F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30/TFN-SVE del 21 Aprile 2023 (motivazioni) – Pol. D. Virtus Matino / Dominique Malonga – Reg. Prot. 22/TFN-SVE

Decisione/0030/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0022/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Angelo Fanizza – Componente

Roberta Landi – Componente

Antonino Piro – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 18 aprile 2023, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Pol. D. Virtus Matino (matr. 945605) nei confronti del calciatore Dominique Malonga (8.1.1989 – matr. 5412697) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND prot. 101bis/2022-2023, pubblicata sul C.U. n. 269 del 30 marzo 2023,

 la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 17.11.2022 il calciatore Dominique Malonga adiva la Commissione Accordi Economici rivendicando nei confronti della Pol. D. Virtus Matino, militante nel Campionato Nazionale di Serie D, l’importo di 3.000,00 quale residuo dovuto sul maggiore importo di 5.000,00 convenuto nell’accordo economico per la stagione 2021/2022, stipulato il 24.01.2022 e depositato in data 25.02.2022, precisando di avere ricevuto solo l’importo di 2.000,00.

La Società convenuta inviava la propria memoria difensiva tardivamente, ben oltre il termine di 30 gg previsto dall’art. 28 Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti di talché, tenutasi l’udienza di discussione il 2.03.2023, la Commissione Accordi Economici, con decisione del 30.03.2023 (Com. Uff. n. 101 Bis/2022-23 CAE del 30.03.2023) accoglieva la domanda condannando la Pol. D. Virtus Matino al pagamento in favore del calciatore della somma di 3.000,00, ritenendo inammissibile sia la memoria di costituzione che tutta la documentazione allegata in quanto trasmesse tardivamente.

Con rituale e tempestivo reclamo del 6.4.2023 la Pol. D. Virtus Matino impugnava la decisione della Commissione Accordi Economici, deducendo “l’omessa, illegittima e/o carente motivazione circa l’ammissione di parte resistente al giudizio”, nonché “l’omessa, illegittima e/o carente motivazione circa un fatto decisivo della controversia”.

Ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare ammissibile la propria costituzione in giudizio ed in via principale e di merito accogliere il gravame, annullando la decisione impugnata in quanto infondata in fatto e diritto, illegittima e generica. In subordine, che venga riconosciuta la riduzione proporzionale di quanto spettante al calciatore sulla base delle assenze e della mancata prestazione sportiva in favore della società. 

Il calciatore Dominique Malonga, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni finalizzate a richiedere, in via preliminare, l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello per essersi la Società tardivamente costituita innanzi alla Commissione Accordi Economici, con ciò pregiudicando ogni ulteriore possibilità di tutela e ferma, comunque, l’impossibilità di utilizzo della tardiva documentazione prodotta a fronte della tardiva costituzione in giudizio per propria inerzia, negligenza e imperizia. Nel merito ha concluso per il rigetto dell’appello, attesa l’infondatezza delle contestazioni formulate.

All’udienza tenutasi il 18 aprile 2023 in modalità videoconferenza, i difensori delle parti si sono riportati ai propri scritti difensivi, evidenziando il difensore della Società reclamante che la tardiva costituzione nel giudizio di primo grado “non può pregiudicare il principio di giustizia”.

La vertenza è stata, quindi trattenuta in decisione.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Al riguardo occorre evidenziare che, come rettamente ritenuto dalla Commissione Accordi Economici, è la normativa di riferimento - e segnatamente l’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti - a stabilire, espressamente, che “La parte

resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del ricorso”, prevedendo che la violazione determina “l’inammissibilità della costituzione”, rilevabile anche d’ufficio.

Va da sé, pertanto, che nella fattispecie in esame in cui è la stessa Società reclamante ad ammettere di essersi costituita tardivamente innanzi alla Commissione Accordi Economici, senza peraltro addurre alcuna motivazione giustificatrice della tardività, non può che trovare applicazione il dettato normativo che non consente altra decisione che quella assunta dalla Commissione Accordi Economici.

