F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0089/CFA pubblicata il 13 Aprile 2023 (motivazioni) – Sig. Filippo Vezzi-Sig. Tito Marabese/Procura Federale Interregionale

Decisione/0089/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0107/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0108/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Luca De Gennaro – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Francesca Morelli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0107/CFA/2022-2023, proposto dal Sig. Filippo Vezzi avverso la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) per la violazione dell’art. 30, comma 7, CGS in esito al deferimento del Procuratore Federale n.73/2022-2023;

sul reclamo n. 0108/CFA/2022-2023, proposto dal Sig. Tito Marabese avverso la sanzione della squalifica di anni 1 (uno) per la violazione dell’art. 30, comma 7, CGS in esito al deferimento del Procuratore Federale n.73/2022-2023, per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana n. 64 del 6 marzo 2023;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Francesca Morelli e uditi l'avv. Michele Ducci per il sig. Filippo Vezzi, l'avv. Gianni Tognoni per il sig. Tito Marabese, l'avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale Interregionale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana ha dichiarato i reclamanti responsabili della violazione dell’art.30 co.7 CGS perché nel corso di una riunione tenutasi alla presenza del direttore sportivo sig.Emiliano Frediani, dell'allenatore sig.Marco Becattini unitamente agli altri tesserati sigg.ri Birzagli, Saitta, Privitera e Degl'Innocenti, alcuni giorni prima dell'incontro Tau Calcio Altopascio-Figline 1965 dell’11.5.22 valevole par la poule del Campionato di Eccellenza della Toscana per la promozione in serie D, avendo appreso dal sig. Emiliano Frediani della intenzione di alterare il risultato della gara in maniera tale che, in caso di sconfitta del Figline 1965, la stessa terminasse con la segnatura di un elevato numero di reti da parte della squadra della Tau Calcio Altopascio, al fine di creare le condizioni di classifica (con riferimento alla differenza reti) che avrebbero consentito alla ASD Figline 1965 di essere promossa direttamente in serie D nel caso di realizzazione di due risultati su tre (vittoria della Tau Altopascio e vittoria della Livorno 1915), omettevano di informare tempestivamente e senza indugio la Procura Federale.

Il reclamo presentato nell'interesse dal sig. Vezzi denunzia l'erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 30 co.7 CGS.

Si evidenzia che, secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dall'accusa, il sig.Frediani, direttore sportivo della ASD Figline 1965, qualche giorno prima dell'incontro con la Tau  Calcio Altopascio, aveva convocato nello spogliatoio i “veterani” della squadra, fra cui i signori Vezzi e Marabese, per metterli al corrente delle peculiarità del torneo e, fra queste, del fatto che il Figline, visti i punti acquisiti fino ad allora, qualora si fosse trovato in svantaggio, avrebbe ottenuto la promozione diretta in serie D, se fosse uscito sconfitto con una maggiore differenza reti.

Ciò premesso, a dire della difesa, in occasione di quell'incontro nessuno dei giocatori, ed in particolare Vezzi, diede eccessivo peso alla prospettazione del Frediani e tantomeno comprese che si trattava della proposta di un illecito sportivo, sicché verrebbe meno uno dei presupposti per l'applicazione della norma che si assume essere stata violata: l'effettiva conoscenza dell'illecito o del suo tentativo.

Affinchè siano integrati gli estremi della violazione disciplinare della omessa denuncia è necessaria, secondo il reclamante, la percezione effettiva e reale del compimento, da parte di altri soggetti appartenenti al contesto sportivo, di atti illeciti sotto il profilo disciplinare.

A tale proposito si sottolineano le dichiarazioni del sig. Vezzi, secondo cui egli non riteneva nemmeno ipotizzabile lo scenario prospettato dal Frediani, poiché il Figline era una squadra forte, aveva giocato un gran campionato; durante la gara con il Tau Calcio Altopascio avevano giocato tutti con sincero agonismo e soltanto nei minuti finali si era reso conto della concretezza e verosimiglianza del progetto ideato dal Frediani per l'alterazione della gara, ma a quel punto vi era ben poco da fare.

