C.R. PUGLIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 07/09/2022 – Delibera – nel procedimento promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC con nota del 10/8/2022 (Prot. 3324/681pfi21- 22 PM/ps) nei confronti del sig. Marino PAGANO, all’epoca dei fatti collaboratore della gestione sportiva della Società ASD Canosa, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 e art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia per avere il suddetto dirigente, nel corso dell’intervallo della gara A.S.D. Canosa – A.S.D. Team Orta Nova, svoltasi in data 24.03.2022, valevole per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021-2022, preso dalla panchina della squadra ospite la lavagna luminosa, i guantoni del secondo portiere sig. Tommaso Michele CAPOSELLE ed il telefono cellulare del calciatore sig. Pasquale GUADAGNO, per poi gettare la lavagna luminosa ed il cellulare – che rimaneva danneggiato – nella scalinata dietro la panchina ed i guantoni sugli spalti dove erano presenti i sostenitori della società Canosa.
nel procedimento promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC con nota del 10/8/2022 (Prot. 3324/681pfi21- 22 PM/ps) nei confronti del sig. Marino PAGANO, all’epoca dei fatti collaboratore della gestione sportiva della Società ASD Canosa, per rispondere della violazione dell'art. 4 comma 1 e art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia per avere il suddetto dirigente, nel corso dell’intervallo della gara A.S.D. Canosa – A.S.D. Team Orta Nova, svoltasi in data 24.03.2022, valevole per il Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2021-2022, preso dalla panchina della squadra ospite la lavagna luminosa, i guantoni del secondo portiere sig. Tommaso Michele CAPOSELLE ed il telefono cellulare del calciatore sig. Pasquale GUADAGNO, per poi gettare la lavagna luminosa ed il cellulare - che rimaneva danneggiato - nella scalinata dietro la panchina ed i guantoni sugli spalti dove erano presenti i sostenitori della società Canosa.
FATTO Con atto del 10 agosto 2022, prot. 3324/681pfi21-22 PM/ps, trasmesso al sig. PAGANO ed al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia che qui, per ovvi motivi di brevità, si intende integralmente riportato, il Procuratore Federale Interregionale della FIGC, visti gli atti del procedimento disciplinare iscritto al n. 681 pfi 21-22, avente ad oggetto "Accertamenti in merito agli insulti, alcuni dei quali di natura sessista, rivolti al sig. Dario Di Giacomo, direttore sportivo della AA.S.D. Team Orta Nova ed alla moglie di questi, in occasione della gara Canosa – Team Orta Nova del 24.3.2022 (Eccellenza), da parte della tifoseria della società ospitante, nonché accertamenti in merito alle aggressioni subite al termine del primo tempo da alcuni tesserati della Orta Nova”, esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata alla odierna parte interessata, deferiva il sig. PAGANO Marino per tutte le ragioni indicate in premessa, che qui si abbiano per ripetute e trascritte. All'udienza del 29 agosto 2022 compariva l'avv. Raffaele Di Ponzio, in rappresentanza della Procura Federale, nonché l’avv. Giovanni PATRUNO in rappresentanza del soggetto deferito. La Procura Federale, dopo breve discussione, chiedeva affermarsi la responsabilità del deferito nonché, per l'effetto, di comminare a suo carico della sanzione della inibizione per mesi 6. L’avv. PATRUNO, eccependo l’assoluta estraneità del sig. PAGANO ai fatti oggetto di contestazione, rigettava le accuse mosse dalla Procura federale nei confronti del suo rappresentato e ne chiedeva l’assoluzione. Il Tribunale si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rileva che i fatti oggetto di deferimento, diversamente da quanto asserito dall’avv. PATRUNO, sono assolutamente imputabili al sig. PAGANO - atteso che egli stesso si è riconosciuto nella foto, allegata agli atti, mostrata ai testimoni ascoltati dalla Procura Federale nel corso delle indagini, (“Mi riconosco in quella foto e mi trovo verso il bar, credo che in quella circostanza mi ha chiamato un amico dalla tribuna”) e che il sig. PAGANO, nelle circostanze di luogo e tempo in cui si sono svolti i fatti oggetto di contestazione, si trovava nei pressi della tribuna coperta, all’altezza del terreno di gioco dove si trovano le panchine (“Durante l’intervallo mi sono recato verso la tribuna coperta..” (cfr. dichiarazione Marino PAGANO del 3/06/2022.). D’altronde, la circostanza che il sig. PAGANO si trovasse, nel corso dell’intervallo, sul campo di gioco e che sia stato coinvolto in uno scontro verbale con i giocatori della ADS ORTA NOVA -iniziato all’altezza del centrocampo e terminato nei pressi della panchina “ospiti” - è provato dalle immagini depositate in atti nonché pacificamente riconosciuto dal presidente dell’ADS CANOSA “ Durante l’intervallo io ero in tribuna e ho notato diversi giocatori dell’Orta Nova che accerchiavano il sig. Marino PAGANO - che era uno dei raccattapalle - quasi all’altezza del centrocampo. ….(omissis)…. Appena mettevo piede nel rettangolo di gioco, nella parte a sinistra della panchina ospiti, quasi all’altezza della linea del fallo laterale, i calciatori dell’Orta Nova lasciavano il sig. Marino Pagano e si dirigevano verso di me” (cfr. dichiarazione di TEDESCHI Sabino del 25/05/2022) È altresì accertato, senza dubbio alcuno, che nelle suindicate circostante di luogo e tempo il sig. PAGANO deteneva nella mano destra un paio di guanti - e che trattavasi dei guanti del calciatore CAPOSSELE Tommaso - essendo stati da quest’ultimo riconosciuti in sede di audizione (“ Si sono i miei guanti..” - cfr. dichiarazione resa dal calciatore CAPOSSELE Tommaso Michele del 25/05/2022) e perché corrispondenti a quelli descritti sempre dal medesimo tesserato nel corso della sua audizione (“I miei guanti erano di colore giallo fluo e bianco della ULSPORT - cfr. dichiarazione resa dal calciatore CAPOSSELE Tommaso Michele del 25/05/2022). Sul punto appare, a parere di questo Tribunale, inverosimile, nonché caratterizzata da elementi di contraddittorietà, la dichiarazione resa dal PAGANO nel corso delle indagini il quale, nell’audizione del 3/06/2022, dapprima ha affermato che “dopo quest’accaduto (lo scontro verbale con i calciatori dell’Orta Nova – ndr.), io mi sono portato direttamente verso il bar e non è successo null’altro o meglio io non ho visto null’altro. Presa la consumazione sono tornato verso la zona di mia competenza, ossia sul lato della gradinata” per poi, dopo aver visionato l’immagine fotografica in cui lo si vedeva ritratto, modificare la sua dichiarazione ammettendo di essersi fermato dinanzi alla tribuna coperta (“Mi riconosco in quella foto e mi trovo verso il bar, credo che in quella circostanza mi ha chiamato un amico” – cfr. dichiarazione del 3/06/2022). Altresì priva di elementi probatori, non forniti né in sede di indagine né tantomeno dinnanzi a questo Tribunale, appare la ricostruzione del deferito dinanzi alla fotografia che lo ritrae nei pressi della tribuna coperta: “A me sembra di avere una casacca……(omissis)…confermo di non ricordare altro e che a me sembra una casacca”. È lo stesso deferito che, limitandosi semplicemente a dichiarare che a suo parere l’oggetto detenuto nella mano destra gli sembrava una casacca, senza fornire alcuna giustificazione dinanzi all’immagine fotografica che lo ritrae con nelle mani il paio di guanti del giocatore dell’Orta Nova - senza dare alcuna spiegazione al perché l’oggetto da lui detenuto nella mano destra non corrispondesse alla descrizione di una casacca da lui fornita in precedenza a confermare, laddove necessario, che l’oggetto detenuto nella mano destra del PAGANO altro non fossero che i guanti di proprietà del tesserato della ASD Orta Nova.