Del resto, uno dei principi cardine della giustizia sportiva è la tempestività delle decisioni e ciò in quanto il suo tratto caratteristico e fortemente distintivo è la rapida definizione delle questioni controverse, in modo da consentire lo svolgimento in condizioni di certezza giuridica delle manifestazioni sportive (Corte federale d’appello n. 40/2022-2023).

La tempestività è la caratteristica fondamentale dell’ordinamento sportivo e uno degli elementi fondanti della propria legittimazione.

In questo senso, la parte non può attendere la conclusione del primo grado del procedimento per proporre eccezioni che avrebbe dovuto tempestivamente sollevare, una volta che sia stata regolarmente e ritualmente convocata, nel rispetto dei termini fissati dalla norma e, pertanto, il reclamo in sede di gravame non può sopperire alla mancata partecipazione dell’attore al giudizio di primo grado (Corte federale d’appello, Sez. II, n. 59/2020-2021).

Sotto altro – ma concorrente – profilo, la circostanza della mancata costituzione in primo grado, a fortiori, vale a qualificare il dedotto motivo in appello quale “domanda nuova”, di per sé inammissibile a tenore dell’art. 101, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva.

Appare di tutta evidenza, quindi, la rilevanza dell’esigenza a presidio della quale si pone la regola della cogenza dei termini prescritti dall’ordinamento federale non solo per la presentazione dei ricorsi e dei reclami, ma anche per la costituzione in giudizio della controparte.

Ritenere che tali principi possano essere derogati in virtù di un supremo “ principio di giustizia” significherebbe non solo disattendere un chiaro ed inequivoco dettato normativo, ma altresì andare a compromettere gli equilibri processuali volti a garantire l’inderogabile principio dell’obbligo del contraddittorio.

Né il riconoscimento della possibilità di formulare mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, anche in favore del contumace o nel caso di tardiva costituzione, può andare ad alterare la ripartizione degli oneri probatori ovvero superare le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. 6.12.2016 n. 24952).

Con la conseguenza che la disposizione di cui all’art. 101 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui “ Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso”, derogando ai principi generali dell’ordinamento, non è suscettibile di applicazione analogica e va intesa in senso restrittivo. Pertanto la stessa deve essere interpretata nel senso che non è consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell’insussistenza della pretesa azionata (decisioni CFA Sezioni Unite n. 0090/CFA/2022-2023; – Sezioni Unite n. 17/CFA/2021-2022; Sez. I^, n. 62/2019-2020; CFA Sezioni Unite n. 115/2020-2021).

L’applicazione di tali principi porta al rigetto dell’intero gravame che, comunque, non avrebbe avuto altro esito anche entrando nel merito della vicenda, in considerazione del fatto che quanto allegato dalla Società reclamante, e segnatamente il referto ecografico del Poliambulatorio Medivela, da cui si vorrebbe desumere la presunta circostanza che il calciatore avrebbe dolosamente sottaciuto, all’atto della stipula dell’accordo economico del 24 gennaio 2022, una propria menomata condizione di efficienza fisica già all’epoca esistente e tale da pregiudicarne la successiva attività, in realtà non fornisce in alcun modo la prova del nesso causale tra la lesione muscolare patita dal calciatore nel corso del rapporto con la Società reclamante ed eventuali pregresse lesioni, di cui sono state comunque rilevate le sequele riparative.

Del resto non è ipotizzabile che all’atto del tesseramento non siano state portate a compimento le routinarie visite mediche che avrebbero consentito di contestare immediatamente eventuali menomazioni.

Deve, pertanto, ritenersi che nella specie trova applicazione quanto previsto dalla seconda parte dell’art. 7 dell’accordo economico sottoscritto dalle parti secondo cui l’infortunio è dipeso dall’attività sportiva espletata in favore della Pol. D. Virtus Matino, infortunio protrattosi per un limitato periodo così da non andare ad inficiare l’intero profilo economico riconosciuto in favore del calciatore.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società Pol. D. Virtus Matino e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata della Commissione Accordi Economici – LND. Condanna la società Pol. D. Virtus Matino alla corresponsione delle spese di lite in favore del calciatore Dominique Malonga, che liquida nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                          Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 21 aprile 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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