Ci si duole, quindi, della mancata adesione alla tesi secondo cui il sig. Vezzi avrebbe agito in buona fede, ritenendo che quanto esposto dal Frediani in occasione dell'incontro con i giocatori fosse semplicemente una spiegazione del complesso regolamento del torneo, non certamente l'invito a commettere un illecito sportivo, tesi sposata anche dalla relazione della Procura Federale in atti.

Con il secondo motivo ci si duole della mancata applicazione delle attenuanti di cui all'art.13 CGS e, comunque, della eccessività della sanzione.

Il reclamo presentato nell'interesse del sig. Marabese denunzia, con il primo motivo, il mancato esame e il travisamento della relazione del 15 ottobre 2022 a firma del Collaboratore della Procura Federale, dr. Romolini.

Si tratta della relazione, citata anche nel ricorso Vezzi, che conclude per l'assenza di consapevolezza, in capo al giocatore, dell'antigiuridicità della prospettazione avanzata dal direttore sportivo Frediani nel corso dell'incontro avvenuto il giorno prima della gara con la Tau Calcio Altopascio.

Si assume, in quella relazione, che nel corso di quell'incontro non vi fu, da parte del Frediani, alcuna proposta di commissione di un illecito sportivo volto alla alterazione della gara e connotata da materialità e concretezza; Marabese, così come Vezzi, non prese sul serio la prospettazione di Frediani, sicché non era ravvisabile a loro carico un obbligo di denunzia alla Procura Federale.

Nella ricostruzione dei fatti avanzata dal reclamante, il progetto ideato dal direttore Frediani si era concretizzato soltanto negli ultimi minuti di gara, quando costui aveva invitato l'allenatore Becattini a trasmettere l'ordine ai giocatori in campo; sicché soltanto a quel punto i giocatori Burzagli, Saitta e Privitera vi avevano dato corso, consentendo alla squadra avversaria di segnare tre reti negli ultimi minuti di gioco.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione ed erronea applicazione dell'art.30 co.7 CGS in quanto, perché sussista un obbligo di denunzia alla Procura Federale, il tesserato deve avere appreso un elemento fattuale concreto, disciplinarmente rilevante secondo l'ordinamento sportivo.

Il Tribunale avrebbe mancato di considerare se il comportamento assunto dal tesserato era astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato, in adesione al principio di offensività.

Quanto prospettato dal direttore sportivo nell'incontro con i giocatori avvenuto nello spogliatoio il giorno prima della gara era del tutto teorico, ipotetico e condizionato all'andamento negativo della gara, non già la rappresentazione di un compiuto proposito illecito di alterazione dell'incontro, definito e compiuto nella sua materialità e concretezza.

Il progetto di realizzazione dell'illecito si era formato a gara inoltrata, quando Frediani aveva contattato l'allenatore in campo perché convincesse i giocatori a “lasciar passare” gli avversari.

Si sottolinea inoltre la manifestata contrarietà da parte del Marabese rispetto alla realizzazione dell'illecito, dopo averne acquisito la consapevolezza, tanto che, per la stagione successiva, non gli era stato rinnovato il contratto nella Figline (così come per Vezzi).

Con il terzo motivo ci si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, della mancata applicazione delle attenuanti di cui all'art. 13 CGS, della sproporzione rispetto alle sanzioni inflitte ai giocatori Saitta e Privitera ed all'allenatore Becattini, che ebbero ruoli di primo piano nella commissione dell'illecito.

Nella memoria in data 30 marzo 2023, la Procura Federale rileva che con la manifestazione, ad opera del direttore sportivo Frediani, ai calciatori presenti alla riunione tenutasi il giorno precedente all'incontro con la Tau Calcio Altopascio della volontà alterativa della gara, l'illecito sportivo era già pienamente configurato, a prescindere dalla successiva realizzazione dello stesso (che poi, in effetti, avvenne).

Stando alle risultanze dell'indagine, quanto prospettato dal direttore sportivo, lungi dall'essere un proposito fantasioso e poco credibile, era un progetto di illecito ben articolato e manifestato a un gruppo di calciatori convocati appositamente per essere messi al corrente del proposito di alterare la gara.

Una diversa interpretazione, peraltro, non spiegherebbe perché molti calciatori si arrabbiarono e negarono, in quella sede, il proprio consenso.

