F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0090/CFA pubblicata il 17 Aprile 2023 (motivazioni) – Monterosi Tuscia FC Srl – Sig. Fusano Mauro – Sig. Aliano Anthony Hernest/Procura Federale

Decisione/0090/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0106/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Luigi Caso – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Marco Lipari – Componente

Marco Stigliano Messuti - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0106/CFA/2022-2023 proposto dalla Società Monterosi Tuscia FC Srl, dal Sig. Fusano Mauro (Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore) e dal Sig. Aliano Anthony Hernest, (Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore); per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare - n. 137 del 2 marzo 2023;

Visto il reclamo con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 6 aprile 2023, l’Avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi per il reclamante, l’Avv. Leonardo Testi, e per il reclamato il Dott. Luca Scarpa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 31 gennaio 2023, prot. 17637/429pf22-23/GC/blp, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Fusano Mauro, all’epoca dei fatti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società Monterosi Tuscia FC Srl; b) il  Sig. Aliano Anthony Hernest, all’epoca dei fatti, Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore della società Monterosi Tuscia FC Srl entrambi per violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 80, comma 2, delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il parziale, insufficiente e/o omesso riscontro alla Co.Vi.So.C., di cui alle note prot. 6388/2022 del 17/11/2022, 6445/2022 del 24/11/2022 e 6491/2022 del 12/12/2022 relative alle informazioni richieste sul versamento delle ritenute Irpef (per un importo pari a 95.080,00 Euro) e dei contributi Inps (per un importo pari a 78.831,00 Euro) relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio e agosto 2022, tramite compensazione con un credito d’imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0; in relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di  svolgimento degli stessi; c) la società Monterosi Tuscia FC Srl a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Fusano Mauro, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società Monterosi Tuscia FC Srl all’epoca dei fatti, dal Sig. Aliano Anthony Hernest, Amministratore delegato e legale rappresentante protempore della società Monterosi Tuscia FC Srl all’epoca dei fatti; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione degli artt. 31, comma 1, del C.G.S.

L’indagine era generata dalla segnalazione effettuata dalla Co.Vi.So.C. alla Procura Federale.

La Co.Vi.So.C., nel corso della corrente stagione sportiva, formulava una richiesta istruttoria alla società Monterosi Tuscia FC Srl (nota del 17 novembre 2022) con richiesta di informazioni, fissando il termine per il riscontro al 24 novembre 2022, che veniva fornito in data 19 novembre 2022, ma giudicato del tutto parziale ed insufficiente, tanto da indurre ad una richiesta di chiarimenti del 24 novembre 2022, con fissazione del termine di risposta al 30 novembre 2022. Non essendo stato fornito riscontro nel termine, la Co.Vi.So.C ne effettuava sollecito in data 12 dicembre 2022, anch’esso senza riscontro. In data 19 dicembre 2022 la società Monterosi Tuscia FC Srl formulava istanza di ulteriore proroga del termine per il riscontro, rigettata in quanto tale richiesta risultava irrimediabilmente tardiva. Ciò posto, la Co.Vi.So.C. nella riunione del 19 dicembre 2022 deliberava di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza, segnalando che la società Monterosi Tuscia FC Srl aveva tenuto una condotta dilatoria, omettendo di dare tempestivo ed efficace riscontro alle richieste istruttorie avanzatele. La Procura Federale, in data 22 dicembre 2022, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine alla condotta tenuta dalla Società Monterosi Tuscia F.C. S.r.l. in relazione alle richieste istruttorie avanzate dalla Commissione di Vigilanza durante la corrente stagione sportiva”. In data 16 gennaio 2023, la Procura Federale notificava l’avviso di conclusione delle indagini a cui faceva seguito in data 31 gennaio 2023 il formale deferimento.

