F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 154/TFN – SD del 13 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 20766/307pf 22-23/GC/SA/mg del 6 marzo 2023, depositato in data 8 marzo 2023, nei confronti della società ASD Futsal Rionero – Reg. Prot. 134/TFN-SD
Decisione/0154/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0134/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente
Giammaria Camici – Componente
Valentino Fedeli – Componente (Relatore)
Valentina Ramella – Componente
Carlo Purificato – Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 6 aprile 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20766/307pf 22-23/GC/SA/mg del 6 marzo 2023, depositato in data 8 marzo 2023, nei confronti della società ASD Futsal Rionero,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Oggetto del presente procedimento è la violazione da parte della ASD Futsal Rionero dell’art. 53, comma 5, CGS, recante disposizioni sulla modalità di comunicazione degli atti a mezzo Pec.
Tale norma, per quel che qui interessa, così testualmente recita: “gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative tra loro: (omissis) 2) nell’ipotesi in cui l’interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all’indirizzo della società dell’ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato dandone prova all’organo procedente. In caso di mancata trasmissione all’interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all’art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri l’impossibilità”.
Era accaduto che la società ASD Futsal Rionero, nel corso della ss 21/22, non aveva affidato la conduzione tecnica della squadra di Calcio a 5 ad un soggetto abilitato dal Settore Tecnico, sicché la Procura Federale, aperto il fascicolo ed espletate le necessarie indagini, ritenuta la sussistenza delle incolpazioni, aveva notificato la Comunicazione di conclusione delle indagini (CCI) al sig. Portovenero Martino, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società e ritenuto responsabile della violazione, presso la sede della stessa, non essendo l’incolpato più tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento, giusto il dato normativo sopra richiamato.
La notifica era effettuata presso la Pec della società dell’ultimo tesseramento, ma quest’ultima non aveva dato prova di aver ritualmente trasmesso la comunicazione all’interessato, di guisa che la Procura Federale, con atto del 6 marzo 2023, prot. 20766/307/pf 22-23/GC/SA/mg, deferiva a questo Tribunale la Società ASD Futsal Rionero, alla quale veniva contestata la violazione dell’art. 53, comma 5, lettera a), punto 2, del CGS, per avere omesso di comunicare al sig. Portovenero Martino, nella qualità di cui sopra, la notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini, avvenuta il 21 ottobre 2022 alla Pec della stessa.
Il dibattimento
All’udienza del 6 aprile 2023 si è collegato in videoconferenza per la Procura Federale l’avv. Alessandro Avagliano, il quale, illustrato il deferimento, ha chiesto irrogarsi alla società la sanzione dell’ammenda di euro 300,00 (trecento).
Nessuno si è costituito per la società, la quale non ha trasmesso alla Segreteria di questo Tribunale o fatto comunque pervenire scritti difensivi.
La decisione
Il Tribunale osserva.
Occorre esaminare il merito del deferimento nella parte che attiene alla irritualità della comunicazione della notifica della CCI, che la società aveva effettuato all’incolpato e che la stessa aveva trasmesso alla Procura Federale.
Risulta dagli atti del procedimento che la Procura Federale il 21 ottobre 2022 aveva trasmesso alla Pec della società futsalrionero@pec.divisionecalcioa5.it la CCI riguardante il Portovenero; il 22 ottobre successivo la società comunicava alla Procura Federale di aver inviato all’incolpato la CCI all’indirizzo Pec s931048@pec.legal la CCI; il 28 ottobre 2022 la Procura Federale invitava la società a fornire la conferma della ricezione della CCI da parte del destinatario, in quanto l’indirizzo usato dalla stessa (s931048@gpec.legal) non attestava la destinazione del messaggio al Portovenero, né tanto meno che quest’ultimo lo avesse ricevuto.
Tale invito non riceveva dalla società alcun riscontro, sicché la Procura Federale correttamente riteneva non valido l’invio della CCI al Portovenero, non essendovi prova certa sulla Pec del destinatario e sulla circostanza che quest’ultimo avesse effettivamente ricevuto la comunicazione, con conseguente violazione da parte della società dell’art. 53 comma 5 lettera a) punto 2, CGS. Tali essendo gli effettivi termini del deferimento, appare certa la violazione della norma in oggetto; siffatta violazione assume aspetti di gravità, ove si consideri l’insieme delle attività che in seguito ad essa gli organi di giustizia sportiva sono stati costretti a svolgere e che si sarebbe potuta evitare ove la società si fosse attenuta alla norma. La sanzione dell’ammenda chiesta dalla Procura Federale va pertanto inasprita in relazione all’art. 8, comma 1 inciso b), CGS, a ciò essendo questo Tribunale facultizzato ai sensi dell’art. 12 comma 1, stesso Codice, e viene pertanto determinata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Futsal Rionero la sanzione di euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 13 aprile 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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