In tale contesto, l'opinione espressa del collaboratore della Procura Federale, nella relazione da lui redatta, non varrebbe a determinare una diversa lettura degli elementi risultanti dagli atti, che confermano come all'incontro cui erano presenti i due reclamanti venne prospettato un vero e proprio illecito sportivo.

Quanto al trattamento sanzionatorio, si evidenzia l'insussistenza degli elementi che, a detta delle difese, potrebbero determinarne una mitigazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente disposta la riunione dei reclami in epigrafe per evidenti ragioni di connessione.

La risoluzione delle questioni proposte dai ricorrenti non può prescindere da una accurata ricostruzione del fatto sulla base degli elementi racconti in fase di indagine.

Il portiere Birzagli riferisce, per quanto qui rileva, che nei giorni precedenti la partita, l'allenatore Becattini convocò lui e altri giocatori “anziani”, Privitera, Saitta, Degl'Innocenti, Marabese e Vezzi,  negli spogliatoi ed il direttore sportivo Frediani disse loro che “ in caso di sconfitta nella partita che dovevamo giovare con il Tau dovevamo perdere con almeno quattro goal di scarto e ciò in ragione degli effetti che la differenza reti avrebbe avuto nell'ambito della prosecuzione del torneo” ...” quando ricevetti la proposta risposi con un diniego particolarmente volgare affinché non ci fossero equivoci sulle mie intenzioni. Rammento che analogo diniego pronunciarono gli altri calciatori presenti. Dopo tale episodio non abbiamo più riparlato della questione fino al giorno della partita e segnatamente dopo la seconda rete del Tau” (dichiarazione rilasciata alla Procura Federale il 18.7.22).

Il giocatore Privitera riferisce “incontrammo il Frediani nello spogliatoio e costui ci spiegò che in caso di risultato negativo con il Tau dovevamo perdere con quattro goal di scarto perché questo ci avrebbe aiutato con la differenza reti”...” tutti i presenti negarono il proprio consenso alcuni in modo veemente e successivamente comunicammo la nostra decisione di non assecondare le richieste del direttore sportivo” ( dichiarazione rilasciata alla Procura Federale il 19.7.22).

L'allenatore Becattini riferisce “il martedì precedente la gara, Frediani mi parlò della possibilità di elaborare un piano B nel caso in cui il Tau si fosse trovato in vantaggio a fine gara. In questo caso, secondo Frediani, avremmo dovuto perdere con più goal di scarto, creando una condizione di differenza reti che non avrebbe reso necessario un accordo tacito fra Livorno e Tau la domenica successiva. Risposi a Frediani che non me la sentivo di formulare una proposta del genere ai ragazzi e lo invitai a parlarne direttamente alla squadra con particolare riferimento ai giocatori più anziani e rappresentativi” (dichiarazione rilasciata alla Procura Federale il 19.7.22).

Si tratta di dichiarazioni provenienti da soggetti presenti all'incontro con Frediani (Burzagli e Privitera) o nella fase immediatamente precedente (Becattini), indagati e condannati nel procedimento disciplinare, quindi non certamente sospetti di avere voluto riferire i fatti in termini falsati e tali da aggravare la posizione propria o altrui.

Se ne può desumere che Frediani, prima dell'incontro con la squadra del Tau Calcio Altopascio aveva ideato un piano preciso per ovviare all'eventuale vantaggio della squadra avversaria (cioè perdere con almeno tre goal di scarto), in questi termini ne parlò all'allenatore - che, appunto perché si trattava di un illecito sportivo, non se la sentì di parlarne direttamente ai giocatori - e ad alcuni giocatori, fra cui gli odierni reclamanti, suscitando reazioni contrariate.

Già il fatto che Burzagli e Privitera abbiano riferito di un rifiuto, più o meno veemente, da parte dei giocatori presenti all'incontro ad aderire a quanto prospettato dal direttore sportivo, indica chiaramente che non si trattò di una astratta enunciazione dei criteri che consentivano il passaggio al girone più alto, quanto e piuttosto di un piano preciso per ovviare ad una eventuale sconfitta con poche reti di scarto.

Del resto, le dichiarazioni dei due reclamanti si collocano sulla stessa linea.

