DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 958 del 20.04.2023 – Delibera – GARA DEL 25/03/2023: ASD FORTITUDO POMEZIA – ASD PETRARCA C5

GARA DEL 25/03/2023: ASD FORTITUDO POMEZIA – ASD PETRARCA C5

Reclami proposto da: Petrarca Calcio a 5 Il Giudice Sportivo; Esaminato il reclamo proposto dalla Società Petrarca Calcio a 5 Srl avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10 comma 6 lett.a del CGS, per aver schierato nell’incontro di che trattasi n.12 calciatori in posizione irregolare in quanto tutti reduci da una recente infezione da SARS-Cov-2 ma sprovvisti della necessaria attestazione di “Return to play” prevista dal protocollo sanitario e dalla normativa in vigore, non essendo stati sottoposti agli esami diagnostici previsti per gli atleti guariti dalla ultima circolare del Ministero della Salute del 18/01/2022. Con le memorie depositate nei termini la società convenuta eccepisce che la gara in epigrafe si è svolta cinque giorni dopo la pubblicazione del C.U. n. 825 con cui sono state revocate le disposizioni per la gestione dei casi positivi al virus SARS-CoV2 nell’ambito del gruppo squadra (elencate nel C.U. 22 del 06/09/2022), con la conseguenza che tale revoca ha fatto venir meno anche le precedenti disposizioni in tema di Protocollo sanitario e che non fosse più necessario produrre la cosiddetta attestazione di “Return to Play”. Aggiungendo, inoltre, che i calciatori risultati positivi al Covid-19 con tampone dell’08 marzo 2023 erano solo sette ma che questi ultimi si erano in seguito sottoposti a nuovo test con esito negativo prima di prendere parte all’incontro del 25/03/2023. Il ricorso è infondato e va respinto per i seguenti motivi. Nel merito si osserva come la tutela medico-sportiva dei calciatori sia disciplinata dall’art.43 delle NOIF, che prevede che i tesserati di ogni Società siano tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva. Ad integrazione di quanto previsto nelle NOIF sono state predisposte nel tempo dalla FIGC diverse indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle stagioni sportive finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Che l’ultima versione del Protocollo Sanitario FIGC riservato al “Calcio Dilettantistico e Giovanile” (Versione 2) pubblicato il 22 dicembre 2022, a differenza di quanto previsto in passato nella precedente edizione del 06/05/2021, ha previsto che gli atleti che hanno contratto il Covid e sono in possesso di certificazione di idoneità agonistica in corso di validità dovranno essere sottoposti a rivalutazione (e non a nuova visita) per il “Return to Play”, precisando tuttavia a pag.11 che solo “in assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente rinnovato non è consentito prendere parte agli allenamenti ed alle gare”, senza menzionare anche il rilascio dell’attestazione del “RTP”. Considerato, altresì, che tutte le varie Circolari ministeriali che hanno delineato l’attestazione di “Ritorno all’attività (Return to Play)”, tra le quali anche l’ultima richiamata dalla Società ricorrente (n.3566 del 18 gennaio 2022), contengono solo raccomandazioni predisposte dalla Direzione Generale della Previdenza Sanitaria rilasciate ai medici ed agli atleti per la ripresa dell’attività sportiva agonistica dopo infezione da Covid 19 ma non anche norme vincolanti. Considerato, infine, che le attività di screening medico sanitarie compiute dalla società presso cui è tesserato un atleta risultato positivo al test Sars Cov-2 attengono esclusivamente al rapporto tra la società in questione e l'atleta medesimo. Rilevato, infine, che nel ricorso in esame la ricorrente non ha mai posto in discussione, ne è stata fornito alcune elemento a riguardo, circa la mancanza del certificato di idoneità sportiva in capo ai n.12 calciatori della A.S.D. FORTITUDO POMEZIA 1957. Ciò rilevato, si ritiene utile precisare che in forza di quanto disposto dal medesimo art. 43 delle NOIF, che al comma 7 prevede che “la mancata osservanza delle disposizioni dei commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale” ma non anche la punizione sportiva della perdita della gara, e che pertanto eventuali inosservanze alle disposizioni dettate dal Protocollo Sanitario della FIGC potranno essere valutate ai fini sanzionatori dal Tribunale Federale all’esito delle indagini disposte dalla Procura Federale alla quale si trasmettono gli atti del presente ricorso.

P.Q.M.

A scioglimento delle riserva di cui al C.U. 864 del 28/03/2023 decide: a) di respingere il reclamo omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro: A.S.D. FORTITUDO POMEZIA 1957- PETRARCA CALCIO A 5 SRL 4 - 1; b) dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’ulteriore eventuale seguito di competenza c) la tassa reclamo viene addebitata.

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