C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 07/12/2022 – Delibera – CAMPIONATO ECCELLENZA – GIRONE B Gara: A.S.D. UGENTO CALCIO – A.S.D. AVETRANA CALCIO del 23.10.2022, in ordine al reclamo proposto dall’A.S.D. UGENTO CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 56 del 10.11.2022, a mezzo della quale veniva irrogata, su ricorso della A.S.D. AVETRANA CALCIO, la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 a 0 in favore della ricorrente, per posizione irregolare del calciatore Giuseppe IMPERATO (18.05.2005), tesserato della A.S.D. UGENTO CALCIO, oltre alla squalifica per una giornata in danno di quest’ultimo.

CAMPIONATO ECCELLENZA – GIRONE B Gara: A.S.D. UGENTO CALCIO – A.S.D. AVETRANA CALCIO del 23.10.2022, in ordine al reclamo proposto dall’A.S.D. UGENTO CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 56 del 10.11.2022, a mezzo della quale veniva irrogata, su ricorso della A.S.D. AVETRANA CALCIO, la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 a 0 in favore della ricorrente, per posizione irregolare del calciatore Giuseppe IMPERATO (18.05.2005), tesserato della A.S.D. UGENTO CALCIO, oltre alla squalifica per una giornata in danno di quest’ultimo.

Oggetto: artt. 10 e 21 CGS Ritenuto in fatto Con PEC dell’11 novembre 2022 la società A.S.D. UGENTO CALCIO preannunciava reclamo ex art. 76 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe specificata. Con lo stesso atto la reclamante richiedeva copia degli atti su cui si fondava la delibera del giudice di prime cure, i quali le venivano inviati il successivo 14 novembre. Con atto del 18 novembre 2022 la reclamante proponeva, dinanzi a questa Corte Sportiva d’Appello, reclamo ex art. 76 comma 3 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 56 del 10 novembre 2022, con cui quest’ultimo aveva irrogato, su ricorso della A.S.D. AVETRANA CALCIO, la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 a 0 in favore della ricorrente, per presunta posizione irregolare del calciatore IMPERATO Giuseppe (18.05.2005), tesserato della A.S.D. UGENTO CALCIO, oltre alla squalifica per una giornata in danno di quest’ultimo. La società reclamante motiva il gravame affidando le proprie censure a due motivi di ricorso. Il primo avente ad oggetto la differenza terminologica che il C.G.S. detta in tema di gara dichiarata irregolare (art. 10, comma V, lett. c) e gara annullata (art. 21, comma IV). Il secondo avente ad oggetto l’analisi della disciplina relativa alla definitività delle decisioni degli organi di giustizia sportiva, in tema di gare annullate (art. 21, comma IV). Per entrambi i motivi di gravame, considerati anche separatamente, la società reclamante richiede la riforma integrale della decisione del Giudice di prime cure, oggetto di impugnativa. Non sono pervenute memorie ex art. 77 comma 2 del C.G.S. All’esito dell’udienza, dopo l’esposizione effettuata dal relatore, cui è seguita l’illustrazione dei motivi di reclamo da parte dell’Avv. Domenico ZINNARI per conto della A.S.D. UGENTO CALCIO e la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione. Considerato in diritto In via preliminare il Collegio rimarca che non analizzerà il primo motivo di ricorso, sia perché ritenuto non discriminante ai fini della decisione sia per quanto sarà indicato nel capoverso successivo. Il reclamo è fondato in merito al secondo motivo di gravame che, pertanto, sarò l’unico oggetto di disamina nel prosieguo di questo provvedimento, essendo da solo sufficiente a fondare i motivi della decisione, presa secondo il principio della ragione più liquida e quindi del brocardo “nihil fit plura quod fieri potest per pauciora”. Il motivo di reclamo, esposto nell’atto di impugnazione del 18.11.2022, si basa sull’analisi approfondita dell’interpretazione della norma prevista dal IV comma dell’art. 21 del C.G.S., a mente della quale: “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”.

