C.R. PUGLIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 02/03/2023 – Delibera – nel ricorso ex art. 138 co. 2 C.G.S. promosso in data 3/2/2023 dalla ASD Pro Massafra 2022, assistita dall’avv. Giulio Destratis, nei confronti dei sotto elencati soggetti: – Federazione Italiana Giuoco Calcio; – Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C.; – Settore Giovanile Scolastico F.I.G.C.; – Comitato Regionale Puglia L.N.D./F.I.G.C.; – Delegazione Provinciale Taranto L.N.D./F.I.G.C.; – ASD Ragazzi Sprint Crispiano; – ASD Statte; per l’annullamento della Delibera pubblicata sul C.U. Comitato Regionale Puglia n. 88 del 4/1/2023, nella parte in cui esclude la ricorrente dagli elenchi delle società qualificate al secondo livello regionale dei campionati Allievi under 17 e Giovanissimi under 15 S.S. 2022-2023, nonché di ogni delibera presupposta e/o connessa; in via gradata per l’ammissione in sovrannumero della ASD Pro Massafra 2022 alle fasi regionali dei campionati indicati nel capoverso precedente.
nel ricorso ex art. 138 co. 2 C.G.S. promosso in data 3/2/2023 dalla ASD Pro Massafra 2022, assistita dall’avv. Giulio Destratis, nei confronti dei sotto elencati soggetti: - Federazione Italiana Giuoco Calcio; - Lega Nazionale Dilettanti F.I.G.C.; - Settore Giovanile Scolastico F.I.G.C.; - Comitato Regionale Puglia L.N.D./F.I.G.C.; - Delegazione Provinciale Taranto L.N.D./F.I.G.C.; - ASD Ragazzi Sprint Crispiano; - ASD Statte; per l’annullamento della Delibera pubblicata sul C.U. Comitato Regionale Puglia n. 88 del 4/1/2023, nella parte in cui esclude la ricorrente dagli elenchi delle società qualificate al secondo livello regionale dei campionati Allievi under 17 e Giovanissimi under 15 S.S. 2022-2023, nonché di ogni delibera presupposta e/o connessa; in via gradata per l’ammissione in sovrannumero della ASD Pro Massafra 2022 alle fasi regionali dei campionati indicati nel capoverso precedente.
La ASD Pro Massafra 2022 ha proposto in origine ricorso presso il Collegio di Garanzia dello Sport – che lo ha dichiarato inammissibile con pronuncia dell’1/2/2023. Ha riproposto il gravame dinanzi al Tribunale Federale Territoriale, chiedendo l’adozione di provvedimenti cautelari inaudita altera parte, istanza che è stata rigettata dal Presidente del Tribunale nell’ambito del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, per carenza dei presupposti di legge. Nell’ambito del ricorso sostiene che le rappresentative Allievi under 17 e Giovanissimi under 15 della ASD Pro Massafra 2022 hanno vinto sul campo le rispettive fasi provinciali e, conseguentemente, avrebbero acquisito in automatico il diritto all’ammissione alla fase regionale. Di contra il Comitato Regionale Puglia, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 88 del 4/1/2023, le avrebbe definitivamente escluse (facendo subentrare la ASD Ragazzi Sprint Crispiano per la categoria Giovanissimi e la ASD Statte per la categoria Allievi, con la seguente motivazione “la necessità di partecipazione nella stagione sportiva precedente ad almeno 3 delle categorie giovanili previste (Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi) dal Comunicato Ufficiale n. 6 della F.I.G.C./S.G.S. del 29/7/2021 costituisce motivo di preclusione per la partecipazione ai campionati regionali Allievi U 17 e Giovanissimi U 15 della stagione sportiva 2022- 2023”. Ritiene la difesa della ricorrente che tale requisito non potesse essere rispettato, poiché si era costituita il 18/6/2022 e si era affiliata per la prima volta alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2022-2023. Assume che vi sarebbe un vuoto normativo in relazione alle società di nuova costituzione - che andrebbe colmato attraverso il principio del favor e della valorizzazione del merito sportivo. Invoca l’applicazione dei principi individuati dalla pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport – sez. 1^ - n. 34/2018 (tutela del merito sportivo, allorquando le norme siano ambigue, lacunose o poco chiare). Rimarca che, inoltre, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 36 dell’1/12/2022 la Delegazione Provinciale F.I.G.C. di Taranto avrebbe già ammesso la ricorrente alla fase regionale. Si è costituita in giudizio esclusivamente la F.I.G.C. tramite l’Avv. Giancarlo Gentile, con memoria dell’8/2/2023, eccependo in via preliminare l’inammissibilità della domanda per tardività e rilevando l’infondatezza del ricorso nel merito, con conseguente richiesta di rigetto del medesimo. Depositava memoria la ricorrente in data 16/2/2023, chiedendo in via preliminare di estromettere dal giudizio la F.I.G.C., in quanto il Presidente Gravina è colui che ha proposto al Consiglio Federale la nomina degli attuali componenti del Tribunale Federale Territoriale della Puglia.
In via gradata ha proposto istanza di ricusazione nei confronti di tutti i componenti del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, ai sensi dell’art. 45 co. 7 C.G.S. – in combinato disposto con gli artt. 51 e 52 c.p.c. – vertendosi in una evidente ipotesi di “gravi ragioni di convenienza”. All'udienza del 20 febbraio 2023 compariva personalmente l'avv. Giulio Destratis ed in videoconferenza l’avv. Gentile per la F.I.G.C., mentre tutte le altre parti resistenti rimanevano contumaci. Il Tribunale si riservava di decidere in merito al ricorso e depositava in pari data il dispositivo della decisione, pubblicato sul C.U. n. 118 del 20/2/2023. MOTIVI DELLA DECISIONE In ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente nei confronti della F.I.G.C. e del Tribunale Federale Territoriale, operante presso il Comitato Regionale Puglia L.N.D., il Collegio osserva quanto segue. La ASD Pro Massafra 2022 ha convenuto volontariamente in giudizio la F.I.G.C. già in occasione del primo ricorso proposto dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport: la Federazione si è costituita e difesa già in quella sede. La ricorrente ha ricitato in giudizio la F.I.G.C. anche dinanzi al Tribunale Federale Territoriale e, conseguentemente, la richiesta di estromissione - a fronte dell’intervenuta ulteriore costituzione in giudizio - appare infondata sul piano logico-giuridico (poiché il Presidente Federale per Statuto propone al Consiglio Federale la nomina dei componenti di tutti gli organi di giustizia sportiva nazionale, regionale e locale) e, pertanto, viene rigettata. Quanto all’istanza di ricusazione di tutti i componenti del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, il Collegio sottolinea innanzitutto che l’istanza dovrebbe riguardare singoli componenti dell’organo di giustizia sportiva e non tutti i componenti del medesimo perché, in ipotesi contraria, si chiederebbe un’illegittima eliminazione di un grado di giudizio, esplicitamente affidato alle cure del citato Tribunale dall’art. 138 co. 2 C.G.S.. Nel merito dell’istanza l’art. 51 co. 1 c.p.c. prevede i 5 casi di astensione obbligatoria per il Giudice: l’art. 51 co. 2 c.p.c. afferma che “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il Giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi: quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore”. L’art. 52 co. 1 c.p.c. afferma che la ricusazione può essere richiesta solo quando è fatto obbligo al Giudice di astenersi: deve essere depositato ricorso in cancelleria almeno 2 giorni prima dell’udienza e, come recita l’art. 54 co. 2 c.p.c. “la ricusazione è dichiarata inammissibile se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’art. 52”. La Corte Federale d’appello – 4^ sez. – con decisione n. 49/CFA 2020-2021 del 10/11/2020, nota alla difesa della reclamante, afferma il principio che “nel caso di specie non appare ricorrere alcuna delle ipotesi in cui può essere richiesta la ricusazione del componente dell’organo di Giustizia Sportiva ed è lo stesso reclamante ad evidenziare che, a suo giudizio, ricorrerebbero ragioni di opportunità (e quindi art. 51 co. 2 c.p.c.) per spingere il componente ad astenersi. Come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’ipotesi di cui all’art. 51 co. 2 c.p.c. è inidonea ad incidere non solo sulla possibilità per la parte di chiedere la ricusazione dell’organo, ma anche sulla validità dell’atto adottato dal componente dell’organo di giustizia sportiva”. Il caso di specie è speculare, perché per un verso l’istanza di ricusazione non ha rispettato i requisiti di forma previsti dall’art. 52 co. 1 c.p.c. (dovendo essere proposta con separato ricorso e non con richiesta incidentale contenuta in una memoria difensiva) e per l’altro inerisce le gravi ragioni di convenienza, in relazione alle quali è dalle norme escluso il ricorso per la ricusazione. In ogni caso il Collegio non ravvisa nel merito la sussistenza di “gravi ragioni di convenienza” per cui tutti i componenti del Tribunale dovrebbero astenersi facoltativamente dal trattare il presente procedimento. Pertanto l’istanza viene dichiarata inammissibile. In ordine all’eccezione sollevata dalla F.I.G.C. circa l’inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare i criteri contenuti nel C.U. n. 6 del 29/7/2021 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico nei termini decadenziali previsti (30 giorni dalla data delle iscrizioni ai campionati provinciali, avvenute nel mese di settembre 2022), la resistente richiama la pronuncia n. 82/2022 assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport. Essendo il ricorso infondato nel merito, il Collegio ha ritenuto di prescindere da tale eccezione ancorché la medesima, prima facie, non appaia infondata.
Analoga questione è stata recentemente delibata dalla Corte Federale d’Appello – Sez. Unite – con la decisione n. 30/CFA/2022-2023, in relazione alla decisione adottata dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 18 del 5/9/2022. Entrando nel merito del ricorso il Comitato Regionale Puglia ha solo dato esecuzione al contenuto del C.U. n. 6 del 29/7/2021, pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico: in relazione ai criteri di ammissione ai campionati regionali Allievi e Giovanissimi 2022-2023, tale comunicato afferma “che è motivo di preclusione alla partecipazione ai campionati regionali in entrambe le categorie la mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2021-2022) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. in più di una categoria giovanile compresa tra Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini”. In ultima pagina viene precisato che “le preclusioni hanno priorità rispetto ai diritti di ammissione”. Le squadre che si sono iscritte ai campionati provinciali nel mese di settembre 2022 hanno accettato implicitamente i contenuti del C.U. n. 6/2021 del Settore Giovanile e scolastico – che costituisce la lex specialis del procedimento (cioè dei campionati). Afferma la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite – attraverso la citata decisione n. 30/2022 – che “trova applicazione la preclusione della esclusione dai campionati regionali in entrambe le categorie, a seguito della mancata partecipazione nella precedente stagione sportiva (2021-2022) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. in più di una categoria giovanile compresa tra Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini. Nessuna penalizzazione, quindi, subisce il vincitore del campionato provinciale e locale, se non quella di non poter acquisire il diritto di partecipare al campionato regionale, ove non provi di aver preso parte nella stagione sportiva precedente ad almeno 3 dei 4 campionati su indicati. Quanto alla richiesta di disapplicazione delle norme che contrastano con il principio del “merito sportivo”, comunque quel principio si applichi in nessun modo può incidere sulla regola che preclude alla …omissis….. l’iscrizione al campionato regionale. Il Collegio conviene sulla considerazione secondo cui il principio della valorizzazione del merito sportivo, sancito dalla Carta Olimpica, è compreso tra le regole generali dell’ordinamento sportivo ed assurge a rango di fonte sovranazionale, a cui fa riferimento nell’ambito dell’ordinamento. Senonché tale principio può assumere la valenza di criterio di interpretazione delle disposizioni ambigue, lacunose e poco chiare (Collegio di Garanzia dello Sport – sez. 1^ - n. 34/2018). Il ché non è, per quanto detto, nel caso di specie, in quanto il citato comunicato n. 6/2021 del settore Giovanile e Scolastico prevede espressamente “ricordiamo che le preclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione”: onde in claris non fit interpretatio. Non solo ma, adottando in materia di merito sportivo la metodologia del Collegio di Garanzia (sez. 1^ - n. 56/2018) e, “scavando nelle righe delle regole” al fine di verificare il perseguimento dei valori dello sport – appare evidente l’importante finalità della disposizione in esame che, come chiarito dalla F.I.G.C., è quella di “incentivare e sviluppare il calcio giovanile e di consentire ai giovani calciatori di poter partecipare a tutti i campionati con la propria società di appartenenza, senza costringere il giovane calciatore a dover individuare un’altra diversa società attraverso la quale partecipare ai campionati giovanili, con il rischio che lo stesso abbandoni l’attività. Quanto alla cosiddetta buona fede ed al dedotto affidamento il Collegio, integrando quanto già chiarito in precedenza, osserva che in presenza di norme relazionali organizzative, nel cui ambito rientrano i criteri di ammissione ai campionati regionali Allievi e Giovanissimi 2022-2023 e le annesse regole di preclusione e di esclusione, la cui natura cogente ed inderogabile non può essere posta in discussione, lo stato soggettivo di buona fede, così come la condizione di affidamento di chi ne subisce la corretta applicazione, è giuridicamente irrilevante”. Il Collegio del Tribunale Federale Territoriale operante presso il Comitato Regionale Puglia condivide le argomentazioni contenute nella citata decisione della Corte Federale d’Appello – Sez. Unite n. 30/2022 – e, conseguentemente, tutti gli speculari motivi di gravame proposti dalla ASD Pro Massafra 2022 devono essere rigettati. Quanto al richiamo effettuato ai C.U. pubblicati dalla Delegazione Provinciale di Taranto, i medesimi non possono in alcun modo certificare l’ammissione ai campionati regionali Allievi e Giovanissimi, per difetto di legittimazione attiva dell’organo periferico: essi si limitano a pubblicare esclusivamente gli esiti finali della fase provinciale.
Pubblicata la classifica di tale fase il Comitato Regionale Puglia, unico soggetto preposto dall’ordinamento ad autorizzare le iscrizioni ai campionati regionali, ha effettuato le necessarie verifiche e, riscontrata la mancanza del requisito previsto, non ha ammesso la società Massafra ai medesimi. La decisione pubblicata sul C.U. n. 88 del 4/1/2023 risulta pertanto assolutamente legittima e conforme al dettato regolamentare. Da quanto sopra si desume che non vi è nell’ordinamento alcun vuoto normativo, né deve essere emanata una normativa speciale per le società di nuova costituzione. È previsto un percorso unico per tutte le società di calcio giovanile, nell’ambito del quale le società di nuova costituzione devono avere coscienza che, per il primo anno di attività, la loro partecipazione deve limitarsi esclusivamente ai campionati provinciali. Dalla stagione sportiva successiva, solo qualora siano stati rispettati i criteri della c.d. filiera “partecipazione, nella stagione sportiva precedente, ad almeno 3 campionati nelle categoria Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini”, tali società potranno legittimamente chiedere l’ammissione alla fase regionale delle prime due categorie.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, così provvede:
1) respinge il ricorso in epigrafe; 2) dispone la comunicazione della decisione alle parti a mezzo PEC.
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