Marabese riferisce “francamente, personalmente, non presi sul serio quanto prospettato dal Frediani. Altri miei compagni lo mandarono a quel paese. Voglio precisare che la prospettazione del Frediani mi appariva astrusa perché avevamo due risultati utili su tre a disposizione per evitare l'ipotesi prospettata” (dichiarazioni Marabese alla Procura Federale in data 3.10.22).

Vezzi riferisce “Frediani ci disse che in ragione delle regole che disciplinavano il torneo in caso di sconfitta con il Tau sarebbe stato per noi più conveniente subire più reti, così creando le condizioni affinché nell'incontro fra Livorno e Tau le due compagini non potessero trovare un accordo sul campo. Io e i miei compagni reagimmo con incredulità, qualcuno sorrise, qualcun altro mandò Frediani a quel paese; voglio precisare che eravamo una squadra forte, avevamo giocato un gran campionato e francamente non ritenevo nemmeno ipotizzabile lo scenario che prospettava il Frediani” (dichiarazioni Vezzi alla Procura Federale in data 3.10.22).

Se ne desume che la prospettazione di ovviare alla eventuale sconfitta perdendo con una differenza reti considerevole fu effettiva e reale, tanto di indurre a reazioni di incredulità, sconcerto e decisa avversione.

Frediani prospettò in termini sufficientemente chiari ed espliciti già in quel primo incontro con i calciatori l'eventuale alterazione del risultato, quindi già in quel momento aveva posto in essere un illecito disciplinare, indipendentemente dal fatto che la sua richiesta non sia stata presa sul serio o addirittura respinta, in ragione della sua illiceità e sostanziale inutilità (vista la forza della squadra).

Durante la partita, poi, si concretizzò effettivamente la situazione paventata: la squadra avversaria vinceva con un goal di vantaggio e, negli ultimi minuti di gioco, dopo concitate comunicazioni fra il direttore sportivo, l'allenatore e tre giocatori (che infatti sono stati condannati per l'illecito sportivo di cui all'art. 30, commi 1e 2 CGS) la difesa del Figline fece passare tre goal.

Ad ulteriore dimostrazione della “serietà” di quanto prospettato dal Frediani ai giocatori convocati il giorno prima dell'incontro.

In proposito, val la pena di ricordare che l’illecito sportivo, già previsto dall’art.7 del CGS previgente e ora sanzionato dall’art. 30, è “un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque [...] di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” (CGF 27 agosto 2015 C.U. 016/CFA riunione 27 agosto 2015, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 2 agosto 2016, n. 34, conforme: CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020)

Si tratta dunque di una fattispecie a consumazione anticipata, che ricalca lo schema del reato tentato (art. 56 cod. pen.) o, se si vuole, dei delitti di attentato.

L’idoneità degli atti va, naturalmente, valutata in astratto ed ex ante, unitamente alla loro unidirezionalità (CFA n. 84/2020-2021) ma, nel caso in esame, è indubbia, posto che nelle fasi finali della partita bastò un semplice richiamo da parte del Frediani all’allenatore e, da parte di questi, ai giocatori, perché il progetto fosse realizzato.

L'art. 30, comma 7, CGS, sanzionando l'omessa denuncia di un illecito sportivo, non intende garantire il regolare svolgimento della competizione sportiva ma a prevenire qualsiasi comportamento sleale che, anche in fieri, ponga in pericolo il corretto svolgimento dell'incontro.

Come già detto, la manifestazione ai calciatori della volontà di alterare il risultato della gara - qualora si fossero verificate determinate condizioni - costituisce un illecito sportivo, a prescindere dalla avvenuta alterazione (che comunque nel caso di specie vi è stata), trattandosi di una condotta diretta a tale scopo.

Trattandosi di un illecito strutturato nelle medesime forme dei reati di pericolo, è integrato a prescindere dal conseguimento dell'alterazione e, nel nostro caso, era perfettamente compiuto e configurabile già in quella prima riunione in cui Frediani parlò del progetto dapprima con l'allenatore Becattini e poi con alcuni calciatori, indipendentemente dalla loro adesione e dalla realizzazione del piano.

Conseguentemente, sussisteva un obbligo di denuncia in capo ai soggetti che ne erano a conoscenza.

