C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 17/11/2022 – Delibera – Gara: Real Mottola – Real Carovigno del 9/10/2022 (Reclamo della A.S.D. Real Carovigno in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 13/10/2022 del Comitato Regionale Puglia.

Gara: Real Mottola – Real Carovigno del 9/10/2022 (Reclamo della A.S.D. Real Carovigno in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 13/10/2022 del Comitato Regionale Puglia.

FATTO

Con ricorso del 14/10/2022 la A.S.D. Real Carovigno ha proposto reclamo avverso l’ammenda di € 100,00, comminata dal Giudice Sportivo operante presso il Comitato Regionale Puglia. Nell’atto di impugnazione ha chiesto l’addebito della tassa reclamo sul conto della società: riferisce che la sanzione era priva di fondamento giuridico, in quanto nello stadio del Real Mottola non era presente tifoseria ospite, per cui il lancio di bottigliette che aveva generato la sanzione doveva essere addebitato ai tifosi della squadra locale. Rimarcava altresì che non vi era motivo per i propri tifosi (comunque assenti nell’impianto) di lanciare oggetti verso un giocatore della stessa società, dopo che costui aveva realizzato la terza segnatura nell’ambito di una gara che si è poi conclusa con il risultato di 0-3. Nel corso dell’udienza del 7/11/2022 è stata espletata l’audizione del sig. Andrea Colucci, Presidente della A.S.D. Real Carovigno, il quale si è sostanzialmente riportato ai motivi di reclamo. Il Collegio ha poi preliminarmente rilevato che, nel corpo del referto arbitrale, il Direttore di gara riferiva testualmente: “a seguito della terza rete del A.S.D. Real Carovigno venivano lanciate in campo un paio di bottigliette d’acqua (piene e chiuse), una delle quali mi sfiorava”. Pertanto l’arbitro non ha mai affermato che tali bottigliette fossero state lanciate da sostenitori della A.S.D. Real Carovigno. A questo punto il Collegio ha ritenuto necessario ottenere un supplemento di rapporto dal Direttore di gara, inviato a mezzo mail in pari data, all’interno del quale ha dichiarato quanto segue: “tengo a precisare che al 41° del secondo tempo, a seguito della terza rete del A.S.D. Real Carovigno, il calciatore autore della stessa rete andava ad esultare sotto la tribuna. A seguito di ciò venivano lanciate dai tifosi del Real Mottola sul terreno di gioco un paio di bottigliette d’acqua (piene e chiuse), una delle quali mi sfiorava”. Chiusa l’attività istruttoria il Collegio assumeva la sua decisione per le seguenti motivazioni in DIRITTO Preliminarmente il Collegio ha verificato che, a fronte di una decisione pubblicata sul C.U. n. 43 del 13/10/2022, la A.S.D. Real Carovigno ha proposto ricorso in data 14/10/2022, omettendo la preventiva trasmissione del prescritto preannuncio. Tuttavia tale omissione non comporta alcuna conseguenza processuale: “infatti la funzione tipica del preannuncio di reclamo è quella di sospendere l’omologazione del risultato dell’incontro, consentendo poi alla parte ricorrente, se lo ritiene, di inviare entro 3 giorni dalla disputa della gara le proprie motivazioni a sostegno della pretesa. La norma di riferimento (art. 67 co. 1 e 2 C.G.S.) non fissa alcun criterio di preclusione per l’esame del reclamo, in caso di omessa comunicazione all’altra parte del semplice preannuncio. In questa materia non può che valere il tradizionale criterio processualistico della tipicità delle sanzioni. Nell’ipotesi infatti di mancanza di preannuncio di reclamo, non si rinviene alcun riferimento all’interno dell’attuale codice - che preveda quale sanzione specifica l’inammissibilità del reclamo stesso, se proposto nei termini. L’unico atto concretamente capace di compromettere la posizione della controparte è quello della proposizione del motivato reclamo, l’unico su cui il Giudice ha l’obbligo di provvedere.

