C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 136 del 09/03/2023 – Delibera – ASD REAL CAROVIGNO CALCIO, in data 13.02.2023, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia – di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 9/02/2023 2023 della Delegazione Regionale di Calcio a 5 – in ordine alla gara MEC SPORT – REAL CAROVIGNO, valevole per il campionato di Calcio a 5, disputata il giorno 7/02/2023, con la quale sono state comminate le seguenti sanzioni: alla Società ASD REAL CAROVIGNO l’ammenda di € 200,00; al calciatore sig. GUERRERO DELGADO Ronald Stephano la squalifica per sei gare effettive.

ASD REAL CAROVIGNO CALCIO, in data 13.02.2023, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia - di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 9/02/2023 2023 della Delegazione Regionale di Calcio a 5 - in ordine alla gara MEC SPORT – REAL CAROVIGNO, valevole per il campionato di Calcio a 5, disputata il giorno 7/02/2023, con la quale sono state comminate le seguenti sanzioni: alla Società ASD REAL CAROVIGNO l’ammenda di € 200,00; al calciatore sig. GUERRERO DELGADO Ronald Stephano la squalifica per sei gare effettive.

RITENUTO IN FATTO

La società su identificata ha proposto reclamo avverso le comminate sanzioni, ritenendola non giuste perché non proporzionate al comportamento tenuto dal tesserato GUERRERO, nonché perché la Società non poteva essere ritenuta responsabile dell’ordine pubblico di campo e perché nessuno dei soggetti che ha preso parte alla rissa poteva essere indiscutibilmente ricondotto alla società. Per tutte le ragioni suesposte, quindi, la società reclamante chiedeva, in via principale l’annullamento della sanzione inflitta alla ASD REAL CAROVIGNO CALCIO e l’annullamento, in via principale, della sanzione comminata al calciatore GUERRERO: in subordine la riduzione in misura congrua della squalifica irrogata. All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 27 febbraio 2023 per la reclamante interveniva l’avv. Valentina PORZIA la quale, nel riportarsi a tutto quanto eccepito, dedotto e concluso nei due reclami proposti, precisava che era stata la sua assistita ad allertare le forze dell’ordine al verificarsi della rissa sugli spalti e che il Giudice Sportivo avrebbe deliberato prima di ricevere il referto arbitrale. I reclami sono stati trattenuti in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

 Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso - limitatamente alla richiesta di annullamento della sanzione inflitta alla ASD REAL CAROVIGNO CALCIO - debba essere respinto per i seguenti motivi, mentre è meritevole di accoglimento parziale in relazione alla squalifica comminata al tesserato Guerrero Delgado Ronald Stephano. Preliminarmente occorre rilevare l’inutilizzabilità delle prove audiovisive fornite dalla reclamante, ai sensi degli artt. 58 co. 2 e 61 co. 2 e 3 C.G.S., per i motivi che seguono. L’articolo 58 co. 2 C.G.S. impone l’utilizzo di riprese televisive o di filmati solo se provenienti da operatori ufficiali dell’evento, concessionari della Federazione o delle Leghe o se titolari di accordi di ritrasmissione, laddove siano utili ai fini del decidere. Nel caso di specie non sussistono i requisiti richiesti dall’articolo in parola, ai fini dell’acquisizione (anche d’ufficio da parte del Giudice) dei filmati prodotti dalla ASD Real Carovigno, poiché gli stessi non sono stati girati né da operatori ufficiali né da concessionari della Federazione o della Lega: pertanto non potranno essere valutati ai fini della decisione. In merito alla richiesta di parte reclamante di annullamento delle sanzioni inflitte, il ricorso deve essere respinto alla luce del principio espresso dall’art. 61.1 C.G.S., ossia del valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti. È notorio il principio secondo cui “il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021) ed ancora “gli atti ufficiali sono dotati di una forza di primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, atto o documento (Corte Sport. App. Naz., Sez. Un., 15/4/2016, in C.U. 114/C.S.A.), salvi i casi di manifesta irragionevolezza o macroscopica contraddizione intrinseca (Corte Giust. Fed., 25/11/2010, in C.U. 132 C.G.F.)”. Ritiene questa Corte, non avendo la reclamante né indicato mezzi di prova, né istanze istruttorie, né depositato documenti a supporto delle ragioni poste a fondamento del ricorso che nessuna delle censure svolte dalla reclamante consenta di dubitare della ricostruzione fattuale operata dal Direttore di gara.

