F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 153/TFN – SD del 13 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 21762/301pf22-23/GC/GR/ff del 15 marzo 2023, depositato il 16 marzo 2023, nei confronti dei sigg.ri Massimiliano Nigro e Nicolò Rebonato, nonché nei confronti della società ASD Academy Pescantinasettimo – Reg. Prot. 141/TFN-SD
Decisione/0153/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0141/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Valentino Fedeli – Componente (Relatore)
Gaia Golia – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 aprile 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21762/301pf2223/GC/GR/ff del 15 marzo 2023, depositato il 16 marzo 2023, nei confronti dei sigg.ri Massimiliano Nigro e Nicolò Rebonato, nonché nei confronti della società ASD Academy Pescantinasettimo,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 21762/301pf22-23/GC/GR/ff del 15 marzo 2023, depositato il 16 marzo 2023, nei confronti di:
1) Nigro Massimiliano, in possesso della qualifica UEFA C - codice n.178.764 dal mese di aprile 2022, tesserato in occasione delle stagioni sportive 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, rispettivamente con le società ASD Academy Pescantinasettimo con la qualifica di Dirigente (stagione sportiva 2020-2021), Pol. Team San Lorenzo P. ASD con la qualifica di Dirigente (stagione sportiva 2021-2022) e ASD Caprino con la qualifica di Collaboratore del Settore Giovanile (stagione sportiva 2022-2023), per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione agli artt. 37 comma 1 e 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nelle circostanze temporali suindicate, l’attività di allenatore della prima squadra in favore delle predette società, militanti nel campionato di II categoria, girone A, del Comitato Regionale Veneto, privo di abilitazione, iscrizione al Settore Tecnico fino al mese di marzo 2022 e tesseramento a tal titolo, nonché privo di deroga da parte del Comitato Regionale Veneto per la stagione sportiva 2022/2023;
2) Rebonato Nicolò, all'epoca dei fatti (stagione sportiva 2020-2021) Presidente della società ASD Academy Pescantinasettimo, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all'art. 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò per aver consentito e comunque non impedito al sig. Nigro Massimiliano tesserato in qualità di Dirigente per la società ASD Academy Pescantinasettimo stagione sportiva 2020-21, di svolgere, dall'inizio della stagione sportiva 2020-2021 e fino al mese di ottobre 2020, l’attività di allenatore della prima squadra in favore della predetta società, militante nel campionato di II categoria, girone A, del Comitato Regionale Veneto, privo di abilitazione, iscrizione al Settore Tecnico e tesseramento a tal titolo;
3) ASD Academy Pescantinasettimo (matricola n. 949387), per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Nicolò Rebonato e Stefano Degani, quest’ultimo n.q. di Presidente e legale rapp.te della società ASD Academy Pescantinasettimo, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro Boscarino, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. Nicolò Rebonato, in proprio e in rappresentanza della società ASD Academy Pescantinasettimo, giusta delega del Presidente e legale rapp.te sig. Stefano Degani, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Nicolò Rebonato, mesi 2 (due) di inibizione;
- per la società ASD Academy Pescantinasettimo, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 13 aprile 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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