L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 123 DEL 04.04.2023 – Campionato Serie B – Delibera – SOCIETA’

SOCIETA'

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Cosenza, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Reggina e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

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