F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 197/CSA pubblicata del 18 Aprile 2023 – Virtus Francavilla s.r.l.
Decisione n. 197/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 226/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Nicola Durante - Componente (relatore)
Mauro Sferrazza – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 226/CSA/2022-2023, proposto dalla Virtus Francavilla s.r.l. in data 04.04.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 211/DIV del 28 marzo 2023;
Visto il reclamo ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 6 aprile 2023, il Cons. Nicola
Durante e udito l’avv. Carlo Mormando per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Virtus Francavilla s.r.l. impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega PRO di Serie C, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 211/DIV del 28 marzo 2023, che – con riferimento alla partita del Campionato di Serie C 2022–2023 Lucchese/Monopoli, disputata il 26 marzo 2023 – ha irrogato la sanzione dell’ammenda per euro 2.000,00, “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, dal 3° al 5° minuto della gara, attinto con numerosi sputi, acqua e birra i giocatori della Società Monopoli mentre effettuavano il riscaldamento a bordo campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. proc. fed.)”.
Col proposto reclamo, si chiede l’annullamento ovvero la riduzione della sanzione. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 6 aprile 2023, il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo merita accoglimento, per difetto di prova sul fatto illecito ascritto.
Occorre premettere che le condotte in contestazione sono state percepite solo dai collaboratori della Procura federale e non anche dalla terna arbitrale o dal delegato di Lega, che pure ha reso un rapporto molto circostanziato sulla condotta tenuta dalle opposte tifoserie sugli spalti.
Ai sensi dell’art. 62, comma 1, comma 1, C.G.S. “i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale, nonché dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni, che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”.
L’art. 61, comma 1, C.G.S. stabilisce la gerarchia delle fonti di prova nel seguente modo: “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale”.
La disposizione, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, va interpretata nel senso che, mentre i rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di gara sono di per sé idonei a dimostrare i fatti ivi descritti, l’efficacia probatoria degli atti di indagine della Procura federale è invece sottoposta alla previa valutazione di verosimiglianza da parte del giudicante (cfr. C.S.A., Sez. II, n. 244/CSA/2021-2022).
In particolare, al fine di escludere quest’ultima, si è dato risalto alla “non accertata distanza di essi [collaboratori della Procura federale] dal luogo dell’accaduto [… omissis …], che dà adito ad incertezza nella complessiva ricostruzione dell’evento” (cfr. C.S.A., Sez. II, n. 297/CSA/2021-2022).
E poiché tale fondamentale elemento non risulta specificato nella relazione dei collaboratori della Procura federale - e non potendosi nemmeno scrutinare le immagini televisive depositate dal reclamante (dunque, presumibilmente favorevoli agli interessi di questa), non versandosi in tema di “condotta violenta di particolare gravità” - deve procedersi all’annullamento della sanzione.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Durante Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce