C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 29/11/2022 – Delibera – Gara: A.S.D. ARADEO – A.S.D. VOLARE POLIGNANO DEL 05.11.22, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. ARADEO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del 10/11/2022 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore GIANLUIGI TUNDO.

Gara: A.S.D. ARADEO – A.S.D. VOLARE POLIGNANO DEL 05.11.22, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. ARADEO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 28 del 10/11/2022 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore GIANLUIGI TUNDO.

MOTIVI DELLA DECISIONE Con rituale preannuncio e tempestivo reclamo, proposto ai sensi dell’art. 76 C.G.S, l’A.S.D. ARADEO ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. nr. 28 del 10.11.2022, con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia aveva comminato la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore Gianluigi Tundo perché, “colpiva intenzionalmente un calciatore della squadra avversaria, procurandogli dolore”, come rilevato dall’arbitro della gara A.S.D. ARADEO – A.S.D. VOLARE POLIGNANO, disputata in data 05.11.2022 e valevole per il campionato regionale calcio a cinque “C1”. La società reclamante chiedeva nell’atto di impugnazione, ex art. 76 comma 4 C.G.S., la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, previa riqualificazione della condotta in “gravemente antisportiva” ai sensi dell’art. 39 CGS, con conseguente riduzione della sanzione irrogata ad una giornata di squalifica - trattandosi di provvedimento di espulsione da parte dell’Arbitro o, in subordine, riduzione a due giornate effettive. La reclamante non faceva pervenire memorie ex art. 77, comma 2, C.G.S. * * * All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 25 novembre 2022, il reclamo è stato ritenuto in decisione. Nel corso del procedimento è intervenuto per la società reclamante l’Avv. Giuseppe Serrati, il quale si riportava integralmente a quanto esposto nel reclamo, rinunciando alla richiesta di riduzione della squalifica ad una giornata di gara. Preliminarmente, occorre rilevare l’inutilizzabilità delle prove audiovisive fornite dalla reclamante, ai sensi degli artt. 58 co. 2 e 61 co. 2 e 3 CGS, per i motivi che seguono. L’articolo 58 co. 2 CGS impone l’utilizzo di riprese televisive o di filmati, solo se provenienti da operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o se titolari di accordi di ritrasmissione, laddove siano utili ai fini del decidere. Nel caso di specie non sussistono i requisiti richiesti dall’articolo in parola, ai fini dell’acquisizione (anche d’ufficio da parte del Giudice) dei filmati prodotti dalla ASD Aradeo, poiché gli stessi non sono stati girati né da operatori ufficiali né da concessionari della Federazione o della Lega: pertanto non potranno essere utilizzati ai fini della decisione. Con riferimento alle modalità di deposito di detti file, l’art. 61 co. 3 C.G.S. stabilisce che la società e il suo tesserato abbiano la facoltà di depositare, presso l’ufficio del Giudice competente, una richiesta per l’esame dei filmati allegati entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo alla gara disputata. Tale termine non osservato dalla ASD Aradeo - che provvedeva alla trasmissione dei filmati contestualmente al deposito del reclamo presso la Segreteria della Corte. Le prescrizioni summenzionate non sono state certamente osservate dalla società reclamate, la quale ha peraltro motivato l’utilizzo dei filmati in forza del presunto scambio di persona relativo al calciatore destinatario della squalifica: il n. 9 della ASD Volare Polignano - sig. Vinci - circostanza che non trova alcun riscontro tangibile negli atti ufficiali di gara. Per le argomentazioni su esposte si conclude rilevando l’inutilizzabilità dei filmati prodotti ex artt. 58 co. 2 e 61 co. 2 e 3 del CGS. Passando alla disamina della vicenda fattuale de qua, occorre soffermarsi sulla condotta tenuta dal calciatore Gianluigi Tundo, durante la gara disputata in data 05.11.2022, il quale “al 16.28 – 2T colpisce intenzionalmente con un calcio un giocatore della squadra avversaria”, come si apprende dal Referto Arbitrale. La fattispecie appena descritta rientra necessariamente nell’alveo della condotta gravemente antisportiva - ex art. 39 CGS - che sanziona il comportamento del calciatore che commette falli, atti, gesti o atteggiamenti contrari allo spirito del gioco e ad una leale e corretta pratica dello sport. Nello specifico quanto avvenuto durante la gara non può essere qualificato ai sensi dell’art. 38 CGS (condotta violenta), il quale punisce la condotta che arreca o tende ad arrecare un danno fisico all’avversario. Una siffatta dinamica è da ritenersi, invece, un’interruzione tattica di un’importante azione di gioco attraverso un fallo. Infatti, il calciatore dell’ASD Aradeo colpisce da tergo l’avversario (Vinci – ASD Volare Polignano), commettendo un fallo per impedire il prosieguo dell’azione, senza procurare alcuna conseguenza all’avversario - che rientrava prontamente sul terreno di gioco. Tanto premesso, il dettato normativo di cui all’art. 39 CGS stabilisce che, in caso di condotta gravemente antisportiva del tesserato, la sanzione applicabile sia quella della squalifica per la durata minima di due giornate, fissando una cornice edittale minima della sanzione - che consente inoltre al Giudice Sportivo di graduare la squalifica, in base alla presenza o meno di circostanze aggravanti e/o attenuanti. Alla luce di quanto sopra, appaiono parzialmente accoglibili le doglianze sollevate dalla reclamante, atteso che la dinamica dei fatti in esame risulta inquadrabile nell’ambito della condotta antisportiva commessa in occasione o durante una gara, il cui autore è sanzionato con la squalifica minima di due giornate. Acclarata la condotta tenuta dal calciatore della ASD Aradeo nell’immediatezza dei fatti, questa Corte reputa congrua all’accaduto una riduzione della squalifica irrogata al calciatore Gianluigi Tundo a due giornate effettive. Il reclamo merita perciò parziale accoglimento.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

DELIBERA

1) accoglie parzialmente il reclamo proposto e riduce la sanzione comminata al calciatore TUNDO GIANLUIGI (ASD ARADEO) a due giornate; 2) per l’effetto dispone - ex art. 48 co. 6 C.G.S. - non addebitarsi la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento dello stesso.

 

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