioco sulla schiena. Nessuna eccezione a questa regola potrà essere permessa. In caso in cui i portieri di movimento che sostituiscono il portiere non rispettino quanto previsto dalle disposizioni predette si applicherà quanto previsto dalla Regola 4 – Sanzioni – (ammonizione - calcio di punizione indiretto)”. Con memoria depositata nei termini controdeduce la convenuta sostenendo che il ricorso in oggetto sia infondato in quanto le regole richiamate dalla ricorrente non sarebbero applicabili al caso di specie poiché riferibili esclusivamente ai campionati nazionali mentre la gara in esame apparterrebbe ad una fase di prosecuzione di una competizione regionale, riservata solo a società appartenenti a Società iscritte ai Campionati organizzati dai Comitati Regionali. Il ricorso è infondato e deve respinto nei limiti di quanto di seguito motivato.
Preliminarmente non può essere accolta la tesi avanzata dalla società resistente secondo cui la gara in esame rappresenterebbe una articolazione/prosecuzione di una competizione regionale e come tale non soggetta all’applicazione di quanto previsto dalla Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque in tema di campionati nazionali. In realtà la gara in esame è riferibile ad una diversa ed autonoma competizione nazionale denominata “FASE NAZIONALE COPPA ITALIA vincenti la COPPA REGIONALE”, organizzata e gestita a livello nazionale unicamente dalla Divisione Calcio a Cinque, alla quale possono prendere parte solo le società regionali che hanno concluso vincendo una precedente manifestazione organizzata dai Comitati Regionali. Per questo motivo le modalità di svolgimento della Fase Nazionale Coppa Italia Vincenti Coppa Italia Regionale Maschile e Femminile sono state decise e specificate da un apposito regolamento della manifestazione pubblicato dalla Divisione Calcio a Cinque col C.U. n.444 del 03/01/2023, così come per il medesimo motivo è stato rimesso ai Comitati l’organizzazione in ambito regionale delle rispettive Coppa Italia di Calcio a Cinque. Ne consegue che in quanto tale la gara di cui si tratta è soggetta alle regole disposte per tutti i campionati nazionali ivi compresa quella invocata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo. Nel merito, dall’esame del supplemento di referto inviato dall’arbitro, fonte privilegiate di prova, la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente ha trovato riscontro, in quanto il Direttore di gara ha espressamente dichiarato di avere autorizzato ad entrare in campo il portiere in movimento della Società Real Bubi Merano con indosso la maglia col buco anziché con la maglia dello stesso colore del portiere con la numerazione corretta, precisando inoltre che il ruolo di portiere in movimento è stato svolto dal capitano della squadra Real Bubi Merano n.17 solo nel corso del secondo tempo. Tale condotta di per sé dunque integra la sussistenza di un errore tecnico in capo all’arbitro avendo lo stesso contravvenuto alla corretta applicazione di quanto previsto nelle norme di comportamento indicate nelle Decisioni Ufficiali FIGC della Regola 4 per casi simili, secondo cui “nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia identica a quella del portiere sostituito, e deve avere il proprio numero di gioco sulla schiena. Nessuna eccezione a questa regola potrà essere permessa. In caso in cui i portieri di movimento che sostituiscono il portiere non rispettino quanto previsto dalle disposizioni predette si applicherà quanto previsto dalla Regola 4 – Sanzioni – (ammonizione - calcio di punizione indiretto).” La giurisprudenza sportiva, tuttavia, con riferimento all’art. 10, comma 5 del C.G.S., ha precisato che “la disposizione in esame, attribuendo agli organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo alle quali si accennava in precedenza volte da un lato, a riservare l’applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino, per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionati; dall’altro, a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia della sanzione più adeguata al fatto in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In primo luogo, infatti, viene rimesso alla discrezionalità degli organi della giustizia sportiva il potere di verificare se i fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano influito sul regolare svolgimento della gara. Successivamente, e solo in caso di positivo riscontro, spetterà ai medesimi organi di apprezzare in che misura quegli stessi accadimenti abbiano avuto una concreta influenza sul risultato della gara” Ebbene, ritiene lo scrivente che proprio in corretta applicazione di tale ampia previsione normativa, la gara in esame possa essere dichiarata regolare, con conferma del risultato conseguito sul campo (art. 10, comma, 5, lett. a), C.G.S.), non avendo l’errore tecnico commesso dal direttore di gara assunto rilevanza decisiva ai fini della regolarità della gara e del risultato finale per quanto di seguito osservato. Tale convincimento discende in primo luogo dalla circostanza che il calciatore n.17 della società Bubi Merano, che nel corso del secondo tempo ha svolto le funzioni di portiere di movimento, non ha subito nella gara in oggetto alcun provvedimento disciplinare (né precedentemente né successivamente l’ingresso in campo nel corso del 2° tempo con indosso la maglia col buco anziché con la maglia dello stesso colore del portiere). Da ciò consegue che anche qualora l’arbitro avesse applicato alla lettera il Regolamento il calciatore in questione sarebbe stato sanzionato con un unico provvedimento disciplinare di ammonizione che non avrebbe compromesso la sua partecipazione alla gara per la sua intera durata. In secondo luogo dalla circostanza che l’eventuale sanzione tecnica adottata dall’arbitro sarebbe consistita in un calcio di punizione indiretto e quindi non tale da compromettere il conteggio dei falli cumulativi. Alla luce di tali osservazioni si può trarre la conclusione che la decisione assunta dall’arbitro non possa aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara, tanto meno sul risultato conseguito da entrambe le squadre al termine dell’incontro.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 861 del 27/04/2023 decide: di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro POL.CAGLI SPORT ASSOCIATI - REAL BUBI MERANO 6 - 8; Sussistono giusti motivi per non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo;