C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 16/02/2023 – Delibera – GARA DEL 12/ 2/2023 REAL VIRTUS GROTTAGLIE – RED BOYS

GARA DEL 12/ 2/2023 REAL VIRTUS GROTTAGLIE - RED BOYS

 Il G.S.T., Esaminati gli atti ufficiali ed i supplementi resi dall’arbitro in data 14 febbraio 2023 a richiesta di questo G.S.T.; rilevato - che al 17º minuto del 2º tempo, dopo l'assegnazione di un calcio di rigore in favore della Società RED BOYS, il calciatore n. 7 RINALDI ANTONIO della Società RED BOYS afferrava per il collo un giocatore avversario, procurandogli lieve dolore; - che, contestualmente a tale episodio, tutti i componenti di entrambe le squadre davano luogo ad una rissa. Nella circostanza l'arbitro riusciva ad identificare il n. 4 BEREZNIUK TYMUR della Società REAL VIRTUS GROTTAGLIE, il n. 4 TURNONE GRAZIANO della Società RED BOYS ed il dirigente MARANGI FRANCESCO della Società RED BOYS; - che la rissa proseguiva per almeno 4 minuti ed il predetto calciatore n. 7 RINALDI ANTONIO della Società RED BOYS tentava di raggiungere il direttore di gara senza riuscirvi per intervento del dirigente locale, addetto al servizio d'ordine sostitutivo, Sig. FORNARO COSIMO; - che, successivamente a tale episodio, il predetto Sig. FORNARO COSIMO abbandonava volontariamente il terreno di gioco, omettendo di prestare assistenza all'arbitro; - che l'arbitro, al 21' minuto del secondo tempo, comunicava ai dirigenti di entrambe le squadre la sospensione definitiva della gara, non essendovi le condizioni per proseguirla in sicurezza vista l'assenza del Servizio d'Ordine Sostitutivo e della forza pubblica. A tal proposito l’arbitro nel supplemento ha precisato che “Prima di abbandonare l’impianto il custode, mi riferiva che era arrivata una pattuglia di polizia dopo che comunque già era terminato tutto e sia il pubblico sia i calciatori di entrambe le squadre erano andati via”; - che nella fattispecie questo Giudice ritiene la sussistenza delle condizioni atte a giustificare la sospensione della gara a norma dell'art. 64 comma 2 delle N.O.I.F. e la conseguente applicazione dell'art. 10 comma 1 C.G.S.; tanto premesso

DELIBERA

1) di comminare la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 e 3-0 a carico delle Società RED BOYS e REAL VIRTUS GROTTAGLIE; 2) di squalificare per n. 4 giornate il Sig. RINALDI ANTONIO della Società RED BOYS per i fatti di cui in premessa; 3) di squalificare per n. 2 giornate i tesserati BEREZNIUK TYMUR della Società REAL VIRTUS GROTTAGLIE e TURNONE GRAZIANO della Società RED BOYS; 4) di inibire sino al 31 marzo 2023 il dirigente Sig. FORNARO COSIMO, addetto al servizio d'ordine sostitutivo, della Società RED BOYS, per i fatti di cui in premessa; 5) di inibire sino al 16 marzo 2023 il dirigente Sig. MARANGI FRANCESCO della Società RED BOYS; 6) di comminare alla Società REAL VIRTUS GROTTAGLIE l'ammenda di Euro 200,00 per la partecipazione dei propri tesserati alla rissa e per non aver prestato adeguata assistenza all'arbitro; 7) di comminare alla Società RED BOYS l'ammenda di Euro 100,00 per la partecipazione dei propri tesserati alla rissa.

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