C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 25/10/2022 – Delibera – GARA DEL 20/10/2022 SOCCER MASSAFRA 1963 – MANDURIA SPORT
GARA DEL 20/10/2022 SOCCER MASSAFRA 1963 - MANDURIA SPORT
Il Giudice Sportivo Territoriale esaminati gli atti ufficiali; rilevato - che la società ASD UG MANDURIA SPORT, con tempestivo ricorso preannunciato via pec e ritualmente inviato alla società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, adiva questo G.S.T. imputando alla società ASD SOCCER MASSAFRA 1963 la posizione irregolare del calciatore CARUSO GABRIELE, impiegato durante l'incontro sebbene squalificato per una gara (recidività in ammonizione) giusta C.U. 43 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 13.10.22; - che l'istante concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 lettera A del CGS; - che la resistente non ha inviato proprie deduzioni; Tanto premesso, questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD UG MANDURIA SPORT sia fondato e vada accolto per le seguenti motivazioni. Gli atti ufficiali richiamati dall'istante confermano che il calciatore CARUSO GABRIELE, tesserato per la società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, alla data della gara in oggetto dovesse scontare la squalifica di 1 giornata per recidività in ammonizione, comminatagli in occasione della gara di andata del torneo di Coppa Italia di Eccellenza del 6.10.22, giusta C.U. n.ro 43 del 13.10.22. Ciò posto, dall'esame del referto della gara in epigrafe, risulta inequivocabilmente che la società ASD SOCCER MASSAFRA 1963 abbia schierato tra i titolari con il numero 8 il calciatore CARUSO GABRIELE (nato il 22.02.01), il quale è rimasto in campo sino al 36º minuto del 2º tempo, allorquando è stato sostituito dal calciatore n.ro 19 GALEONE MICHELE. Da ciò consegue che il calciatore CARUSO GABRIELE nella gara in oggetto era in posizione irregolare e tanto implica l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10 comma 6 lettera a) del codice di giustizia sportiva, come richiesto dalla ricorrente. Per altro verso, nella fattispecie il tesserato CARUSO GABRIELE risulta passibile di una ulteriore sanzione disciplinare, avendo violato anche l'art. 21 comma 3 del CGS che così dispone: "Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9". Per tali motivi il GST, visti ed applicati gli artt. 10 commi 1 e 6 lettera a), 21 comma 3 del C.G.S. e l'art.11 del Regolamento di Coppa
DELIBERA
- di accogliere il ricorso proposto dalla società MANDURIA; - di dichiarare il calciatore CARUSO GABRIELE (nato il 22.02.01) della ASD SOCCER MASSAFRA 1963 in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto; e per l'effetto - di comminare a carico della ASD SOCCER MASSAFRA 1963 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società ASD UG MANDURIA SPORT ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 67 lett a) del CGS; - di squalificare il calciatore CARUSO GABRIELE (nato il 22.02.01) della ASD SOCCER MASSAFRA 1963 per una giornata ai sensi dell'art. 21 comma 3 del CGS. - di non addebitarsi la tassa ricorso stante l'accoglimento del medesimo. Manda al CRP per quanto di sua competenza in ordine all'esclusione della ASD SOCCER MASSAFRA 1963 dal proseguo della manifestazione ai sensi dell'art 11 del regolamento della Coppa Italia Eccellenza