È evidente che la suddetta dichiarazione, oggettivamente contradetta dall’immagine fotografica, in cui si evince che l’oggetto in possesso del deferito è di colore giallo e bianco e sicuramente non a tinta unita, unitamente all’assenza di elementi probatori forniti dal deferito - idonei a contraddire il risultato delle indagini e la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura - rendono inequivocabile che il sig. PAGANO Marino, nelle circostanze di luogo e tempo in cui si sono svolti i fatti in contestazione, era in possesso dei guanti di proprietà del giocatore CAPOSSELE il quale, in sede di audizione, così dichiarava: “Poi però sono andato in panchina per bere dalla borraccia e ho notato che i miei guanti non erano più presenti nel punto in cui li avevo lasciati” (cfr. dichiarazione del calciatore CAPOSSELE Tommaso Michele). A ciò si aggiunga che le contestazioni mosse nei confronti del dirigente deferito hanno trovato parziale riscontro, nei termini che saranno successivamente esplicitati, nel presente procedimento e, a tal fine, si richiama sia la documentazione versata in atti dalla Procura Federale sia le dichiarazioni dei testimoni raccolte dalla Procura dalle quali emerge che, nel corso dell’intervallo della gara, il sig. PAGANO Marino prendeva dalla panchina ospite i guantoni del secondo portiere, nonché il telefono cellulare del giocatore GUADAGNO Pasquale, per lanciarli verso la tribuna coperta. La suddetta ricostruzione trova il suo principale e fondamentale riscontro nella dichiarazione resa dal sig. LOSAPIO Antonio, genitore del tesserato della ASD Team Orta Nova LOSAPIO Francesco ed è confermata da ulteriori indizi, precisi e concordanti, emersi nel corso delle indagini. Ed invero, da un esame della dichiarazione resa dal sig. LOSAPIO Antonio emerge che l’autore della condotta da lui descritta è una persona vestita con una casacca arancione (casacca indossata dal sig. PAGANO nell’immagine fotografica in atti, nella quale il deferito si è riconosciuto) e che la persona che indossava la casacca arancione - mentre si trovava dinnanzi alle barriere della tribuna sulla pista di atletica (medesimo luogo ove si trovava il sig. PAGANO) - lanciava dapprima un cellulare sugli spalti della tribuna e poi un paio di guanti da lui tenuti nella mano destra. Aggiungeva il sig. LOSAPIO che i guanti venivano indossati da un ragazzino presente in tribuna e che tutti i genitori presenti in tribuna invitavano il ragazzino a rilanciare i guanti ed il cellulare in campo, così come poco dopo avveniva. Orbene, anche sul punto, partendo dal presupposto che il deferito non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a contrastare la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura e/o a fornire una versione dei fatti diversa da quella resa dal teste e che, fino a prova contraria, il teste riferisce fatti obiettivamente veri, questo Tribunale non può che riconoscere l’assoluta attendibilità del teste LOSAPIO, il quale si è dimostrato coerente nel corso della sua intera dichiarazione, mantenendo un discorso improntato sulla logica e sulle massime comuni di esperienza, dalla quale si può evincere un’alta probabilità che abbia assistito realmente all’accadimento che ha narrato e che quanto riferito corrisponde a verità. Appare, quindi, plausibilmente vera tutta la narrazione dei fatti operata dal LOSAPIO, il quale ha visto il sig. PAGANO lanciare verso la tribuna coperta dapprima un cellulare e poi i guanti da portiere, detenuti dal deferito al momento in cui è stata scattata la fotografia e poi il lancio dei medesimi oggetti dalla tribuna sul campo di gioco, ove venivano ritrovati dal sig. CAPOSSELE e dal sig. GUARAGNO. La circostanza che tanto avveniva dinanzi alla tribuna coperta e che le persone in tribuna erano perfettamente consapevoli di quanto si stava verificando, ossia che trattavasi dei guanti del portiere dell’Orta Nova e che gli stessi erano stati lanciati sulla pista di atletica è, altresì, confermata da quanto riferito dal tesserato CAPOSSELE “Mentre eravamo intenti a palleggiare, all’altezza del centrocampo, più spostati verso la nostra panchina, ad un certo punto sentivo dalla tribuna coperta - dove erano presenti i tifosi di casa - delle grida che dicevano “PORTIERE RACCOGLI I GUANTI, RACCOGLI I GUANTI”(cfr. dichiarazione resa dal tesserato CAPOSSELE).
