C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 17/11/2022 – Delibera – GARA DEL 30/10/2022 DIMATEAM – ESPERIA MONOPOLI A R.L.

GARA DEL 30/10/2022 DIMATEAM - ESPERIA MONOPOLI A R.L.

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato che, - con preannuncio e successivo reclamo entrambi inviati tempestivamente alla resistente, la A.S.D. DIMATEAM adiva codesto G.S. avverso il risultato della gara indicata in oggetto, imputando a carico della S.S.D. ESPERIA MONOPOLI l'inosservanza delle disposizioni in materia di limite dei calciatori giovani durante la gara; - la ricorrente chiedeva la vittoria in proprio favore ai sensi dell'art. 10 C.G.S.; - la resistente non ha inviato proprie deduzioni; tanto premesso osserva questo G.S. che il ricorso è fondato e come tale meritevole di accoglimento per i seguenti motivi. Ai sensi del C.U. n. 138 pubblicato dal C.R.P in data 19/05/2022, è fatto obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata della gara, un calciatore nato dal 01/01/2002 in poi, fatta eccezione per i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, i casi di infortunio dei calciatori nati dal 01/01/2002, pena la sanzione della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 6 C.G.S. Dal rapporto di gara redatto dall'arbitro, confermato da successivo supplemento, emerge: - che la S.S.D. ESPERIA MONOPOLI aveva iniziato la gara senza schierare alcun calciatore nato dal 01/01/2002; - che solamente al 11' minuto del s.t. la S.S.D. ESPERIA MONOPOLI sostituiva il calciatore n. 11 CARUSI STEFANO (31/05/1996) con il calciatore n. 14 LEOCI ALESSIO (03/12/2004); - che, successivamente, al 20' del s.t. veniva sostituito il calciatore n. 9 IPPOLITO PAOLO (17/09/1998) con il calciatore n. 19 BIANCO GIUSEPPE (07/05/2005) ed infine, al 27' del s.t. veniva sostituito il calciatore n. 4 PAGLIARA ANTONIO (20/06/2000) con il calciatore n. 18 ANGIULLI LUIGI (09/06/2003). - che in ragione di quanto sopra, emerge chiaramente che la S.S.D. ESPERIA MONOPOLI ha contravvenuto all'obbligo di schierare ininterrottamente sin dall'inizio della gara almeno un calciatore nato dal 01/01/2002. Per tali motivi, visto ed applicato l'art. 10, comma 6 CGS

DELIBERA

- di comminare alla S.S.D. ESPERIA MONOPOLI la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della A.S.D. DIMATEAM; - di non addebitarsi la tassa ricorso, stante l'accoglimento dello stesso.

 

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