FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 312/AA del 07/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MUKA SSVD VORAN LEIFERS

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 387 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Xhafer MUKA e della società SSVD VORAN LEIFERS, avente ad oggetto la seguente condotta:

XHAFER MUKA, calciatore richiedente il tesseramento per la SSV. D. Voran Leifersed ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 16.11.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società SSV. D. Voran Leifers, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

SSVD VORAN LEIFERS, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il soggetto avvisato ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Thomas PERNSTICH, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società SSVD VORAN LEIFERS, e dal Sig. Xhafer MUKA; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Xhafer MUKA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSVD VORAN LEIFERS;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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