Lo stesso non può dirsi del preannuncio di reclamo, sia perché non è affatto certo che ad esso segua poi nel tempo l’effettiva proposizione del reclamo, sia perché privo di effetti potenzialmente lesivi dell’altra parte (come è dimostrato dal fatto che l’unico effetto che comporta il preannuncio di reclamo è l’obbligatoria sospensione dell’omologazione del risultato della gara, senza pregiudizio della futura decisione) sia infine perché, non essendo accompagnato dall’illustrazione dei motivi, non consentirebbe in ogni caso all’altra parte di articolare alcuna difesa” (in tal senso Corte Sportiva d’Appello – decisione n. 90 del 30/11/2019 e Corte di Giustizia Federale n. 211/2013). Questa Corte condivide l’indirizzo giurisprudenziale testé evidenziato – che trova ulteriore ragione di applicazione nel caso di specie – per l’assenza della parte controinteressata, avendo la reclamante impugnato l’ammenda di € 100,00 comminata dal Giudice Sportivo. È altresì doveroso precisare che il reclamo è stato proposto il giorno dopo la pubblicazione della delibera del Giudice Sportivo Territoriale e, pertanto, risulta tempestivo sia in relazione al termine per la trasmissione del preannuncio (giorni 2), sia in relazione al termine per la trasmissione del reclamo (giorni 5). Il Collegio deve poi valutare d’ufficio l’applicabilità al caso di specie dell’art. 137 co. 3 lettera D) C.G.S. – che prevede “la non impugnabilità delle sanzioni pecuniarie di misura non superiore ad € 150,00 per le società partecipanti al campionato di prima categoria”. Esaminando gli atti del procedimento emerge che oggetto del gravame non è la quantificazione dell’ammenda comminata dal Giudice Sportivo Territoriale, bensì la legittimazione passiva della A.S.D. Real Carovigno ad essere destinataria della sanzione. Pertanto si verte non in materia di “quantum debeatur” ma di “an debeatur”, avendo il reclamo come obiettivo il substrato ontologico della sanzione. Il Collegio ha pertanto ritenuto, in via preliminare, non applicabile al caso di specie l’art. 137 co. 3 lettera D) C.G.S., bensì l’art. 78 co. 2 C.G.S., per i motivi di seguito descritti. Ha esaminato il rapporto di gara redatto dall’arbitro Mantuano, all’interno del quale si legge testualmente “al 41° del secondo tempo, a seguito della terza rete del A.S.D. Real Carovigno, venivano lanciate in campo un paio di bottigliette d’acqua (piene e chiuse), una delle quali mi sfiorava”: il Direttore di gara non ha mai attribuito la responsabilità di tale lancio ai tifosi del A.S.D. Real Carovigno. Conseguentemente è stato richiesto all’arbitro di rendere supplemento di rapporto – inviato in data 7/11/2022 – il cui contenuto recita testualmente: “tengo a precisare che al 41° del secondo tempo, a seguito della terza rete del A.S.D. Real Carovigno, il calciatore autore della stessa rete andava ad esultare sotto la tribuna. A seguito di ciò venivano lanciate dai tifosi del Real Mottola sul terreno di gioco un paio di bottigliette d’acqua (piene e chiuse), una delle quali mi sfiorava”. Il Collegio, alla luce del mancato approfondimento originario del contenuto del rapporto arbitrale e del successivo supplemento del 7/11/2022 – ritiene che, ai sensi dell’art. 78 co. 2 C.G.S., il Giudice di primo grado non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento: conseguentemente provvede a riformare la decisione impugnata ed a decidere la controversia nel merito. Dal contenuto del supplemento arbitrale deriva altresì l’obbligo di comminare l’originaria ammenda di € 100,00 alla A.S.D. Real Mottola Calcio 2019, i cui tifosi sono responsabili del lancio delle bottigliette in campo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

1) di prendere atto del contenuto del supplemento di rapporto reso dall’arbitro in data 7/11/2022; 2) per l’effetto, ai sensi dell’art. 78 co. 2 C.G.S., di riformare il provvedimento assunto dal Giudice di primo grado, revocando l’ammenda di € 100,00 comminata alla A.S.D. Real Carovigno; 3) di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo; 4) alla luce dell’intervenuto accertamento della reale dinamica dei fatti e delle conseguenti responsabilità, di comminare l’ammenda di € 100,00 alla A.S.D. Real Mottola Calcio 2019.

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