È provato, quindi, che al 26 del primo tempo di gioco il calciatore della MEC SPORT sig. VIZZIELLI effettuava un contrasto non regolamentare nei confronti del sig. GUERRERO DELGADO Ronald e che, dopo aver ammonito il sig. VIZZIELLI, il giocatore della MEC SPORT PASSARELLI Giacinto strattonava per la maglia il sig. GUERRERO, mentre questi si trovava al suolo e, nel momento in cui lo faceva rialzare, gli rivolgeva frasi ingiuriose. È altresì provata la circostanza che il sig. GUERRERO, nel tentativo di liberarsi dalla presa dell’avversario, in reazione anche agli insulti del calciatore PASSARELLI rivolgeva a quest’ultimo frasi ingiuriose, colpendolo poi con un pugno sulla mano. Ed ancora accertava il Direttore di gara che il sig. GUERRERO, benché destinatario di provvedimento espulsivo, anziché rientrare negli spogliatoi si accomodava in tribuna, dove poneva in essere gesti offensivi nei confronti della tifoseria avversaria ed urlava frasi che scatenavano la reazione dei citati tifosi - che tentavano di aggredirlo. Emerge anche dal referto arbitrale che il calciatore MICCOLIS della MEC SPORT, anch’esso in tribuna sebbene espulso, tentava di venire in contatto con il calciatore del Real Carovigno GUERRERO DELGADO Ronald Stephano e che, a causa dei reciproci tentativi di pervenire ad uno scontro fisico, si generava una rissa tra i tifosi delle due Società. Orbene, questa Corte ritiene che la richiesta di totale annullamento della sanzione inflitta al sig. GUERRERO non possa essere accolta, atteso che il tesserato ha posto in essere un comportamento qualificabile come gravemente antisportivo e violento, non avendo la reclamante addotto, a sostegno della sua richiesta di annullamento, alcun elemento probatoria idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti operata dal Direttore di gara. Fermo quanto precede, nella prospettiva di determinare il relativo trattamento sanzionatorio non ci si può esimere dal rilevare che la sanzione di squalifica per sei giornate inflitta al calciatore GUERRERO non appare proporzionata al fatto contestatogli, non avendo il Giudice Sportivo valutato che la condotta violenta e ingiuriosa posta in essere dal tesserato nei confronti del calciatore avversario PASSARELLI è stata una reazione alla grave aggressione subita dal sanzionato ad opera proprio del PASSARRELI, come accertato dal Direttore di gara: come tale è meritevole di riduzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 C.G.S.. Alla luce di quanto detto, pertanto, ritiene la Corte di Appello di accogliere il reclamo proposto dalla ASD Real CAROVIGNO CALCIO e di ridurre la sanzione inflitta al calciatore GUERRERO DELGADO Ronald Stephano a quattro giornate di squalifica. In merito, invece, all’ammenda comminata alla Società reclamante questa Corte non si può esimere dal far rilevare che i fatti di causa, posti a fondamento dell’impugnata decisione, risultano puntualmente descritti nel referto di gara e non hanno formato oggetto di contestazione, essendosi limitata la ASD REAL CAROVIGNO CALCIO SPORT a richiedere genericamente la riduzione della sanzione inflitta, invocando all’uopo la violazione dei canoni di coerenza e proporzionalità che governano la giustizia sportiva. Nel caso che ci occupa le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano conforto in alcun atto, né la medesima ha depositato documenti ovvero formulato istanze istruttorie, finalizzate a supportare quanto esposto in ricorso. In realtà, anzi, quanto alla circostanza che le tifoserie siano venute in contatto, dagli scritti difensivi emerge che trattasi di circostanza vera, atteso che la reclamante testualmente si è limitata a dichiarare che non sono stati forniti elementi idonei a identificare in maniera incontrovertibile la riconducibilità dei soggetti coinvolti nella rissa alla Società istante. Orbene ritiene questa Corte che, diversamente da quante sostenuto dalla società reclamante, la rissa scatenatasi tra i tifosi di entrambe le squadre non sia stata provocata solo da un calciatore della squadra avversaria ma anche dagli stessi tesserati della Real Carovigno, in primis proprio dal tesserato GUERRERO – che, con la loro condotta antisportiva e violenta, hanno concorso a creare un clima di tensione tale da determinare un grave pericolo per la incolumità pubblica. Ed invero, ai sensi dell’art. 26 C.G.S. “1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”. Requisiti essenziali per integrare la fattispecie sono: il carattere violento dei fatti commessi; il pericolo per l’incolumità pubblica o, in alternativa, un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. Il perimetro della norma è stato più volte vagliato da questa Corte - che ha escluso che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori.

Sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili tutte le condotte, anche solo intimidatorie e verbali, idonee a turbare il clima di serenità che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico. Orbene, un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità”, nella peculiare accezione del diritto sportivo. A parere di questa Corte quanto sopra deve essere letto anche alla luce della responsabilità che il legislatore federale ricollega all’opera di vigilanza e di opportuna cautela - che ogni società sportiva è tenuta a porre in essere - onde prevenire le condotte illecite commesse dai soggetti coinvolti, a vario titolo, nel sistema sportivo. Tale responsabilità può essere individuata in relazione alle vicende della fattispecie concreta. Infatti, in ragione delle peculiari circostanze, ai Giudici Sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere al club, sì da consentire una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. Orbene, nel caso di specie, è provato senza dubbio alcuno la condotta violenta commessa dai tifosi della reclamante, la cui riconducibilità alla Società del Carovigno è stata, senza possibilità di contestazione, accertata dal Direttore di gara. La sanzione dell’ammenda nella misura di € 200,00, inflitta dal Giudice Sportivo pertanto appare proporzionata al fatto commesso, anche in considerazione del riconoscimento di responsabilità - per i medesimi fatti oggetto di causa - in capo alla Società avversaria MEC SPORT, destinataria anch’essa di sanzione. Le restanti e generiche considerazioni svolte dalla società reclamante non valgono a dimostrare l’applicabilità di ulteriori circostanze attenuanti, previste dall’art. 13 C.G.S..

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, nella predetta composizione, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

 1) di rigettare il reclamo proposto dall’ASD Real Carovigno in ordine all’ammenda di € 200,00 e, per l’effetto, di addebitare la relativa tassa reclamo sul conto dell’istante; 2) di accogliere il reclamo proposto dall’ASD Real Carovigno in relazione alla squalifica comminata al tesserato Guerrero Delgado Ronald Stephano, riducendo la squalifica a 4 giornate effettive di gara; 3) per l’effetto, di non addebitare la tassa relativa al secondo reclamo sul conto dell’istante.

 

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