C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 22/12/2022 – Delibera – GARA DEL 26/11/2022 ARBORIS BELLI 1979 – ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI

GARA DEL 26/11/2022 ARBORIS BELLI 1979 - ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI

Il Giudice Sportivo territoriale; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: con preannuncio a mezzo PEC seguito da tempestivo ricorso la società A.S.D. ARBORIS BELLI 1979 chiedeva la non omologazione del risultato della gara in oggetto, con conseguente aggiudicazione della stessa in proprio favore; in particolare, la ricorrente deduceva che la società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI aveva indicato in distinta con il numero 17 il calciatore RIZZI Christian nato il 7 dicembre 2006, ed utilizzato come Assistente dell'arbitro. Tanto premesso, osserva questo G.S.T. che il ricorso è fondato e va accolto. Dalle risultanze dell'Ufficio tesseramenti c/o il C.R. Puglia è emerso che il calciatore RIZZI Christian non aveva compiuto i 16 anni ed è privo di autorizzazione del Comitato Regionale Puglia della L.N.D., prevista per i calciatori "Giovani" che abbiano compiuto anagraficamente il 15º anno di età; ciò posto, visti ed applicati gli articoli 34, comma 3, delle N.O.I.F .e 10, comma 6, C.G.S;

DELIBERA

di accogliere il ricorso; di comminare alla società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della A.S.D. ARBORIS BELLI 1979; di non addebitarsi la relativa tassa ricorso sul conto della ricorrente stante l'accoglimento dello stesso

 

 

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