FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 315/AA del 10/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PEDOJA PEDOJA FC CUASSESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 437 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Thomas PEDOJA, Timothy PEDOJA, e della società F.C. CUASSESE avente ad oggetto la seguente condotta:
THOMAS PEDOJA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società F.C. CUASSESE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., e dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D., anche in relazione all’art. 39, lett. E del Regolamento del Settore Tecnico, per aver omesso di tesserare e di attribuire il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra iscritta al campionato di Seconda Categoria ad un tecnico abilitato come “Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante”, nella stagione sportiva 2022 - 2023 sino al 27.11.2022; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dell’articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver fatto svolgere nella stagione sportiva 2022 – 2023, sino al 27.11.2022, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra iscritta al campionato di Seconda Categoria al Sig. Timothy PEDOJA, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
TIMOTHY PEDOJA, Vice Presidente della società F.C. CUASSESE, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dall’art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadra iscritta al campionato di Seconda Categoria della Società F.C. CUASSESE nella stagione sportiva 2022 – 2023, sino al 27.11.2022, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
F.C. CUASSESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sigg. Thomas PEDOJA e Timothy PEDOJA all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Thomas PEDOJA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. CUASSESE, e dal Sig. Timothy PEDOJA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Thomas PEDOJA, 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Timothy PEDOHA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società F.C. CUASSESE;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.