C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 10/11/2022 – Delibera – Relativamente alla gara di Coppia Italia di ECCELLENZA disputatasi il 5.10.2022 tra la A.S. BISCEGLIE S.r.l. e la A.S.D. UNIONE SPORTIVA MOLA

Relativamente alla gara di Coppia Italia di ECCELLENZA disputatasi il 5.10.2022 tra la A.S. BISCEGLIE S.r.l. e la A.S.D. UNIONE SPORTIVA MOLA

in ordine al reclamo proposto dal Sig. Rodriguez Olivera Nicolas, per il tramite della società A.S. BISCEGLIE S.r.l., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 43 del 13.10.2022 PREMESSA Con reclamo datato 16.10.2022, ritualmente preannunciato a mezzo PEC in data 14.10.2022, il giocatore in epigrafe indicato proponeva, per il tramite della società per cui era tesserato A.S. BISCEGLIE s.r.l., gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale nr. 43 del 13.10.2022 con la quale, in riferimento alla gara di Coppa Italia di Eccellenza disputatasi il 5.10.2022 contro l’A.S.D. UNIONE SPORTIVA MOLA, gli era stata comminata la squalifica per quattro gare effettive, perché “nel tentativo di recuperare il pallone dalle mani dell’allenatore avversario lo spintonava facendolo cadere al suolo dolorante. A seguito di questa condotta causava una rissa tra tutti i componenti delle due squadre”. Il reclamo veniva discusso all’udienza del 4.11.2022: nel corso della medesima veniva interpellato telefonicamente il direttore di gara, Sig. Ruggiero DORONZO, il quale provvedeva ad inviare nell’immediatezza supplemento di rapporto in merito alla gara in esame. All’esito della discussione, il reclamo veniva deciso con dispositivo assunto in pari data, pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 53 del 4.11.2022. MOTIVAZIONE

Il Sig. Rodriduez ha sostenuto nel proprio reclamo di non aver mai avuto intenzione di spintonare l’allenatore della squadra avversaria - né per il vero di averlo fatto - ma, in effetti, di aver esclusivamente tentato di recuperare prontamente il pallone di gara - che detto allenatore tratteneva indebitamente tra le sue braccia, al fine di rallentare la ripresa del gioco. Per le suddette ragioni, concludeva nel richiedere la completa abrogazione della sanzione inflittagli o, in subordine, la riduzione della stessa. Al fine di avere maggior contezza delle circostanze rappresentate nel ricorso e constatato che, in effetti, nel referto arbitrale della gara in esame non erano specificate le ragioni per cui il pallone di giuoco era nelle mani dell’allenatore della squadra avversaria, il Collegio ha ritenuto di interpellare telefonicamente il direttore di gara che, in seguito a tanto, ha provveduto nell’immediatezza ad inviare supplemento di gara dal seguente tenore letterale: “preciso che, il provvedimento di espulsione comminato al calciatore locale Rodriguez, è dovuto ad una scorrettezza dello stesso nei confronti dell’allenatore ospite Tangorra che, compiendo atteggiamenti ostruzionistici (rallentare la ripresa del gioco), causava per effetto la condotta del Rodriguez nei confronti del Tangorra, descritta in precedenza sul referto arbitrale”. Alla luce del supplemento acquisito agli atti del procedimento, il reclamo merita di essere parzialmente accolto. È infatti evidente come il Rodriguez, pur commettendo un illecito disciplinare, sia a tanto stato indotto dal comportamento antisportivo dell’allenatore della squadra ospite che, infatti, tratteneva il pallone di gara al fine di ritardare indebitamente la ripresa del gioco. Tale comportamento ostruzionistico ed antisportivo rappresenta circostanza attenuante (prevista dall’art. 13, sub lett. a) e b), del CGS), da riconoscersi in favore del sig. Rodriguez e tale da comportare una riduzione della sanzione inflitta a due giornate di squalifica effettive.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall’art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo proposto

DELIBERA

1) di ridurre a 2 giornate la squalifica comminata al calciatore RODRIGUEZ OLIVERA NICOLAS; 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del ricorso.

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