In I° grado i soggetti deferiti non provvedevano alla costituzione in giudizio ed il Tribunale accoglieva le richieste di irrogazione delle sanzioni avanzate dalla Procura Federale: per il sig. Mauro Fusano, mesi 6 (sei) di inibizione; per il sig. Anthony Hernest Aliano, mesi 6 (sei) di inibizione; per la società ̀ Monterosi Tuscia Fc Srl, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda con la seguente motivazione: “Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità dei deferiti. Come innanzi detto, il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata dalla Co.Vi.So.C., la quale ha lamentato che, nel corso della sua attività istruttoria, in relazione alla stagione sportiva 2022-2023, la Monterosi Tuscia FC Srl. ha assunto una condotta dilatoria, non riscontrando tempestivamente le richieste di informazioni e di documentazione che le venivano inoltrate e che, inoltre, le risposte fornite erano carenti e non adeguate. Quanto evidenziato dalla Co.Vi.So.C. ha trovato conferma negli atti di indagine della Procura Federale. Dalla lettura della corrispondenza intervenuta nel periodo 17 novembre 2022 – 21 dicembre 2022 tra la Co.Vi.So.C. e la Monterosi Tuscia FC Srl e dei relativi allegati risulta che le risposte fornite dalla società, oltre che essere effettuate oltre il termine assegnato, erano carenti, non adeguate e non sufficientemente documentate. In particolare, con nota del 17 novembre 2022, Prot. n. 6388/2022, la Co.Vi.So.C. ha chiesto alla società informazioni, da rendere entro la data del 24 novembre 2022, riguardo al versamento delle ritenute Irpef (per un importo pari a 95.080,00 euro) e dei contributi Inps (per un importo pari a 78.831,00 euro) relativi agli emolumenti delle mensilità di luglio e 31 agosto 2022 tramite compensazione con un credito d’imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. Ha richiesto, particolarmente, di precisare (con l’opportuna evidenza documentale): - il quadro normativo ed interpretativo ufficiale che presiede allo specifico istituto del credito d’imposta di cui trattasi; - gli adempimenti fattuali e documentali posti in essere al fine di maturare il credito d’imposta poi impiegato in compensazione; - l’assetto documentale e probatorio idoneo a dare conto della corretta maturazione del credito d’imposta. La Monterosi Tuscia FC Srl ha risposto con una missiva in data 19 novembre 2022, allegando l’attestazione di revisione, a cura del dott. Alessandro Pinna, emessa in data 9 settembre 2022. La Co.Vi.So.C. ha ritenuto insoddisfacente il riscontro avuto, e, con lettera del 24 novembre 2022, Prot. 6445/2022, ha rappresentato alla società che le informazioni fornite non erano complete, assegnando alla stessa il nuovo termine del 30 novembre 2022 per averle in via esaustiva, con dettaglio in merito a: - quali siano stati gli obiettivi perseguiti con le attività svolte; - quale siano state le modalità attraverso cui tali obiettivi sono stati perseguiti e ciò sia in termini cronologici che operativi; - quale sia stato il personale incaricato dell’attività formativa; - quali siano stati i soggetti che hanno fruito dell’attività formativa; - ogni altra informazione giudicata utile per consentire un corretto apprezzamento della specifica attività e degli obiettivi perseguiti e raggiunti. La Co.Vi.So.C altresì ha richiesto di trasmettere tanto i piani formativi quanto i fogli che dovevano essere stati sottoscritti in occasione dell’attività formativa da parte di tutti gli interessati. Il 12 dicembre 2022 la Co.Vi.So.C ha inviato alla Monterosi Tuscia FC Srl nuovo sollecito attraverso nuova missiva (prot. n. 6491/2022), sottolineando come non fosse pervenuto, fino a quel momento, alcun riscontro alla richiesta istruttoria indicata. Pertanto, la Co.Vi.So.C ha invitato nuovamente Monterosi Tuscia FC Srl ad adempiere, rappresentando che l’eventuale inadempimento rappresentava una condotta suscettibile di integrare profili di responsabilità per la violazione dell’obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni previsto dalla normativa di settore. Il 19 dicembre 2022 il sig. Anthony Hernest Aliano, amministratore delegato della Monterosi Tuscia FC Srl, ha richiesto una proroga del termine, affermando, a giustificazione, di aver riscontrato nella società una disorganizzazione e un indebitamento da pregressi rapporti cui ha dovuto far fronte con immediatezza, dedicando ogni energia personale ed economica affinché la società potesse tornare in una condizione di ordinaria gestione in cui attualmente era stata, secondo l’amministratore, ricondotta. Il 21 dicembre 2022 la Co.Vi.So.C ha comunicato che la condotta omissiva della società aveva già formato, al tempo, oggetto di esame anche in occasione di una riunione tenutasi prima della ricezione della PEC di Aliano. La richiesta formulata dal Sig. Aliano è stata dunque considerata irrimediabilmente tardiva, anche alla luce del lungo tempo trascorso dallo spirare dei vari termini fissati per il riscontro. Alla stregua dei fatti, quali risultati dagli atti del procedimento, il Tribunale rileva che, nella fattispecie oggetto del presente procedimento, viene contestata alla società e ai suoi legali rappresentanti la mancata, insufficiente, tardiva risposta a richieste della Co.Vi.So.C. riguardanti l’effettuata compensazione del debito per ritenute IRPEF e contributi INPS (relativi agli emolumenti dei mesi di luglio e agosto 2022) con il credito d’imposta per spese di formazione del personale dipendente nel settore tecnologie previste dal PNI 4.0. Trattasi, quindi, della ipotizzata violazione dell’art. 80, comma 2 lettere a) e b), dell’art. 80 NOIF. A fronte di tale ipotizzata violazione, quale risultante anche dal capo di incolpazione, appare ultroneo (e, quindi, non fondato) il richiamo all’art. 4, comma 1, CGS, avente natura e funzione residuale (giurisprudenza consolidata); mentre non pertinente appare il richiamo all’art. 31, comma 1, CGS, riferibile al “ rilascio delle licenze UEFA e FIFA” e, senza che vi sia stata ulteriore specificazione nel capo di incolpazione, ai “ comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica”. In tal modo inquadrata la fattispecie oggetto del procedimento e la normativa ad essa applicabile, va dato per acquisito in punto di fatto che la società e i suoi legali rappresentanti non hanno risposto o hanno risposto in modo tardivo e insufficiente alle richieste della Co.Vi.So.C., già richiamate nella presente decisione. Il fatto, peraltro, è stato anche ammesso formalmente e sostanzialmente dai soggetti deferiti, nel momento in cui la società ha richiesto, in data 19 dicembre 2022 (cioè, oltre un mese dalla prima richiesta dell’Organo di controllo), una proroga del (ulteriore ma ultimo) termine datole, rappresentando un previgente “caos societario”. Tanto è sufficiente per doverosamente affermare la responsabilità dei deferiti. Quanto al regime sanzionatorio, risulta da applicare la sanzione prevista dall’art. 90, comma 2, NOIF quanto alla società, che si ritiene di determinare nel minimo edittale di euro 10.000,00. Quanto ai dirigenti, che hanno violato la normativa richiamata, si ritiene di applicare la sanzione dell’inibizione per mesi sei in sostanziale analogia con quanto previsto dal comma 7 dell’art. 31 CGS”.

