C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 02/03/2023 – Delibera – GARA DEL 26/ 2/2023 POLIMNIA CALCIO – VIGOR TRANI CALCIO

GARA DEL 26/ 2/2023 POLIMNIA CALCIO - VIGOR TRANI CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale; esaminati gli atti ufficiali; rilevato: - che al 25' del 2º tempo 3 calciatori della società ASD VIGOR TRANI CALCIO, MILZI VINCENZO, CASELLI GIUSEPPE, capitano della squadra, e CARADONNA FABIO si arrampicavano sulla recinzione che separava il terreno di gioco dagli spalti tentando di scavalcarla per portarsi sugli stessi ove nel frattempo sostenitori di entrambe le società si insultavano e minacciavano reciprocamente; - che i predetti calciatori nel contempo minacciavano con gesti e parole i soggetti presenti sugli spalti ed alcuni tesserati avversari; - che, a questo punto, interveniva la forza pubblica per riportare la calma e, nel contempo, entravano sul terreno di gioco soggetti estranei appartenenti alla società ospitante, i quali tentavano di calmare gli animi dei presenti; - che, ciò malgrado, la condotta dei suddetti tesserati della società della società ASD VIGOR TRANI CALCIO determinava apprensione e confusione tra i calciatori ed i dirigenti locali, tanto da non consentire la normale prosecuzione della gara, poiché molti calciatori apparivano visibilmente scossi per l'accaduto; - che, al 28' del 2º tempo, l'Arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara, anche al fine di salvaguardare l'incolumità di tutti i presenti; tanto premesso, visto ed applicato l'art. 10, comma 1 C.G.S.

DELIBERA

1) di comminare a carico della società ASD VIGOR TRANI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 8 - 0 in favore della società ASD POLIMNIA CALCIO quale miglior risultato conseguito sul campo; 2) di comminare a carico della società ASD POLIMNIA CALCIO l'ammenda di € 100,00 per i fatti di cui in premessa; 3) di squalificare il sig. CASELLI GIUSEPPE (VIGOR TRANI CALCIO) per 6giornate di gara, per i fatti di cui in premessa e la precisazione chela sanzione si intende aggravata in qualità di capitano; 4) di squalificare il sig. MILZI VINCENZO e CARADONNA FABIO (VIGOR TRANI CALCIO) per 4 giornate di gara, per i fatti di cui in premessa.

 

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