Nel caso che ci occupa il tesserato della società reclamante IMPERATO Giuseppe (18.05.2005), precedentemente squalificato per una giornata con C.U. n. 37 del 29.9.2022 in riferimento alla gara del 25.9.2022, non era stato schierato in campo nella successiva gara del 2.10.2022 tra l’A.S.D. UGENTO CALCIO e l’U.G. MANDURIA SPORT. Tale ultima gara, con provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale pubblicato sul C.U. nr. 46 del 20.10.2022, veniva dichiarata irregolare per violazione della Regola 3 punto 8 del Regolamento del Gioco Calcio, come derogata dal C.U. FIGC n. 295/A del 30.6.22, relativa al numero massimo dei calciatori di riserva da indicare nella distinta di gara e, per l’effetto, ne veniva disposta la ripetizione ai sensi e per gli effetti di cui al V° comma lett. C) dell’art. 10 C.G.S. Il Giudice di prime cure, sul presupposto che alla data dello svolgimento della gara oggetto del reclamo che ci occupa (23.10.2022), la società reclamante avesse piena conoscenza legale della dichiarazione di irregolarità della gara del 2.10.2022 - in cui il proprio tesserato non era stato schierato - aveva pertanto ritenuto non effettivamente scontata la squalifica comminata (secondo il principio dell’effettiva afflittività della sanzione) e che, pertanto, lo stesso non potesse partecipare a quella contro l’A.S.D. AVETRANA CALCIO. Invero deve evidenziarsi che l’art. 21 comma IV del C.G.S. usa due espressioni - che parla di gare “(...) successivamente annullate con decisione definitiva degli organi della giustizia sportiva”, o di gara “(...) immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. In sostanza, con la locuzione “provvedimento definitivo” deve intendersi quel provvedimento che chiude intangibilmente la questione, che si può avere: o col passaggio in giudicato della decisione di I° grado, quando la medesima non è stata impugnata o, se è stata impugnata, col passaggio in giudicato della decisione di II° grado (in disparte la possibilità dell’impugnativa Presidenziale della decisione di II° grado che, in effetti, non solo è del tutto residuale ma che, di fatto, sposterebbe ancora più in là la definitività del provvedimento assunto). Come correttamente osservato dalla reclamante, solo un provvedimento di natura definitiva circa l’annullamento della gara può comportare l’irrilevanza dell’avvenuta espiazione della sanzione (rectius squalifica) in quella partita. Nel caso di specie, al momento della disputa della gara del 23.10.2022 (A.S.D. UGENTO c/A.S.D. AVETRANA) il provvedimento che aveva dichiarato irregolare la gara del 2.10.2022 (A.S.D. UGENTO c/U.G. MANDURIA SPORT), pubblicato il 20.10.2022, era ancora passibile di preannuncio di reclamo (da trasmettersi via PEC entro due giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare, ex art. 76 II° comma C.G.S.) che, in effetti, attraverso l’applicazione dell’art. 155 del codice di procedura civile (norma pacificamente applicabile nell’ambito della giustizia sportiva, secondo molteplici pronunce (C.F.A. decisione 18.1.2021 in C.U. n. 72/C.F.A. – C.F.A. decisione del 5.11.2021 in C.U. n. 33/C.F.A.) e, da ultimo, decisione nr. 55 del 7.10.2022 del Tribunale Federale Nazionale), scadeva lunedì 24 ottobre 2022. Per tali ragioni il giocatore IMPERATO Giuseppe (18.05.2005), in mancanza di definitività del provvedimento assunto dal Giudice di prime cure circa l’irregolarità della gara del 2.10.2022, poteva essere utilmente schierato nella gara oggetto dell’odierno reclamo, non trovandosi in posizione irregolare. Infatti, la prima gara utile successiva alla definitività del provvedimento di irregolarità citato, deve intendersi quella disputata il 30.10.2022 (A.S.D. UGENTO c/A.S.D. GINOSA) dove, proprio in ossequio alla norma in commento, il tesserato della reclamante non è stato schierato. Sul punto la Corte Federale d’Appello - con decisione n. 10 del 28.2.2005 – in C.U. n. 32/C.F.A. ha statuito: “può dunque affermarsi che, in caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva all’acquisizione di definitività del provvedimento pubblicato di annullamento. Diversamente opinando si correrebbe il rischio, evidentemente, di aggravare ingiustamente la posizione del calciatore squalificato, che potrebbe dover scontare ulteriori penalità senza averne titolo (ad es. nel caso di riforme in appello della pronuncia di annullamento della gara). Atteso che, dunque, al momento della disputa della gara in oggetto i termini per l’impugnazione della pronuncia di annullamento della gara con il Guidonia non erano ancora spirati, il calciatore Cipollone era legittimato a parteciparvi”. Ed ancora il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna L.N.D., con decisione pubblicata sul C.U. n. 52/2018 afferma che “va valorizzata la locuzione “provvedimento definitivo”, da intendersi quale provvedimento che chiude intangibilmente la questione – che può aversi o con il passaggio in giudicato della decisione di 1° grado (quando non è stata impugnata nei 7 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione) o se è stata impugnata, col passaggio in giudicato di 2° grado.