Avverso la predetta decisione, Mauro Fusano, Anthony Hernest Aliano e la società Monterosi Tuscia FC Srl, proponevano ritualmente reclamo, invocando tre motivi di censura tra loro subordinati e precisamente: 1) in via principale invocando la scriminante della causa di forza maggiore per l’impossibilità di inviare entro i termini concessi la documentazione richiesta per cause non imputabili ai destinatari della richiesta; 2) in via subordinata lamentando la violazione dell’art. 37 (rectius 31), comma 7, CGS nonché il vizio di motivazione della decisione e chiedendo la rideterminazione della sanzione; 3) in via ulteriormente subordinata chiedendo l’applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 12, comma 1; 13 comma 2 e 16 comma 1 CGS attesa la condotta collaborativa dei reclamanti.

Si costituiva con memoria la Procura Federale, la quale contestava analiticamente tutti i motivi di gravame e concludeva per il rigetto del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è destituito di fondamento per le seguenti considerazioni.

1) Quanto al primo mezzo di gravame i reclamanti invocano l’applicazione dell’esimente della forza maggiore atteso che le richieste della Covisoc intervennero “nel pieno del passaggio delle consegne (anche documentale) tra vecchia e nuova compagine societaria, e l’assenza di collaborazione della pregressa proprietà e la confusione cui era relegata l’organizzazione”.

La censura è priva di fondamento.

