C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 09/12/2022 – Delibera – GARA DEL 20/11/2022 RINASCITA REFUGEES – VERNOLE CALCIO 2017

GARA DEL 20/11/2022 RINASCITA REFUGEES - VERNOLE CALCIO 2017

Il Giudice Sportivo; esaminati gli atti ufficiali RITENUTO IN FATTO La società ASD VERNOLE CALCIO 2017, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD RINASCITAREFUGEES, adiva questo G.S.T. imputando alla società ASD RINASCITA REFUGEES la posizione irregolare del calciatore DIOP MAMADOU (nato il 07/10/1998 - matricola FIGC 1.079.000), impiegato durante l'incontro del 20.11.2022 sebbene squalificato giusta C.U. 59 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 17.11.2022. La società reclamante evidenziava che il calciatore in questione fosse regolarmente indicato nella distinta di gioco e che avesse partecipato come titolare alla gara. L'istante concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ex art. 10 comma 6 del CGS. Con memoria difensiva del 23.11.2022, inviata a mezzo PEC, la società ASD RINASCITA REFUGEES precisava: - che il suo tesserato, DIOP MAMADOU (nato il 07/10/1998 - matricola FIGC 1.079.000), veniva espulso, per doppia ammonizione, durante la gara di campionato del 09.11.2022 contro la società ASD RUFFANO CALCIO; - che il calciatore DIOP MAMADOU (nato il 07/10/1998 - matricola FIGC 1.079.000), nella successiva gara del 13.11.2022 (turno infrasettimanale) tra la società ASD ACCADEMY SAVA e la società ASD RINASCITA REFUGEES, non era presente in distinta e quindi non prendeva parte alla gara. CONSIDERATO IN DIRITTO - che, a norma dell'art. 21 comma 1 del CGS "Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2" e del combinato disposto con il richiamato art. 137 comma 2 del CGS "Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica fa squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice Sportivo"; - che, alla luce di quanto disposto dai su citati articoli del CGS, il calciatore DIOP MAMADOU (nato il 07/10/1998 - matricola FIGC 1.079.000) non veniva convocato per la gara successiva del 13.11.2022; - che, dal comunicato ufficiale del CR Puglia n.59 del 17.11.2022, la società resistente ASD RINASCITA REFUGEES, apprendeva che al calciatore DIOP MAMADOU (nato il 07/10/1998 - matricola FIGC 1.079.000) era stato inflitto un solo turno di squalifica, ovvero "per una gara gara effettiva" e, pertanto, lo stesso calciatore aveva scontato la sanzione resasi immediatamente esecutiva non prendendo parte alla gara di campionato del 13.11.2022. Questo G.S.T.

DELIBERA

 - di dichiarare il calciatore DIOP MAMADOU (nato il 07/10/1998 - matricola FIGC 1.079.000) della società ASD RINASCITA REFUGEES in posizione regolare relativamente alla gara in oggetto; - di respingere il ricorso proposto dalla società ASD VERNOLE CALCIO 2017; - di confermare il risultato della gara di 2 - 0 come conseguito sul campo, in favore della società ASD RINASCITA REFUGEES; - di addebitare la tassa ricorso sul conto della società ASD VERNOLE CALCIO 2017 stante il rigetto del ricorso.

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