C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 22/12/2022 – Delibera – GARA DEL 20/11/2022 VEGLIE – LEVERANO FOOTBALL

GARA DEL 20/11/2022 VEGLIE - LEVERANO FOOTBALL

Il Giudice Sportivo Territoriale; esaminati gli atti ufficiali; Ritenuto in fatto Con tempestivo preannuncio seguito da ricorso, entrambi ritualmente e tempestivamente inviati a mezzo PEC anche alla società ASD VEGLIE, la società ASD LEVERANO FOOTBALL ha adito il Giudice Sportivo Territoriale, affermando che la gara in oggetto sia stata sospesa per impraticabilità del campo dovuta alla scarsa illuminazione dell'impianto non omologato. L'esponente ha affermato che la resistente avrebbe utilizzato abusivamente l'impianto di illuminazione a proprio dire non omologato; che durante la gara avrebbe comunicato all'arbitro verbalmente una riserva a mezzo del proprio dirigente e che l'arbitro, sebbene richiestogli espressamente, non abbia annotato detta riserva verbale.

La ricorrente ha concluso chiedendo la vittoria in proprio favore sulla scorta di un precedente della Corte Territoriale di Appello presso il CR Puglia. La resistente ha trasmesso proprie deduzioni, evidenziando di non aver ricevuto comunicazione di alcuna riserva da parte del capitano della società ricorrente, ed ha concluso eccependo l'inammissibilità del ricorso stante la violazione dell'art. 67 comma 4º del CGS. Considerato in diritto Questo Giudice Sportivo osserva che nella fattispecie il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 67 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva. L'art. 65 comma 1 lettera c) del C.G.S. prevede la competenza dei Giudici sportivi sui ricorsi in merito " c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari"; il successivo art. 67 al comma 4º dispone che "4. Con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 65, comma 1, lett. c), il ricorso è preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio della gara, dalla società all'arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara." Secondo la Giurisprudenza Sportiva, nei suddetti casi "il tenore testuale della norma è inequivoco: il reclamo deve essere preceduto "da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara" . Questa previsione di rigorosa doverosità non avrebbe alcun significato sostanziale se non ne conseguisse l'impraticabilità delle altre scansioni procedimentali, sicché appare evidente che la mancata proposizione della riserva di reclamo comporta l'inammissibilità del successivo reclamo." (cfr ex multis Alta Corte di Giustizia decisione n.ro 16 del 25.5.2012) Venendo all'esame degli atti ufficiali, stando a quanto riferito dall'arbitro nel referto di gara e nel supplemento reso in data 15.12.22, emerge in modo chiaro ed inequivocabile che l'incontro in oggetto è stato sospeso al 26º minuto del primo tempo "unicamente per impraticabilità del terreno di gioco a causa della forte perturbazionee del conseguente allagamento del terreno di gioco". In ordine al ricorso, l'arbitro ha espressamente escluso l'utilizzo dell'impianto dell'illuminazione ("Preciso ulteriormente di non aver notato alcuna accensione dei fari dell'impianto di gioco"), nonché la mancanza di visibilità, scandendo cronologicamente gli accadimenti successivi alla sospensione della gara: "una volta decretata la sospensione definitiva della gara dopo aver consegnato il modulo di fine gara ai dirigenti accompagnatori firmato e controfirmato da entrambi i dirigenti, il dirigente accompagnatore della società Leverano Football, sig. Cosimo Caragiuli, in assenza del dirigente accompagnatore della società Veglie, sig. Lorenzo Catamo, già allontanatosi, mi chiedeva di segnalare una presunta accensione dei fari dell'impianto da parte della squadra locale nel referto di gara. Io rispondevo al sig. Caragiuli di non aver rinvenuto nessuna accensione dei fari. Chiedevo perciò al sig. Caragiuli di presentarmi apposita sua riserva scritta da allegare al giudice sportivo. A tal richiesta il dirigente accompagnatore della società Leverano si allontanava. Fino alle ore 16,00, momento in cui ho lasciato l'impianto di gioco in presenza dei miei colleghi, non rinvenivo più alcuna richiesta del dirigente della squadra ospite, società Leverano. Congedandoci con i dirigenti ed i calciatori delle due squadre lasciavamo l'impianto di gioco" (cfr. supplemento di referto reso daldirettore di gara in data 15.12.22). In sostanza, nella fattispecie emerge che l'istante non ha ottemperatoalla condizione preventiva per l'instaurazione del presente procedimento, posto che la riserva verbale andava formulata dal capitano della squadra interessata alla presenza del capitano dell'altra squadra, circostanza che è stata esclusa dal direttore di gara. È evidente la mancanza di un presupposto condizionante dell'agire, cui consegue inevitabilmente l'inammissibilità del ricorso. Per altro verso, sebbene la declaratoria di inammissibilità assorba il merito del gravame, questo Giudice ritiene utile richiamare il proprio orientamento in materia, che si pone in linea con il disposto dell'art. 60 delle NOIF, norma che demanda esclusivamente all'arbitro il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco per intemperie ed ogni altra causa. (cfr. ex multis Commissione d'Appello Federale, C.U. n.ro 27/c del 05.04.1990, Commissione d'Appello Federale, C.U. n.ro 18/c dell'11.02.1999; da ultimo, Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Puglia, C.U. n.ro 83 del 20.01.2022 - gara A. PEZZE - R. SANNICANDRO). Pertanto, trattandosi di gara sospesa per impraticabilità di campo dovuto a fatti non imputabili ad alcuna delle due compagini, la norma applicabile nella specie è l'art. 33 4º comma del regolamento LND, cheprevede la prosecuzione della gara relativamente ai minuti non giocati. Tanto premesso, il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società ASD LEVERANO FOOTBALL, addebitando sul conto dell'istante la relativa tassa; per l'effetto - di demandare al C.R.P. quanto di propria competenza in ordine alla prosecuzione della gara a far tempo dal 27º minuto del primo tempo.

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