La forza maggiore (artt. 1218 e 1256 cod. civ. e art. 45 cod. pen.) è indicata come quel particolare impedimento al compimento di una determinata azione, tale da rendere vano ogni sforzo dell’agente volto al suo superamento; insomma, una forza contro la quale il soggetto non è in grado di resistere. Purché, s’intende, il sorgere dell’impedimento o il manifestarsi della forza non siano addebitabili a chi quella condotta avrebbe dovuto tenere. La semplice difficoltà di una prestazione, cioè qualsiasi causa sopravvenuta che renda più oneroso l'adempimento dell'obbligazione, non esclude la responsabilità per inadempimento. Invero, il debitore, per sottrarsi a tale responsabilità (presunta ex art 1218 cod. civ.), deve provare l'assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, cioè da una causa obiettiva estranea alla sua volontà: caso fortuito o, appunto, forza maggiore (Cfr. Sezioni unite, decisione n. 89/CFA/2019-2020).

Nulla di tutto ciò è rinvenibile nella fattispecie in esame. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure “ la Monterosi Tuscia FC Srl. ha assunto una condotta dilatoria, non riscontrando tempestivamente le richieste di informazioni e di documentazione che le venivano inoltrate e che, inoltre, le risposte fornite erano carenti e non adeguate. Quanto evidenziato dalla Co.Vi.So.C. ha trovato conferma negli atti di indagine della Procura Federale. Dalla lettura della corrispondenza intervenuta nel periodo 17 novembre 2022 – 21 dicembre 2022 tra la Co.Vi.So.C. e la Monterosi Tuscia FC Srl e dei relativi allegati risulta che le risposte fornite dalla società, oltre che essere effettuate oltre il termine assegnato, erano carenti, non adeguate e non sufficientemente documentate”; ed ancora ”Il 12 dicembre 2022 la Co.Vi.So.C ha inviato alla Monterosi Tuscia FC Srl nuovo sollecito attraverso nuova missiva (prot. n. 6491/2022), sottolineando come non fosse pervenuto, fino a quel momento, alcun riscontro alla richiesta istruttoria indicata”. E solo in data 19/12/2022 l’Amministratore delegato chiedeva una proroga del termine, ritenuta oramai tardiva dalla Covisoc.

In altri termini, gli elementi fattuali e documentali della vicenda escludono in radice la possibilità di fare corretta applicazione della “causa di forza maggiore” atteso che i deferiti non hanno fornito alcuna prova tangibile delle presunte difficoltà incontrate nel recepimento della documentazione della vecchia compagine societaria.

Peraltro, come correttamente osservato dalla Procura Federale nella propria memoria difensiva, non solo la documentazione è stata trasmessa dalla società in data 25/01/2023 dopo la comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini eseguita il 16/01/2023, ma la condotta omissiva dei deferiti si è protratta in detta fase non avendo mai addotto, nei termini concessi a difesa, alcuna spiegazione che potesse in qualche modo dare contezza delle asserite problematiche nel reperimento dei dati richiesti, né hanno ritenuto di esporle in sede di audizione. Atteggiamento che, tra l’altro, si è protratto anche nel primo grado di giudizio nel quale né la Monterosi Tuscia FC S.r.l., né i sigg.ri Fusano Mauro e l’Avv. Anthony Hernest Aliano si sono costituiti in giudizio per contestare le accuse mosse nell’atto di deferimento del 31 gennaio 2023.

Solo nel presente giudizio i reclamanti hanno prodotto documenti a difesa della loro posizione.

Tale produzione deve ritenersi inammissibile. Al riguardo, questa Corte ha più volte ribadito che la disposizione di cui  all’art. 101 CGS, in punto di produzione di nuovi documenti “deve essere interpretata nel senso che non è consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell’insussistenza del presupposto per l’irrogazione delle sanzioni” (Sezioni unite, decisione n. 17/CFA/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 115/2020-2021).

2) Con il secondo motivo di gravame, i reclamanti lamentano la violazione dell’art. 37, (rectius 31) comma 7, CGS, nonché il vizio di motivazione della decisione, chiedendo la rideterminazione della sanzione. In particolare, lamentano la contraddittorietà della motivazione, sulla considerazione che il TFN reputa non pertinente la contestazione dell’art. 31, comma 1, CGS eseguito con l’atto di deferimento, sebbene richiami il medesimo art. 31 per l’applicazione in via analogica delle sanzioni a carico dei dirigenti.