Come recentemente affermato (CFA, SSUU n.29 CFA 2022-2023) ”L'art. 30, comma 7, CGS pone a carico dei soggetti indicati dall'art. 2, che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere un illecito sportivo, l'obbligo di informare senza indugio la Procura Federale. L'ampiezza e l'imperatività dell'obbligo portano a ritenere che l'omessa denunzia sia un illecito di pericolo, cioè anticipi la tutela dell'ordinamento sportivo a qualunque condotta che non necessariamente danneggi l'interesse tutelato (nella specie la lealtà e correttezza delle competizioni sportive) ma semplicemente lo metta in pericolo. In altre parole l'interesse a garantire la lealtà e correttezza delle competizioni è tale da sottoporre a sanzione chiunque fra i soggetti destinatari delle norme federali e in qualsiasi momento venga a conoscenza di un comportamento sleale, anche in fieri , e non lo riferisca agli Organi di giustizia sportiva, a prescindere dal fatto che detti Organi, per altre vie, ne siano venuti a conoscenza(essendo tale eventualità meramente accidentale)”.

Evidentemente, ove si fosse ritenuto che gli odierni reclamanti avessero poi dato un contributo causale alla realizzazione del piano, quindi, all'alterazione della gara, sarebbero stati condannati per la più grave fattispecie di cui all'art. 30, comma 1, CGS.

Attesa la riconoscibilità delle prospettazioni avanzate dal Frediani quale illecito disciplinare, a nulla valgono le proteste di buona fede avanzate dai reclamanti e, in qualche misura, avvalorate dalla relazione del dr. Romolini.

Gli organi di giustizia sportiva non sono evidentemente vincolati dalle conclusioni di chi abbia svolto l'indagine e l'opinione contraria espressa dal Tribunale Federale, in antitesi a quanto ritenuto dal dr. Romolini, è ben motivata e trova conforto nella analisi delle risultanze sopra richiamate, oltre che da considerazioni di carattere logico; sicché è infondato anche il primo motivo del reclamo presentato nell'interesse del sig. Marabese.

Quanto alle richieste subordinate, va detto che ai due reclamanti è stata inflitta la sanzione della squalifica per anni uno, nel minimo edittale previsto dall'art. 30, comma 7, CGS.

Le difese ne chiedono una riduzione in applicazione dell'art.13, comma 2, CGS, evidenziando: il minimo disvalore della condotta ed il buon comportamento tenuto durante le indagini, la mancata adesione da parte dei due giocatori al piano illecito, che ha determinato addirittura il mancato rinnovo del contratto per la stagione successiva, la disparità di trattamento rispetto agli autori dell'illecito sportivo, cui è stata inflitta la sanzione di nove mesi di squalifica, oltre ad un anno e sei mesi di attività di volontariato.

La Procura Federale, nella memoria depositata, si oppone a tale richiesta stante l'assenza di condotte collaborative o resipiscenti.

Orbene, l'art.13, comma 2, CGS, prevedendo espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (cfr. n. 1/CFA/2021-2022/B; n. 58/CFA/2022-2023/B – 2022-2023; n. 8/CFA/2022-2023/C – 2022-2023) .

In tale prospettiva non rileva che i giocatori non abbiano mostrato pentimento o volontà collaborativa (essendo condotte rilevanti per la concessione delle specifiche attenuanti di cui all’art.13, comma 1, lett. e), CGS), pur se, a dire il vero, una presa di coscienza da parte dei due giocatori pare esservi stata là dove hanno dichiarato di avere compreso l’irregolarità di quanto accaduto e di esserne dispiaciuti.

Tenuto conto del ruolo marginale avuto dai due giocatori nella vicenda nonché della successiva presa di coscienza del disvalore della condotta e per esigenze di proporzionalità rispetto alle sanzioni inflitte a chi fu ideatore ed artefice dell’illecito, si ritiene equo ridurre la sanzione ad essi inflitta nella misura di mesi sette di squalifica.

P.Q.M.

Riuniti i reclami in epigrafe, li accoglie in parte e, in riforma della decisione appellata, irroga al sig. Filippo Vezzi la squalifica di mesi 7 (sette) e al sig. Tito Marabese la squalifica di mesi 7 (sette).

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Morelli                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

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