La circostanza, infine, che gli oggetti - dopo essere stati sottratti dalla panchina della ASD Orta Nova - veniva ritrovati sulla pista di atletica, è provata da quanto riferito sia dal sig. CAPOSSELE “Io inizialmente non avevo capito questa frase perché, pur girandomi verso il settore dal quale provenivano le frasi, non avevo notato nulla. Poi però sono andato in panchina per bere dalla borraccia e ho notato che i miei guanti non erano più presenti nel punto in cui li avevo lasciati. Mi sono girato intorno ed ho notato subito che i guanti erano gettati sulla pista di atletica…attiravo l’attenzione dei miei compagni per chiedergli se fosse sparito qualcosa anche a loro. E il mio amico GUADAGNO Pasquale mi riferiva che anche il suo telefono cellulare non era più presente in panchina e lo abbiamo notato sulla pista d’atletica vicino allo speaker. Sia io che lui abbiamo raccolto i nostri oggetti personali” e sia dal tesserato GUADAGNO “Dopo questo accadimento, io stavo tornando verso la panchina dell’Orta Nova insieme a CAPOSSELE Tommaso e mi sono reso conto immediatamente che era sparito il telefono cellulare di mia proprietà che avevo appoggiato su un seggiolino della panchina a noi riservato. Dico questo a CAPOSSELE, che era vicino e anche lui mi dice che erano spariti i suoi guanti da gioco, essendo lui il secondo portiere…abbiamo iniziato a guardarci intorno e abbiamo visto i guanti gettati sulla pista di atletica ed il telefonino a terra in prossimità della postazione dello speaker del Canosa, posta sulla pista di atletica…Sia io che CAPOSSELE abbiamo recuperato gli oggetti di nostra proprietà”. Anche nella dichiarazione del sig. GUADAGNO emerge che le persone presenti in tribuna erano perfettamente consapevoli dell’appartenenza del telefono cellulare ad un calciatore della ASD Orta Nova, confermando così la ricostruzione dei fatti operata dal sig. LOSAPIO il quale, come detto, proprio dalla tribuna coperta assisteva al lancio del telefono cellulare e dei guanti da parte del PAGANO: “Durante la fase del recupero del mio telefono, giungevano dagli spalti della tribuna coperta insulti e grida, tra i quali “DI GIACOMO FIGLIO DE PUTA; TANTO TI RICOMPRA IL TELEFONO”. A ciò si aggiunga che è altresì provata la circostanza che il telefono cellulare del sig. GUADAGNO veniva ritrovato da quest’ultimo danneggiato “Preciso che il ragazzo tesserato che ho allontanato, mi ha riferito insieme ad altri due ragazzi presenti, che aveva trovato il cellulare rotto, mostrandomelo” (cfr. dichiarazione Favore Antonio, dirigente del Canosa, del 3/06/2022). Del pari, appare necessario rilevare che, diversamente da quanto asserito dalla Procura Federale, nessun elemento probatorio è emerso nel corso delle indagini in merito alla sottrazione dalla panchina della ASD Orta Nova anche della lavagna luminosa, atteso che nessuno dei testi ascoltati ha confermato quanto contestato in sede di deferimento. Orbene, da tutto quanto sopradetto non pare controvertibile, allora, che il comportamento complessivamente tenuto dal PAGANO è senz’altro censurabile, perché contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4, comma 1, C.G.S. ed è quindi riconducibile alla condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39, comma 3, C.G.S.. È doveroso altresì rimarcare che la condotta, seppur qualificabile come gravemente antisportiva, non ha procurato danni fisici alle parti convenute. Con riguardo, in particolare, ai doveri sanciti dall’art. 4, comma 1, C.G.S. si richiama la consolidata giurisprudenza alla cui stregua detti doveri si connotano, nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo - e massimamente nei confronti di coloro che rappresentano nei rapporti esterni la società sportiva - in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento.
Infatti, la disposizione di cui all’art. 4 del Codice della Giustizia Sportiva non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta: “l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione ad esso dei soggetti che ne fanno parte, consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al Giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del Giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici - che rinviano a norme sociali o di costume - da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento, in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo” (Corte Federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA/2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA/2021-2022). Quanto alla condotta tenuta dal deferito non può negarsi che l’aver sottratto degli oggetti alla squadra avversaria per lanciarli in tribuna, condotta di per se censurabile, è sicuramente resa più grave dalla circostanza che tanto veniva posto in essere nel corso di una partita caratterizzata, come è emerso nel corso delle indagini - e pacificamente ammesso da tutti i testi ascoltati - da forti tensioni tra i giocatori e i dirigenti delle due squadre (lo stesso deferito era stato coinvolto poco prima dell’episodio contestatogli in uno scontro verbale con alcuni giocatori della squadra avversaria) e, soprattutto, tra la ASD Orta Nova e la tifoseria di casa. * * * * * Per tali motivi il Tribunale Federale Territoriale così provvede: 1) commina al sig. Marino PAGANO la sanzione sportiva dell’inibizione per mesi 3.
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