Il motivo di impugnazione è infondato e la decisione di I grado sul punto deve essere confermata, sebbene con diversa motivazione, in ragione della particolare intensità che si deve riconoscere nella giustizia sportiva al cd. effetto devolutivo dell’appello.

Deve ritenersi difatti che nel reclamo proposto a questa Corte federale si produca un’automatica riemersione in grado d’appello di tutto il materiale di cognizione introdotto in primo grado (e sulla base del quale il Tribunale federale si è pronunciato) naturalmente nei limiti degli specifici vizi dedotti di cui all’art. 101, comma 3, primo periodo del Codice - in modo tale che la cognitio di questa Corte è piena e prescinde sia dall’iniziativa della parte sia dall’atteggiamento che essa ha avuto nel grado precedente di giudizio (Cfr. Sezione I, decisione n. 96/CFA/2019-2020).

A giudizio di questa Corte, infatti, appaiono corrette le contestazioni contenute nell’atto di deferimento sia dell’art. 4, comma 1, CGS che dell’art. 31, comma 1, CGS.

Quanto al primo, contrariamente all’assunto del giudice di prime cure, la disposizione non ha “natura e funzione residuale”, ma come ripetutamente chiarito da questa Corte: “costituisce, al contrario, clausola generale, nella quale sono enunciati detti doveri, cui i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta: “l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo (CFA, Sezione I, decisione n. 93/CFA/2021-2022; sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA-2021-2022).

Nel caso di specie ai deferiti è stato contestato la violazione dell’art. 80, comma 2, delle NOIF, che sono espressamente richiamate, sotto il profilo della loro obbligatoria osservanza, dall’art. 4, comma 1 CGS.

D’altro canto appare corretta, contrariamente all’avviso espresso dal Tribunale, la contestazione in sede di deferimento della violazione dell’art. 31, comma 1, CGS secondo il quale costituisce illecito amministrativo la mancata produzione dei documenti richiesti dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica. La società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda.

Tutti comportamenti rinvenibili nel caso di specie.

Quanto al profilo delle sanzioni, l’art. 90 delle NOIF dispone che salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva, la violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie C.

A sua volta il comma 7 dell’art. 31 CGS, come sopra richiamato, dispone che “ I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi”.

Il combinato disposto delle norme sopra richiamate, evidenzia la correttezza delle disposizioni contestate con l’atto di deferimento, che comportano il rigetto del motivo di gravame seppure con diversa motivazione rispetto a quella resa dal TFN.

3) Con il terzo motivo di reclamo viene chiesto, in via ulteriormente subordinata, l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 12, comma 1; 13 comma 2, e 16 comma 1, CGS, attesa la condotta collaborativa dei reclamanti.

La censura non è suscettibile di favorevole scrutinio.

Le circostanze attenuanti di cui all’articolo 13, comma 2, CGS, invocate dal reclamante, pur atipiche, non possono essere anche “generiche”, siccome soggette, ad una espressa motivazione da parte del Collegio, e dunque, se prospettate dalla parte, ad una specifica e puntuale verifica e rigorosa allegazione degli elementi eventualmente valorizzabili quali attenuanti. (Cfr. Sezioni unite, decisione n. 35/CFA/2021-2022; CFA, SS.UU. n. 88/2019-2020 e n. 89/2019-2020).

Nel caso di specie non si ravvede l’osservanza, da parte dei reclamanti, di tale onere di allegazione, senza dire poi che la condotta omissiva dei deferiti, si è protratta nella fase delle indagini non avendo mai addotto, nei termini concessi a difesa, alcuna spiegazione che potesse in qualche modo dare contezza delle asserite problematiche nel reperimento dei dati richiesti, né hanno ritenuto di esporle in sede di audizione. Atteggiamento che, tra l’altro, si è protratto anche nel primo grado di giudizio nel quale né la Monterosi Tuscia FC S.r.l., né i sigg.ri Fusano Mauro e l’Avv. Anthony Hernest Aliano si sono costituiti in giudizio per contestare le accuse mosse nell’atto di deferimento del 31 gennaio 2023.

Tale condotta esclude l’applicazione di misure riduttive delle sanzioni inflitte.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                         IL PRESIDENTE

Marco Stigliano Messuti                                           Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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