Considerato che, quando si annulla una gara per errore tecnico dell’arbitro, si deve impedire il formarsi, a seconda delle decisioni che potrebbero essere assunte nel tempo e per ogni grado di giudizio dai vari Giudici Sportivi, di plurime modifiche della classifica, dei risultati di gara e delle squalifiche modifiche che, si avrebbero invece una sola volta, allorché il provvedimento di annullamento di una gara fosse processualmente definitivo e non più impugnabile, ossia sia passato in giudicato …… Tutto ciò ritenuto il Marongiu aveva titolo per partecipare alla gara in questione, disputata il 21.4.2018, perché a quella data il provvedimento di annullamento della partita Bitti/Li Maccioni, pubblicato il 19.4.2018, non era ancora passato in giudicato, cioè non era ancora definitivo, poiché sarebbe stato ancora possibile che fosse presentato reclamo avverso detto annullamento, dato che il termine del reclamo sarebbe spirato solo il successivo 26.4.2018”. La Corte aderisce al su esposto orientamento giurisprudenziale relativo all’art. 21 co. 4 C.G.S., considerando quale sarebbe stato l’effetto distorsivo di un’eventuale impugnazione della decisione del Giudice Sportivo Territoriale e di una riforma della medesima: il tesserato avrebbe scontato per la seconda volta una giornata di squalifica già scontata in data 2.10.2022 o l’avrebbe scontata in anticipo, in assenza della definitività del provvedimento, con evidenti conseguenze sulla regolarità sportiva delle due partite successive previste in calendario. A tanto deve aggiungersi come lo stesso tesserato, probabilmente per eccesso di prudenza, non è stato schierato neanche in occasione della gara di ripetizione di quella dichiarata irregolare. In sostanza l’IMPERATO Giuseppe, dato il particolare accavallarsi delle date relative alle gare disputate rispetto ai provvedimenti del Giudice di prime cure, ha scontato la squalifica di una giornata per ben tre volte: la prima in occasione della gara dichiarata irregolare, la seconda in occasione della gara successiva alla definitività del provvedimento di irregolarità, la terza in occasione della ripetizione della gara dichiarata irregolare.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, così

DELIBERA

 1) di dichiarare il calciatore dell’A.S.D. Ugento Imperato Giuseppe (18.05.2005) in posizione regolare, relativamente alla gara in oggetto; 2) per l’effetto, di accogliere il reclamo proposto dall’ASD Ugento e di revocare la delibera del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n. 56 del 10.11.2022; 3) di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 – 1 in favore dell’A.S.D. Ugento; 4) di revocare la squalifica per una giornata di gara, comminata al citato calciatore Imperato Giuseppe; 5) di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it