F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29/TFN-SVE del 12 Aprile 2023 (motivazioni) – ASD Città di Acicatena / USD La Meridiana – Reg. Prot. 20/TFN-SVE

Decisione/0029/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0020/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Divinangelo D’Alesio – Componente (Relatore)

Carmine Fabio La Torre – Componente

Marina Vajana – Componente  

ha pronunciato, all’udienza del giorno 3 aprile 2023, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Città di Acicatena (matr. 740014) nei confronti della società USD La Meridiana (matr. 915223) avverso la decisione della Commissione Premi FIGC pubblicata sul C.U. n. 7/E del 23 febbraio 2023 (premio di preparazione calciatore Rosario Santonocito, 3.4.2003 – matr. 6649113– ric. 391),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 30 giugno 2022, la società USD La Meridiana adiva la Commissione Premi - FIGC chiedendo l’accertamento e la debenza del premio di preparazione dovuto, ai sensi dell’art. 96 delle NOIF, per le stagioni sportive 2016/2017-2017/2018-2018/20192019/2020, da parte della ASD Città di Acicatena per aver quest’ultima tesserato con vincolo pluriennale nella stagione 2020/2021 il calciatore Rosario Santonocito (matr. 6649113), e per l’effetto la condanna di quest’ultima al pagamento di quanto dovuto.

La società ASD Città di Acicatena, ritualmente notiziata del reclamo con raccomandata a/r del 30 giugno 2022, rimaneva contumace dinnanzi alla Commissione Premi/FIGC che con provvedimento del 23.02.2023 “accertata l’attendibilità della richiesta” accoglieva il ricorso e dichiarava l’inadempienza della società ASD Città di Acicatena disponendo che la stessa dovesse corrispondere alla USD La Meridiana l’importo di 1.662,00 (relativo al premio di preparazione dovuto per le stagioni sportive 2017/2018-2018/2019-2019/2020) ed alla FIGC a titolo di penale l’importo di 415,50.

Detto provvedimento veniva pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 7/E del 23.02.23.

La società ricorrente, in data 6 marzo 2023, inviava alla Commissione Premi una nota con cui dichiarava di rinunciare al premio di preparazione richiesto e chiedeva l’annullamento della decisione sopra indicata.

La Commissione Premi in pari data comunicava che avverso le decisioni già assunte dalla stessa era possibile solo reclamare dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche.

Conseguentemente, la società condannata al pagamento, ASD Città di Acicatena, con atto del 7 marzo 2023 proponeva reclamo avverso la suddetta decisione della Commissione Premi.

A sostegno di detto gravame deduceva che la società USD La Meridiana, con atto dell’11 luglio 2022, aveva espressamente rinunciato al premio di preparazione relativo al calciatore Rosario Santonocito, affermando come, in sostanza, tra le due società vi fosse stato un “malinteso”.

La reclamante produceva in atti la liberatoria della società USD La Meridiana dell’11 luglio 2022, che confermava sostanzialmente la volontà di rinunciare, pure espressa nella nota tardivamente prodotta alla Commissione Premi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rilevata la correttezza della decisione della Commissione premi in ordine alla quale non vengono mosse censure di sorta ma di cui si chiede la modifica solo ed esclusivamente in conseguenza della successiva produzione documentale, ritiene potersi dichiarare cessata la materia del contendere e pertanto confermare l’impugnata decisione in ordine alla comminata penale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, alla luce della documentazione versata in atti, accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla società ASD Città di Acicatena e, per l’effetto, dichiara cessata la materia del contendere in relazione al premio di preparazione del calciatore Rosario Santonocito, ferma la penale.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Divinangelo D’Alesio                                              Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 12 aprile 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

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