FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 309/AA del 06/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MOGLIONI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 395 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Alessandro MOGLIONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO MOGLIONI, all’epoca dei fatti allenatore in seconda della prima squadra, tesserato per la società A.C. PRATO SSD a RL, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 34, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 30, comma 4, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio nonché dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere sottoscritto un accordo economico contenente una clausola elusiva del c.d. vincolo di giustizia, derogatoria della competenza del Collegio Arbitrale e attributiva della stessa - in via esclusiva - al Tribunale di Prato, quindi al Giudice Ordinario, altresì in violazione dei principi dell’Ordinamento Federale e in particolare dell’art. 8 dei Principi di Giustizia Sportiva, adottati con deliberazione n. 1616 del 26 ottobre 2018 dal Consiglio Nazionale del CONI, rubricato “Clausola Compromissoria” in cui si legge che “gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo”;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MOGLIONI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Alessandro MOGLIONI;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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